Legge Regionale Piemonte 23/5/2008 n. 12
Articolo 15
Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione
CAPO I - Disposizioni di carattere finanziario
Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione
1. Per fare fronte alle situazioni di effettiva criticità socio-economica locale conseguenti alle dinamiche involutive che investono in modo indifferenziato il territorio ed il sistema produttivo piemontese e che causano perdita, o rischio di perdita, del posto di lavoro è istituito, per l’anno 2008, un fondo speciale nell’UPB DA15041 pari ad euro 10,5 milioni gestito direttamente dalla Regione tramite l’Agenzia Piemonte Lavoro, in quanto servizio connesso alle politiche del lavoro che richiede l’unitario esercizio a livello regionale ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d) della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
2. Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte rientranti nelle situazioni critiche di cui al comma 1, risultano aver percepito nel corso dell’anno 2007 un reddito sotto la soglia di euro 13.000,00 accertato tramite indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, con proprio provvedimento individua i criteri di dettaglio e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al comma 2, ivi compresa l’entità del contributo e le relative fasce di reddito dei soggetti.
4. La copertura finanziaria dei contributi erogati è assicurata mediante lo stanziamento della somma di euro 10,5 milioni nell’UPB DA15041, che presenta la necessaria capienza finanziaria.
5. Gli importi relativi alla somma stanziata, per gli effetti dell’articolo 28 della L.R. n. 9/2007, nell’UPB DA15041, eventualmente risultati non spesi, sono utilizzabili dall’Agenzia Piemonte Lavoro in aggiunta alle risorse di cui al comma 1.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Rifinanziamento delle leggi regionali di spesaArticolo 2 - Base imponibile per il calcolo dellIRAP
Articolo 3 - Determinazioni in materia di addizionale regionale allIRPEF
Articolo 4 - Applicazione dellarticolo 15 della L.R. n. 22/2007
Articolo 5 - Finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 6 - Misure di incentivazione alluso del mezzo pubblico
Articolo 7 - Realizzazione di nuove infrastrutture viarie
Articolo 8 - Finanziamento del programma di sviluppo rurale PSR 2007-2013
Articolo 9 - Finanziamento degli interventi a titolarità regionale del PSR 2007-2013
Articolo 10 - Programma di meccanizzazione agricola
Articolo 11 - Aiuti alla filiera corta
Articolo 12 - Istituzione dellorganismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari
Articolo 13 - Garanzie prestate dalla Regione
Articolo 14 - Fondo di solidarietà per le vittime degli incidenti sul lavoro
Articolo 15 - Fondo speciale per il sostegno al reddito di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione
Articolo 16 - Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali, organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, personale dei gruppi consiliari, degli uffici di comunicazione e di portavoce
Articolo 17 - Risorse per il trattamento accessorio
Articolo 18 - Retribuzione per prestazioni straordinarie
Articolo 19 - Pagamenti in carenza di bilancio
Articolo 20 - Cooperazione sanitaria internazionale
Articolo 21 - Gestione associata delle prestazioni socio-assistenziali
Articolo 22 - Rivalutazione del sussidio alle persone affette dal morbo di Hansen
Articolo 23 - Programmi di sperimentazione gestionale
Articolo 24 - Costituzione di società mista
Articolo 25 - Utilizzo di fondi residui e ribassi dasta delle opere connesse allevento olimpico
Articolo 26 - Disposizioni in materia di aziende turistiche locali
Articolo 27 - Disposizioni relative agli enti a partecipazione regionale
Articolo 28 - Intervento della Regione a favore della Fondazione Stadio Filadelfia
Articolo 29 - Modifica del Piano di tutela delle acque
Articolo 30 - Modifiche alla L.R. n. 7/2001
Articolo 31 - Modifica della L.R. n. 8/2006
Articolo 32 - Modifiche della L.R. n. 15/2007
Articolo 33 - Modifiche della L.R. n. 75/1995
Articolo 34 - Modifica della L.R. n. 17/2007
Articolo 35 - Modifica della L.R. n. 23/2003
Articolo 36 - Modifiche della L.R. n. 21/2006
Articolo 37 - Modifiche della L.R. n. 3/2000
Articolo 38 - Modifica alla L.R. n. 2/2008
Articolo 39 - Modifica della L.R. n. 9/2007
Articolo 40 - Modifica della L.R. n. 28/1993