Articolo Normativa

Legge Regionale Liguria 28/4/2008 n. 10

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008

Articolo 12

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2007

TITOLO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2007

1. L’articolo 5, comma 1, della l.r. 14/2007 è così sostituito: “1. Fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall’articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), le Aziende sanitarie e gli enti equiparati provvedono nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010 e con le modalità previste dal comma 3, nei limiti delle relative dotazioni organiche e tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei requisiti di cui al presente comma, a stabilizzare il personale non dirigenziale: a) assunto con contratto a tempo determinato mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, che versi in una delle seguenti condizioni: 1) presti servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, ovvero consegua tale requisito in forza dei contratti stipulati prima del 28 settembre 2007; 2) abbia prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel corso del quinquennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge; b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa azienda o lo stesso ente equiparato, fermo restando quanto previsto dal comma 5; c) assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell’articolo 3, comma 96, della l. 244/ 2007.”.
2. L’articolo 5, comma 6, della l.r. 14/2007 è così sostituito: “6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti dei posti vacanti di cui le Aziende sanitarie e gli enti equiparati ritengano necessaria la copertura entro il 31 dicembre 2010.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale
Articolo 2 - Modificazioni all’articolo 6 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007)
Articolo 3 - Modifiche al comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali)
Articolo 4 - Norma di interpretazione autentica
Articolo 5 - Inquadramento personale regionale
Articolo 6 - Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo
Articolo 7 - Disposizioni in materia di pubblico impiego
Articolo 8 - Assunzione vincitori concorsi pubblici
Articolo 9 - Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione
Articolo 10 - Vice dirigenza
Articolo 11 - Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione
Articolo 12 - Modifiche all’articolo 5 della l.r. 14/2007
Articolo 13 - Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali
Articolo 14 - Modificazioni all’articolo 9 della l.r. 1/2006
Articolo 15 - Differimento di applicazione di norme
Articolo 16 - Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale)
Articolo 17 - Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2001, n. 42 (Istituzione del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente) e successive modificazioni
Articolo 18 - Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 5 (Procedure per l’adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità montane)
Articolo 19 - Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 6 (Organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi)
Articolo 20 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale)
Articolo 21 - Disposizioni in materia di trasporto ferroviario regionale
Articolo 22 - Interventi per l’operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.
Articolo 23 - Modifiche alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme e interventi in materia di diritto all’istruzione e alla formazione)
Articolo 24 - Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura)
Articolo 25 - Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell’educazione permanente degli adulti)
Articolo 26 - Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2002, n. 6 (Norme per lo sviluppo degli impianti e delle attività sportive e fisico-motorie)
Articolo 27 - Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 (Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro)
Articolo 28 - Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante
Articolo 29 - Modifiche alla legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale)
Articolo 30 - Modifiche alla legge regionale 20 novembre 1979 n. 41 (Norme provvisorie per l’elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale)
Articolo 31 - Disposizioni in materia di definanziamento
Articolo 32 - Norme in materia di partecipazioni pubbliche
Articolo 33 - Partecipazione alla Fondazione SLALA
Articolo 34 - Riorganizzazione Sviluppo Genova S.p.A.
Articolo 35 - Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente I.P.L.A. S.p.A.
Articolo 36 - Modifica alla legge regionale 9 aprile 1985, n. 17 (Partecipazione della Regione Liguria ad una società di progettazione informatica)
Articolo 37 - Modifica alla legge regionale 28 dicembre 1973, n. 48 (Costituzione della società Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.A.)
Articolo 38 - Esercizio del controllo analogo
Articolo 39 - Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione)
Articolo 40 - Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell’informazione in Liguria)
Articolo 41 - Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli enti strumentali della Regione)
Articolo 42 - Revisore unico dei conti
Articolo 43 - Modifica all’articolo 101 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia" e successive modificazioni
Articolo 44 - Regime transitorio per l’esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale
Articolo 45 - Modifiche all’articolo 97 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia)
Articolo 46 - Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica
Articolo 47 - Copertura spese
Articolo 48 - Dichiarazione d’urgenza

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