Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 23/5/2008 n. 12

Legge finanziaria per l'anno 2008

Articolo 37

Modifiche della L.R. n. 3/2000

CAPO II - Modificazioni di leggi regionali

Modifiche della L.R. n. 3/2000

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 (Interventi finanziari per il miglioramento dei servizi complementari al trasporto pubblico locale), come modificata dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 14, è aggiunto il seguente articolo: “Art. 2-bis Misure a sostegno della mobilità delle persone disabili. 1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili, la Regione Piemonte, per il triennio 2008-2010, concede contributi diretti ad incentivare l’acquisto di autovetture attrezzate alla mobilità delle persone disabili con le seguenti modalità di trasporto: a) servizio taxi con autovettura; b) servizio di noleggio con conducente e autovettura. 2. I contributi sono concessi in conto capitale o in conto canone per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all’agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20 per cento delle spese sostenute con un limite massimo di euro 3.600,00 per autovettura. 3. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano più di tre anni di anzianità calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente.”. 2. All’articolo 4 della L.R. n. 3/2000 il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I contributi non sono ripetibili rispetto allo stesso beneficiario e non sono cumulabili con alcun tipo di contributo previsto da norme statali, regionali e comunitarie. I contributi di cui agli articoli 2 e 2-bis sono tra loro cumulabili.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della L.R. n. 3/2000, è aggiunto il seguente comma: “1-bis. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 2-bis, è prevista nel triennio 2008-2010 una spesa complessiva di euro 1 milione. A tal fine è stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno 2008, nell’unità previsionale di base (UPB) DA12032, la somma di euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa. Alla copertura della spesa, per l’anno 2008, pari a euro 300.000,00, si fa fronte riducendo la disponibilità finanziaria dell’UPB DA09012 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008. Alla copertura delle spese per gli anni 2009 e 2010, stimate per ciascun anno in euro 350.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell’UPB DA13002 del bilancio pluriennale 2008-2010.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Articolo 2 - Base imponibile per il calcolo dell’IRAP
Articolo 3 - Determinazioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF
Articolo 4 - Applicazione dell’articolo 15 della L.R. n. 22/2007
Articolo 5 - Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 6 - Misure di incentivazione all’uso del mezzo pubblico
Articolo 7 - Realizzazione di nuove infrastrutture viarie
Articolo 8 - Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013
Articolo 9 - Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013
Articolo 10 - Programma di meccanizzazione agricola
Articolo 11 - Aiuti alla filiera corta
Articolo 12 - Istituzione dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari
Articolo 13 - Garanzie prestate dalla Regione
Articolo 14 - Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro
Articolo 15 - Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione
Articolo 16 - Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce
Articolo 17 - Risorse per il trattamento accessorio
Articolo 18 - Retribuzione per prestazioni straordinarie
Articolo 19 - Pagamenti in carenza di bilancio
Articolo 20 - Cooperazione sanitaria internazionale
Articolo 21 - Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali
Articolo 22 - Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen
Articolo 23 - Programmi di sperimentazione gestionale
Articolo 24 - Costituzione di società mista
Articolo 25 - Utilizzo di fondi residui e ribassi d’asta delle opere connesse all’evento olimpico
Articolo 26 - Disposizioni in materia di aziende turistiche locali
Articolo 27 - Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale
Articolo 28 - Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia
Articolo 29 - Modifica del Piano di tutela delle acque
Articolo 30 - Modifiche alla L.R. n. 7/2001
Articolo 31 - Modifica della L.R. n. 8/2006
Articolo 32 - Modifiche della L.R. n. 15/2007
Articolo 33 - Modifiche della L.R. n. 75/1995
Articolo 34 - Modifica della L.R. n. 17/2007
Articolo 35 - Modifica della L.R. n. 23/2003
Articolo 36 - Modifiche della L.R. n. 21/2006
Articolo 37 - Modifiche della L.R. n. 3/2000
Articolo 38 - Modifica alla L.R. n. 2/2008
Articolo 39 - Modifica della L.R. n. 9/2007
Articolo 40 - Modifica della L.R. n. 28/1993