Legge Provinciale Bolzano 10/6/2008 n. 4
Articolo 22
Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
CAPO IV - Agricoltura, foreste e protezione degli animali
Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, recante “Interventi per la protezione degli animali e prevenzione del randagismo”
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è inserito il seguente comma: “3-bis. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell’Azienda sanitaria è responsabile del controllo sanitario e della rilevazione delle colonie di gatti. Il Servizio affida la cura di dette colonie ad associazioni per la protezione degli animali o a privati, individuando in ogni caso una persona referente quale detentrice responsabile della colonia ai fini di legge, e ne informa il Comune. L’affidamento è revocato quando gli animali non vengono seguiti secondo le modalità prescritte. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata, il Servizio veterinario territorialmente competente dell’Azienda sanitaria può affidare a privati gatti provenienti da colonie. Gli eventuali costi per l’intervento di sterilizzazione sono a carico della persona affidataria.”
2. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è inserito il seguente articolo: “Art. 4-bis Colombi urbani. 1. Ai fini della tutela dell’igiene e della salute pubblica nonché della tutela del patrimonio artistico e dell’ambiente, il Comune, in accordo con il Servizio veterinario dell’Azienda sanitaria territorialmente competente, è autorizzato a prelevare a fini diagnostici un numero statisticamente significativo di piccioni e ad operare piani di contenimento della popolazione tecnicamente suffragati, compresa l’eventuale eutanasia di parte di essa.”
3. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così sostituito: “2. Per la formazione e l’aggiornamento nonché per la stipula di assicurazioni delle guardie zoofile e per il rimborso degli interventi ordinati la misura del contributo può raggiungere anche il 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.”
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è aggiunto il seguente comma: “3. Per il trasporto di animali all’interno del territorio provinciale non in relazione ad attività economiche o effettuato esclusivamente per i propri animali con i propri mezzi di trasporto ad una distanza inferiore ai 65 chilometri dal punto di partenza, calcolata come media annuale dei trasporti effettuati, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.”
5. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così sostituito: “2. Il Sindaco, su proposta del veterinario ufficiale competente, dispone la confisca e il trasferimento in strutture idonee degli animali detenuti in condizioni tali da non garantire la pubblica sicurezza o l’igiene ovvero in casi di stato sanitario sconosciuto o di maltrattamento o di abbandono. Il Servizio veterinario territorialmente competente dell’Azienda sanitaria, adempiuti tutti gli obblighi di legge volti ad accertare o garantire lo stato sanitario degli animali confiscati, provvede tempestivamente a mettere all’asta gli stessi, se si tratta di animali appartenenti a specie macellabili. I proventi derivanti dall’asta sono destinati primariamente a coprire le spese connesse alla confisca degli animali e alla loro detenzione fino al momento della vendita. Eventuali somme eccedenti vengono restituite alla persona che ha subito la confisca degli animali. Se gli animali confiscati appartengono a specie non macellabili, gli stessi sono affidati ai sensi dell’articolo 4. Alle persone a cui sono stati confiscati animali è vietato detenere animali per un anno dal momento della confisca. In caso di reiterazione della violazione, il divieto di detenzione di animali non ha limiti temporali.”
6. L’allegato all’articolo 11, recante “Criteri per la custodia degli animali”, della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9, è così modificato: a) alla fine del punto 3 (Suini) è aggiunto il seguente capoverso: “I suini devono essere detenuti in modo che nei box o nelle aree di detenzione si possano girare senza impedimenti. Unica eccezione costituiscono le scrofe nel periodo che va da una settimana prima del parto a due settimane dopo il parto.”; b) alla fine del punto 4 (Equini) è aggiunto il seguente capoverso: “I box singoli devono essere di dimensioni tali da permettere all’animale di girarsi senza impedimenti.”; c) dopo il punto 8 è inserito il seguente punto: “8-bis. Rettili e tartarughe. I rettili vanno detenuti in maniera adeguata alla specie e la loro alimentazione deve essere diversificata. La struttura e le dimensioni del terrario vanno adeguate alla grandezza, alle necessità di movimento e alle eventuali esigenze comportamentali degli animali ivi detenuti. Gli stessi devono avere la possibilità di appartarsi in zone del terrario non esposte allo sguardo dei visitatori. L’attrezzatura del terrario deve essere adeguata alle abitudini di vita degli animali ivi presenti. Le tartarughe di terra devono disporre di una superficie, la cui lunghezza e larghezza vanno calcolate moltiplicando, rispettivamente, per almeno otto volte e per almeno quattro volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. A partire da cinque animali, la superficie di cui sopra deve essere maggiorata del 20 per cento per ogni ulteriore animale presente. La zona acquatica delle tartarughe di palude deve presentare una lunghezza ed una larghezza pari, rispettivamente, ad almeno cinque e tre volte la lunghezza della corazza della tartaruga più grande. Deve essere disponibile una superficie di terra sufficientemente ampia da consentire una completa asciugatura della corazza degli animali presenti. La profondità dell’acqua deve essere almeno pari al doppio dell’altezza della tartaruga più grande.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17Articolo 2 - Modifiche della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10
Articolo 3 - Modifica della legge provinciale 4 gennaio 2000, n. 1
Articolo 4 - Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1
Articolo 5 - Modifica della legge provinciale 10 luglio 1996, n. 14
Articolo 6 - Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
Articolo 7 - Modifiche della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12
Articolo 8 - Modifiche della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15
Articolo 9 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13
Articolo 10 - Modifiche della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3
Articolo 11 - Modifica della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 4
Articolo 12 - Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7
Articolo 13 - Modifica della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7
Articolo 14 - Modifiche della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8
Articolo 15 - Modifiche della legge provinciale 16 marzo 2000, n. 8
Articolo 16 - Modifiche della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4
Articolo 17 - Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41
Articolo 18 - Modifica della legge provinciale 12 agosto 1978, n. 39
Articolo 19 - Modifiche della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14
Articolo 20 - Modifiche della legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28
Articolo 21 - Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10
Articolo 22 - Modifiche della legge provinciale 15 maggio 2000, n. 9
Articolo 23 - Modifica della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17
Articolo 24 - Modifica della legge provinciale 10 giugno 1992, n. 16
Articolo 25 - Modifica della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17
Articolo 26 - Modifica della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24
Articolo 27 - Modifiche della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1
Articolo 28 - Modifica della legge provinciale 9 aprile 1996, n. 8
Articolo 29 - Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4
Articolo 30 - Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6
Articolo 31 - Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9
Articolo 32 - Modifiche della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5
Articolo 33 - Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33
Articolo 34 - Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22
Articolo 35 - Modifica della legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5
Articolo 36 - Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16
Articolo 37 - Modifiche della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58
Articolo 38 - Modifiche della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10
Articolo 39 - Modifiche della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7
Articolo 40 - Modifiche della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40
Articolo 41 - Modifica della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9
Articolo 42 - Modifiche della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
Articolo 43 - Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7
Articolo 44 - Modifiche della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46
Articolo 45 - Contributo al Comune di Laives per la realizzazione di infrastrutture sportive
Articolo 46 - Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Articolo 47 - Norme transitorie
Articolo 48 - Abrogazioni
Articolo 49 - Entrata in vigore