Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 8
Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
CAPO II - Urbanistica
Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, recante “Legge di riforma dell’edilizia abitativa”
1. L’articolo 35-bis della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è abrogato.
2. L’articolo 35-quinquies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 35-quinquies Incentivi per l’acquisizione di aree produttive. 1. Al fine di garantire lo sviluppo economico dell’Alto Adige, incrementare la concorrenzialità delle imprese altoatesine e incentivare il mantenimento e lo sviluppo qualitativo del livello occupazionale, la Provincia Autonoma di Bolzano, nel rispetto della normativa comunitaria vigente sugli aiuti di Stato, incentiva l’acquisto, in proprietà o mediante leasing, di aree produttive di cui all’articolo 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, da parte di imprese che esercitano prevalentemente attività industriale, artigianale o di commercio all’ingrosso, per l’insediamento e l’ampliamento delle imprese stesse: a) secondo la procedura di assegnazione di cui agli articoli da 46 a 50-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche; b) secondo la procedura contrattuale di cui all’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche; c) mediante l’acquisto del terreno da privati. 2. Nel caso di cui al comma 1, lettere b) e c), in merito agli obblighi a carico del beneficiario trovano applicazione le disposizioni della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche. 3. Alle piccole e medie imprese (PMI) la Giunta provinciale può concedere contributi in unica soluzione o una riduzione del prezzo di assegnazione di pari entità. 4. Alle imprese non rientranti nella categoria di cui al comma 3 possono essere concessi aiuti entro i limiti fissati dalla Commissione Europea e previa notifica dello specifico progetto alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 88, comma 3, del Trattato CE. L’obbligo di notifica non sussiste per gli aiuti in regime “de minimis”. 5. Alle aziende aventi sede in zone svantaggiate, definite tali dalla Giunta provinciale, possono essere concesse maggiorazioni di contributo, nei limiti del regime “de minimis”. 6. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge a carico del beneficiario, il contributo è revocato, in tutto o in parte, e deve essere restituito nella misura di seguito indicata, fatta salva l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 49-ter, commi 2 e 3, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, nonché di cui all’articolo 2-bis, commi 2, 3, 4, 5 e 6, della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche: a) per contributi concessi per l’acquisto di aree secondo la procedura di assegnazione e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 50-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche: 1) in caso di violazione degli obblighi nei primi cinque anni di svolgimento dell’attività sul terreno agevolato, deve essere restituito l’intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali; 2) in caso di violazioni degli obblighi dal sesto anno di attività sul terreno agevolato, il contributo da restituire è compreso nelle sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi di legge; b) per le aree per le quali è stato stipulato un contratto ai sensi dell’articolo 51 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, o che sono state acquistate da privati, e fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2-bis della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, e successive modifiche: 1) in caso di violazione degli obblighi nei cinque anni successivi alla concessione dell’agevolazione, deve essere restituito l’intero contributo concesso, maggiorato degli interessi legali; 2) in caso di violazione degli obblighi dal sesto anno successivo alla concessione dell’agevolazione, deve essere restituito il contributo concesso in proporzione al periodo di tempo mancante alla scadenza del vincolo. 7. Nelle zone produttive di interesse comunale il controllo dell’osservanza delle condizioni e disposizioni che regolano le assegnazioni è di competenza del Comune. Qualora vengano accertate violazioni e applicate sanzioni, il Comune ne dà comunicazione alla Provincia. La sanzione applicata è riscossa dal Comune; la percentuale corrispondente al contributo è restituita alla Provincia.”
3. Dopo l’articolo 35-sexies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, è inserito il seguente articolo: “Art. 35-septies Urbanizzazione di aree produttive. 1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, stabilisce i criteri per il riparto dei costi per l’urbanizzazione primaria delle aree produttive di cui all’articolo 48 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, e per la determinazione della quota eventualmente a carico dell’ente competente per la zona produttiva. Può essere prevista la possibilità di derogare alla suddivisione proporzionale dei costi fra le imprese assegnatarie e i proprietari degli immobili. Per le zone produttive di interesse comunale la Provincia Autonoma di Bolzano può concedere ai comuni un finanziamento della quota dei costi a loro carico fino al 100 per cento.”
4. Dopo l’articolo 35-septies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: “Art. 35-octies. 1. La Giunta provinciale può attribuire alla società Business Location Alto Adige le entrate derivanti dalla cessione di aree produttive nonché dalla riscossione di quella parte dei costi di urbanizzazione che ai sensi delle rispettive disposizioni di legge sono addebitati rispettivamente alle imprese assegnatarie ed ai proprietari delle aree. Gli importi riscossi da tale titolo devono essere utilizzati per finanziare le attività della società o in relazione agli investimenti nel settore degli immobili. Per investimenti nel settore degli immobili la Giunta provinciale può prestare idonee garanzie.”
5. All’attuazione degli interventi di cui all’articolo 35-septies della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, così come inserito dal comma 3 del presente articolo, si fa fronte per l’esercizio finanziario 2008 con i mezzi finanziari ancora disponibili, autorizzati a carico del bilancio dell’esercizio finanziario 2008 (UPB 17205) per le finalità delle disposizioni di legge abrogate con l’articolo 48, comma 1, lettera f). La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
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Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore