Articolo Normativa

Legge Regionale Basilicata 30/9/2008 n. 23

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 luglio 1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

Articolo 11

Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali

TITOLO IV - Programmazione della rete distributiva al dettaglio su aree private in sede fissa

Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali.

L'art. 15 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito: "1. Al fine di favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane e rurali, ed allo scopo di assicurare livelli minimi di servizio distributivo in specie nelle aree minacciate da spopolamento, in tutti i Comuni classificati nel quarto livello di servizio di cui all'Allegato 2 della L.R. n. 19/1999, in quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nelle frazioni e nei nuclei rurali abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, può essere svolta, previa richiesta di autorizzazione, congiuntamente in un solo esercizio, denominato "esercizio commerciale polifunzionale" oltre all'attività commerciale, quella di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di giornali e riviste ed altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici e privati. La superficie di vendita degli esercizi polifunzionali non potrà essere superiore a 250 mq., anche in deroga alle disposizioni ed alle norme di cui al D.Lgs. 114/98 e della L.R. n. 19/1999 e successive integrazioni e modificazioni. 2. I Comuni, nell'ambito degli obblighi di cui alla L. 114/98 e dei criteri di cui all'art. 10 della presente Legge, possono prevedere di concedere in convenzione l'uso di immobili ed aziende commerciali che ne facciano richiesta per l'attivazione di esercizi polifunzionali di servizi e a tale scopo possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza. Gli esercizi di che trattasi non possono essere trasferiti in locali e zone diverse da quelle per le quali hanno ricevuto l'autorizzazione per tutta la durata del rapporto di convenzione. 3. La Giunta Regionale promuove le convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, riconoscendo la funzione di utilità sociale delle attività esercitate da detti esercizi. 4. Nelle aree e per le attività di cui al precedente comma 1, la Regione può prevedere modalità di esenzione da tributi regionali nonché forme di agevolazione a favore di Comuni e di imprese. A tale scopo, la Regione concede contributi per l'acquisto, l'ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili di proprietà dei Comuni da destinare, a titolo gratuito e per il periodo convenuto, ad aziende che ne facciano richiesta. Alle imprese che attivano o trasferiscono le attività nelle zone di cui al comma 1, o che integrino attività già presenti, è assegnato un contributo la cui entità è stabilita secondo criteri indicati dalla Giunta Regionale. Il contributo di che trattasi è erogato per il 50% all'avvio dell'attività e per il restante 50% trascorso il primo triennio di attività. Sino alla predisposizione e successiva approvazione dei piani particolareggiati, nei nuclei rurali e nei centri abitati dei Comuni montani è consentito all'ente Locale assentire comunicazioni di inizio attività commerciali per esercizi di vicinato, anche in deroga alla destinazione urbanistica dei fabbricati."

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Aree gravitazionali
Articolo 3 - Limiti dimensionali degli esercizi
Articolo 4 - Centro commerciale
Articolo 5 - Criteri per l'individuazione delle aree per gli insediamenti commerciali
Articolo 6 - Centri Storici
Articolo 7 - Aree di rilevanza paesistico ambientale
Articolo 8 - Parcheggi
Articolo 9 - Correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura
Articolo 10 - Termine per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
Articolo 11 - Disposizioni per i centri minori, le aree montane e rurali
Articolo 12 - Centri Commerciali Naturali, di Via, di Strada
Articolo 13 - Disposizioni particolari per gli esercizi di vicinato
Articolo 14 - Concentrazioni ed accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della Legge n. 426/71 per la vendita di beni di largo e generale consumo
Articolo 15 - Medie strutture di vendita
Articolo 16 - Grandi strutture di vendita
Articolo 17 - Vendite promozionali - Pubblicità dei prezzi
Articolo 18 - Modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione o saldi
Articolo 19 - Definizioni
Articolo 20 - Obiettivi della programmazione del settore
Articolo 21 - Criteri ed indirizzi
Articolo 22 - Indirizzi in materia di orari
Articolo 23 - Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 24 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio (lettera a, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 25 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (lettera b, comma 1, art. 28 del D.Lgs. 114/98)
Articolo 26 - Modalità di vendita su aree pubbliche in forma itinerante
Articolo 27 - Produttori agricoli
Articolo 28 - Subingresso
Articolo 29 - Revoca, sospensione e decadenza dell'autorizzazione
Articolo 30 - Partecipazione alle fiere
Articolo 31 - Computo delle presenze
Articolo 32 - Aree private
Articolo 33 - Obblighi dei Comuni
Articolo 34 - Conversione delle autorizzazioni
Articolo 35 - Norme transitorie
Articolo 36 - Centri di assistenza tecnica
Articolo 37 - Monitoraggio della rete distributiva
Articolo 38 - Formazione professionale
Articolo 39 - Città d'arte e comuni turistici
Articolo 40 - Abrogazioni e modifiche di leggi regionali
Articolo 41 - Disposizione transitoria
Articolo 42 - Inerzia del Comune
Articolo 43 - Norma finanziaria
Articolo 44 - Norma finale
Articolo 45 - Pubblicazione della Legge

Sorry. No data so far.