Legge Regionale Liguria 28/4/2008 n. 10
Articolo 11
Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione
TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE
Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione
1. Gli enti strumentali della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell’ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile[, ivi compresa la somministrazione] (1) e che, alla stessa data, abbia già espletato attività lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente, nonché del personale già utilizzato in regime convenzionale per un periodo stabile e continuativo di almeno cinque anni.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione gli enti strumentali della Regione continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali della Regione aventi natura di ente pubblico economico possono procedere all’assunzione di personale che svolge attività lavorativa presso i medesimi in virtù delle convenzioni di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 10 del d.lgs. 468/1997 proseguono fino al 31 dicembre 2008.
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(1) Parole soppresse dall'art. 3, LR 1/7/2008, n. 20.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Disposizioni sul trattamento di trasferta del personaleArticolo 2 - Modificazioni allarticolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)
Articolo 3 - Modifiche al comma 1 bis dellarticolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sullordinamento degli uffici regionali)
Articolo 4 - Norma di interpretazione autentica
Articolo 5 - Inquadramento personale regionale
Articolo 6 - Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo
Articolo 7 - Disposizioni in materia di pubblico impiego
Articolo 8 - Assunzione vincitori concorsi pubblici
Articolo 9 - Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione
Articolo 10 - Vice dirigenza
Articolo 11 - Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione
Articolo 12 - Modifiche allarticolo 5 della l.r. 14/2007
Articolo 13 - Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali
Articolo 14 - Modificazioni allarticolo 9 della l.r. 1/2006
Articolo 15 - Differimento di applicazione di norme
Articolo 16 - Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)
Articolo 17 - Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modificazioni
Articolo 18 - Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per ladozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane)
Articolo 19 - Abrogazione dellarticolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi)
Articolo 20 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire linnovazione tecnologica, lammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale
Articolo 22 - Interventi per loperatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.
Articolo 23 - Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto allistruzione e alla formazione)
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e delleducazione permanente degli adulti)
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro)
Articolo 28 - Proroga della disciplina transitoria dellapprendistato professionalizzante
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 (Norme provvisorie per lelezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale)
Articolo 31 - Disposizioni in materia di definanziamento
Articolo 32 - Norme in materia di partecipazioni pubbliche
Articolo 33 - Partecipazione alla Fondazione SLALA
Articolo 34 - Riorganizzazione Sviluppo Genova S.p.A.
Articolo 35 - Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e lAmbiente I.P.L.A. S.p.A.
Articolo 36 - Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica)
Articolo 37 - Modifica alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.A.)
Articolo 38 - Esercizio del controllo analogo
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dellinnovazione e delle attività universitarie e di alta formazione)
Articolo 40 - Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dellinformazione in Liguria)
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)
Articolo 42 - Revisore unico dei conti
Articolo 43 - Modifica allarticolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e successive modificazioni
Articolo 44 - Regime transitorio per lesercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale
Articolo 45 - Modifiche allarticolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
Articolo 46 - Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica
Articolo 47 - Copertura spese
Articolo 48 - Dichiarazione durgenza