Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53

Norme in materia di artigianato

Articolo 9

Limiti dimensionali

CAPO II - Disciplina dell'impresa artigiana

Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti dimensionali:
a) per l'impresa che non lavora in serie:
1) un massimo di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a nove;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a ventidue a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:
1) un massimo di nove dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a dodici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nel settore delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura:
1) un massimo di trentadue dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a sedici;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quaranta a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
d) per l'impresa di trasporto fino ad un massimo di otto dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili:
1) un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;
2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a quattordici a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Al fine del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 non sono computati:
a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25(Disciplina dell'apprendistato), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276(Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) e della legge regionale di settore;
b) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877(Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio), sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
c) i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

3. Ai fini del calcolo dei limiti dimensionali di cui al comma 1 sono computati:
a) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
b) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
c) i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

4. Le imprese artigiane, che per specifiche esigenze produttive abbiano superato, fino al venti per cento, con approssimazione all'unità superiore, i limiti massimi indicati ai comma 1 e per un periodo non superiore a tre mesi all'anno, mantengono la qualifica di impresa artigiana.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali