Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 38
Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
CAPO V - Lavori pubblici, sostegno dell’economia, turismo, esercizi pubblici ed espropriazioni
Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, recante “Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale”
1. L’articolo 3 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito: “Art. 3 Comunicazione dell’avvio del procedimento. 1. Il promotore dell’esproprio interessato all’adozione dell’atto che dichiara la pubblica utilità dell’opera deposita presso l’autorità espropriante una relazione esplicativa dell’opera o dell’intervento da realizzare, le mappe catastali, sulle quali sono individuate le aree da espropriare, l’elenco dei proprietari iscritti nei libri fondiari riguardo alle singole particelle edificiali o fondiarie interessate, nonché le planimetrie dei piani urbanistici vigenti. 2. L’autorità espropriante invia ai proprietari tavolari l’avviso dell’avvio del procedimento, con l’avvertimento che essi hanno la facoltà di prendere visione della documentazione di cui al comma 1 presso il Comune nel cui territorio si trova il bene. Le comunicazioni relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio, possono essere inviate all’amministratore del condominio. Un apposito avviso deve essere, inoltre, pubblicato sul sito informatico dell’autorità espropriante. 3. In caso di irreperibilità del proprietario, la comunicazione di cui al comma 2 è sostituita da un avviso affisso per 20 giorni consecutivi all’albo del Comune in cui si trova il bene. 4. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, gli interessati possono presentare osservazioni scritte, da depositarsi presso l’autorità espropriante o il Comune. Decorso tale termine, il Sindaco o la Sindaca trasmette la documentazione al promotore dell’espropriazione entro i successivi 15 giorni. 5. Con le osservazioni di cui al comma 4, il proprietario dell’area può chiedere l’espropriazione anche delle frazioni residue dei suoi beni, che non sono state prese in considerazione, qualora ne sia disagevole l’utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne un’agevole utilizzazione. 6. L’autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni con il decreto di cui all’articolo 5.”
2. L’articolo 4 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.
3. Il comma 8 dell’articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “8. Con il decreto di cui al comma 1 si avvisa altresì dell’avvenuto deposito della relazione di determinazione delle indennità nella segreteria del Comune interessato.”
4. L’articolo 6 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, è così sostituito: “Art. 6 Deposito e pagamento dell’indennità. 1. I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto di cui all’articolo 5, possono convenire con il promotore dell’esproprio l’indennità per la cessione o l’asservimento volontario dei beni. Qualora il promotore dell’esproprio sia un ente pubblico territoriale, l’indennità concordata non può superare del 10 per cento quella determinata in via amministrativa. 2. L’indennità determinata ai sensi dell’articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4 e degli articoli 10 e 14è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell’articolo 15. Quando l’indennità è pari al valore venale del bene, la stessa non viene aumentata. 3. Se l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di pubblica utilità, che non rientrano nella competenza della Provincia, dei Comuni e dei loro enti, aziende e consorzi, con il decreto di cui all’articolo 5, comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell’esproprio o ad altro ente tenuto per legge di depositare presso il tesoriere dell’autorità espropriante le indennità in favore degli aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena di inefficacia dell’intera procedura. 4. Decorso il termine per l’opposizione di cui all’articolo 15, si procede al pagamento dell’indennità. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 5 sono dovuti gli interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle indennità depositate per le espropriazioni indicate nel comma 3. Ai fini del pagamento dell’indennità il proprietario o i suoi aventi diritto devono dichiarare la piena e libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si devono obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. In caso di opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell’indennità determinata in via amministrativa e si dispone altresì la restituzione, in favore del promotore dell’esproprio o dell’ente tenuto per legge a depositare le indennità, dell’importo corrispondente al 10 per cento delle indennità non accettate. 5. Se il bene è gravato da ipoteca, l’indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto d’ipoteca. 6. In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo tra le parti sulle relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l’autorità giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale.”
5. Il comma 1 dell’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Determinate le indennità, il direttore della Ripartizione provinciale amministrazione del patrimonio dispone entro i successivi 15 giorni con proprio decreto, che costituisce provvedimento definitivo, l’espropriazione o la costituzione di servitù.”
6. Dopo l’articolo 7 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 7-bis Determinazione del valore del bene. 1. Salvi gli specifici criteri previsti dalla legge, l’indennità di espropriazione è determinata sulla base delle caratteristiche del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, valutando l’incidenza dei vincoli di qualsiasi natura e senza considerare gli effetti del vincolo preordinato all’esproprio e quelli connessi alla realizzazione dell’eventuale opera prevista, anche nel caso di espropriazione di un diritto diverso da quello di proprietà o di imposizione di una servitù. 2. Non possono essere calcolate nel computo dell’indennità le costruzioni, le piantagioni e le migliorie, quando, avuto riguardo al tempo in cui furono fatte e ad altre circostanze, risultino eseguite allo scopo di conseguire un’indennità maggiore, salvo il diritto del proprietario ad asportare a sue spese i materiali e tutto ciò che può essere tolto, senza pregiudizio dell’opera di pubblica utilità da eseguirsi. Si considerano fatte allo scopo di conseguire una maggiore indennità, senza bisogno di prova, le costruzioni, le piantagioni e le migliorie che sono state realizzate sui fondi interessati dopo la pubblicazione dell’avviso del deposito degli atti nella segreteria del Comune di cui all’articolo 3.”
7. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituiti: “1. L’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l’espropriazione è finalizzata all’insediamento di attività produttive su iniziativa pubblica o all’esecuzione di altri interventi di riforma economico-sociale, l’indennità è ridotta del 25 per cento. Nelle zone di espansione per l’edilizia residenziale in cui, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, parte della cubatura è destinata all’edilizia residenziale privata, per le aree destinate all’edilizia abitativa agevolata, alle relative opere di urbanizzazione ed ai servizi complementari l’indennità di espropriazione è pari al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, ridotto del 50 per cento, ciò in considerazione del plusvalore delle aree destinate all’edilizia residenziale privata. Per quella quota parte delle aree delle zone d’espansione che viene ceduta al Comune ai sensi dell’articolo 37, comma 1-bis, in eccedenza alla misura di cui al comma 1 dello stesso articolo, l’indennità di espropriazione corrisponde al valore venale del bene al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5. 2. Ai fini di cui al comma 1 e salvo quanto disposto all’articolo 7-bis, si considerano le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5. Non sussistono le possibilità legali di edificazione, quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta in base alla normativa statale, regionale o provinciale, o quando per tale area era comunque precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di natura privata. Le possibilità effettive di edificazione sono verificate sulla base di elementi certi ed obiettivi relativi all’ubicazione del bene, alla sua accessibilità e alla presenza di opere di urbanizzazione o di altre circostanze che attestano una concreta attitudine del suolo all’utilizzazione edificatoria. 3. L’indennità d’espropriazione per le aree non edifi-cabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla Commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.”
8. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, è abrogato.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore