Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 12
Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
CAPO III - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
1. La Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT) ha sede presso l'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (UNIONCAMERE Toscana), è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di insediamento.
2. Le modalità di insediamento e funzionamento della CRAT sono disciplinate dal regolamento regionale di cui all'articolo 26.
3. La CRAT è composta:
a) da due rappresentanti della Regione, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
b) da tre esperti in materia di artigianato, designati congiuntamente dalle organizzazioni artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. Il Presidente della CRAT è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra gli esperti di cui al comma 3, lettera b).
5. Partecipano alle riunioni della CRAT, a titolo consultivo, un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative dei lavoratori dipendenti ed un rappresentante designato dall'UNIONCAMERE Toscana.
6. La CRAT, per le decisioni relative ai ricorsi in via amministrativa di cui al comma 7, lettera a), è integrata, a titolo consultivo, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previo accordo con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
7. La CRAT:
a) decide i ricorsi in via amministrativa di cui all'articolo 14, comma 6 e di cui all'articolo 15;
b) presta consulenza in materia di artigianato alla Regione, all'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionale, all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) regionale, all'Unione regionale delle province
toscane (UPI Toscana) ed all'UNIONCAMERE Toscana;
c) predispone una relazione annuale al Presidente della Giunta regionale concernente l'attività svolta;
d) esprime il parere alle CCIAA per il riconoscimento della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell'articolo 22, comma 1;
e) tiene l'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro-artigiano ai sensi dell'articolo 22, comma 5.
8. Ai componenti della CRAT è attribuita un'indennità ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 1° settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali