Legge Regionale Liguria 28/4/2008 n. 10
Articolo 41
Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)
TITOLO II - DISPOSIZIONI DIVERSE
Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)
1. Negli articoli 3, 5, 8, 17 e 20 della l.r. 28/1994 le parole “Collegio dei Revisori dei Conti” sono sostituite dalle parole “revisore dei conti”.
2. La rubrica del Titolo III della l.r. 28/1994 è sostituita dalla seguente: “Revisore dei conti”.
3. Gli articoli 11, 12, 13 e 15 della l.r. 28/1994 sono sostituiti dai seguenti:“Articolo 11- (Composizione)1. Per ciascun ente strumentale è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell’incarico di revisore dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Codice Civile.4. Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco.
Articolo 12 - (Funzionamento)1. L’incarico di revisore dei conti ha durata triennale.2. Il revisore dei conti può essere revocato per giusta causa e può rinunziare all’incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all’organo esecutivo dell’ente strumentale, nonché alla Giunta.
Articolo 13 - (Compiti)1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’ente strumentale valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità. 2. In particolare: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l’andamento finanziario e patrimoniale dell’ente; b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull’assestamento e sulle variazioni allo stesso; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila, anche attraverso l’esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell’amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
3. Il revisore dei conti comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell’attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 2 all’organo esecutivo dell’ente strumentale e alla Giunta regionale.
4. Il revisore dei conti per l’esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti può procedere in ogni momento ad attività di ispezione e ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell’ente strumentale.”.
Articolo 15 - (Compenso per il revisore dei conti) 1. Il compenso spettante per l’attività svolta dal revisore dei conti è determinato in relazione all’ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell’ente.
2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 25 milioni di euro, da 10 a 25 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro.
3. In relazione all’appartenenza dell’ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a euro 6.200, 5.200 e 4.200. L’indennità lorda è maggiorata dell’IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.
4. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette).
5. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.”.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell’incarico di revisori dei conti dei diversi enti regionali.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni sul trattamento di trasferta del personaleArticolo 2 - Modificazioni allarticolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)
Articolo 3 - Modifiche al comma 1 bis dellarticolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sullordinamento degli uffici regionali)
Articolo 4 - Norma di interpretazione autentica
Articolo 5 - Inquadramento personale regionale
Articolo 6 - Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo
Articolo 7 - Disposizioni in materia di pubblico impiego
Articolo 8 - Assunzione vincitori concorsi pubblici
Articolo 9 - Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione
Articolo 10 - Vice dirigenza
Articolo 11 - Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 14/2007
Articolo 13 - Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali
Articolo 14 - Modificazioni allarticolo 9 della l.r. 1/2006
Articolo 15 - Differimento di applicazione di norme
Articolo 16 - Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)
Articolo 17 - Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modificazioni
Articolo 18 - Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per ladozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane)
Articolo 19 - Abrogazione dellarticolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi)
Articolo 20 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire linnovazione tecnologica, lammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale
Articolo 22 - Interventi per loperatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.
Articolo 23 - Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto allistruzione e alla formazione)
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e delleducazione permanente degli adulti)
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro)
Articolo 28 - Proroga della disciplina transitoria dellapprendistato professionalizzante
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 (Norme provvisorie per lelezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale)
Articolo 31 - Disposizioni in materia di definanziamento
Articolo 32 - Norme in materia di partecipazioni pubbliche
Articolo 33 - Partecipazione alla Fondazione SLALA
Articolo 34 - Riorganizzazione Sviluppo Genova S.p.A.
Articolo 35 - Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e lAmbiente I.P.L.A. S.p.A.
Articolo 36 - Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica)
Articolo 37 - Modifica alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.A.)
Articolo 38 - Esercizio del controllo analogo
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dellinnovazione e delle attività universitarie e di alta formazione)
Articolo 40 - Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dellinformazione in Liguria)
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)
Articolo 42 - Revisore unico dei conti
Articolo 43 - Modifica allarticolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e successive modificazioni
Articolo 44 - Regime transitorio per lesercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
Articolo 46 - Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica
Articolo 47 - Copertura spese
Articolo 48 - Dichiarazione durgenza