Legge Regionale Toscana 22/10/2008 n. 53
Articolo 8
Consorzi e società consortili
CAPO II - Disciplina dell'impresa artigiana
Consorzi e società consortili
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, con l'indicazione delle relative imprese consorziate.
2. I consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese, nonché enti pubblici, bancari ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, purché in numero non superiore ad un terzo, sono iscritti in separata sezione dell'albo artigiani, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
3. Sono inoltre iscritti in sezione separata dell'albo artigiani con la denominazione di impresa artigiana, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili di cui ai commi 1 e 2.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3 possono usufruire delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo artigiani.
5. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana associati nelle forme di cui al presente articolo, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla l. 463/1959.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Articolo 4 - Centri per lo sviluppo imprenditoriale (CSI)
Articolo 5 - Imprenditore artigiano
Articolo 6 - Requisiti dell'impresa artigiana
Articolo 7 - Esercizio dell'impresa artigiana
Articolo 8 - Consorzi e società consortili
Articolo 9 - Limiti dimensionali
Articolo 10 - Svolgimento dell'attività artigiana
Articolo 11 - Soppressione delle commissioni provinciali per l'artigianato (CPA)
Articolo 12 - Commissione regionale per l'artigianato toscano (CRAT)
Articolo 13 - Albo provinciale delle imprese artigiane
Articolo 14 - Iscrizione
Articolo 15 - Modifiche e cancellazioni
Articolo 16 - Diritti di segreteria
Articolo 17 - Sanzioni
Articolo 18 - Tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 19 - Definizione di artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 20 - Centro per l'artigianato artistico e tradizionale della Toscana - Artex
Articolo 21 - Promozione dei prodotti dell'artigianato artistico e tradizionale toscano
Articolo 22 - Maestro artigiano
Articolo 23 - Bottega-scuola
Articolo 24 - Sanzioni
Articolo 25 - Disposizioni transitorie
Articolo 26 - Regolamento regionale
Articolo 27 - Norme finanziarie
Articolo 28 - Decorrenza degli effetti. Abrogazioni
Articolo 29 - Disapplicazione di norme statali