Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 23/5/2008 n. 12

Legge finanziaria per l'anno 2008

Articolo 10

Programma di meccanizzazione agricola

CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario

Programma di meccanizzazione agricola

1. Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857 della Commissione del 15 dicembre 2006 (Applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001), può essere concesso un aiuto, sotto forma di concorso negli interessi per prestiti quinquennali, riguardanti l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole.
2. Possono beneficiare dell’aiuto le imprese agricole aventi sede operativa nel territorio regionale, condotte da imprenditori singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38), iscritte al registro delle imprese presso la camera di commercio competente ed alla gestione previdenziale ed assistenziale, che risultino altresì in possesso di partita IVA per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.
3. Il concorso regionale negli interessi viene concesso in forma attualizzata, in modo tale che l’aiuto non superi l’equivalente di un contributo in conto capitale nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006.
4. L’investimento deve perseguire i seguenti obiettivi:
a) riduzione dei costi di produzione;
b) miglioramento e riconversione della produzione;
c) miglioramento della qualità;
d) tutela e miglioramento dell’ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
e) prevenzione degli infortuni sul lavoro.
5. Non sono finanziabili gli investimenti di sostituzione, così come definiti dall’articolo 2, comma 17 del regolamento (CE) n. 1857/2006.
6. Con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le disposizioni attuative degli interventi di cui al comma 1 con l’individuazione di parametri, priorità, condizioni e procedure, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell’esercizio delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
7. Con apposite convenzioni verranno disciplinati i rapporti con gli istituti di credito.
8. Agli oneri stimati in un massimo di euro 4 milioni per l’anno finanziario 2008 e per ciascuno degli anni successivi fino al 2010 si fa fronte con le disponibilità della UPB DA11032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008 e del bilancio pluriennale 2008-2010.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa
Articolo 2 - Base imponibile per il calcolo dell’IRAP
Articolo 3 - Determinazioni in materia di addizionale regionale all’IRPEF
Articolo 4 - Applicazione dell’articolo 15 della L.R. n. 22/2007
Articolo 5 - Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 6 - Misure di incentivazione all’uso del mezzo pubblico
Articolo 7 - Realizzazione di nuove infrastrutture viarie
Articolo 8 - Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013
Articolo 9 - Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013
Articolo 10 - Programma di meccanizzazione agricola
Articolo 11 - Aiuti alla filiera corta
Articolo 12 - Istituzione dell’organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari
Articolo 13 - Garanzie prestate dalla Regione
Articolo 14 - Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro
Articolo 15 - Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione
Articolo 16 - Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce
Articolo 17 - Risorse per il trattamento accessorio
Articolo 18 - Retribuzione per prestazioni straordinarie
Articolo 19 - Pagamenti in carenza di bilancio
Articolo 20 - Cooperazione sanitaria internazionale
Articolo 21 - Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali
Articolo 22 - Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen
Articolo 23 - Programmi di sperimentazione gestionale
Articolo 24 - Costituzione di società mista
Articolo 25 - Utilizzo di fondi residui e ribassi d’asta delle opere connesse all’evento olimpico
Articolo 26 - Disposizioni in materia di aziende turistiche locali
Articolo 27 - Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale
Articolo 28 - Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia
Articolo 29 - Modifica del Piano di tutela delle acque
Articolo 30 - Modifiche alla L.R. n. 7/2001
Articolo 31 - Modifica della L.R. n. 8/2006
Articolo 32 - Modifiche della L.R. n. 15/2007
Articolo 33 - Modifiche della L.R. n. 75/1995
Articolo 34 - Modifica della L.R. n. 17/2007
Articolo 35 - Modifica della L.R. n. 23/2003
Articolo 36 - Modifiche della L.R. n. 21/2006
Articolo 37 - Modifiche della L.R. n. 3/2000
Articolo 38 - Modifica alla L.R. n. 2/2008
Articolo 39 - Modifica della L.R. n. 9/2007
Articolo 40 - Modifica della L.R. n. 28/1993