Legge Regionale Valle d'Aosta 13/3/2008 n. 5
Articolo 10
Regime di concessione
PARTE II - COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO III - Autorizzazioni e concessioni
CAPO II - Concessione di coltivazione
Regime di concessione
1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l. cost. 4/1948, le cave la cui disponibilità sia sottratta al proprietario appartengono al patrimonio indisponibile della Regione.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può disporre il passaggio delle cave e delle torbiere, già ricomenprese nel PRAE, al patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 45 del r.d. 1443/1927, previa diffida da effettuarsi trenta giorni prima dell’anzidetto provvedimento, qualora il proprietario dell’area:
a) non abbia intrapreso la coltivazione o non intraprenda, una volta ottenuta l’autorizzazione, i lavori di cava entro centottanta giorni dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;
b) non dia sufficiente sviluppo alla coltivazione rispetto al programma stabilito nel provvedimento autorizzativo;
c) sia decaduto dall’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 70, comma 1.
3. A seguito del provvedimento di acquisizione del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può assegnare l’area stessa in concessione a chi abbia, tra quanti hanno presentato la relativa domanda, l’idoneità tecnica ed economica a condurre l’impresa.
4. Al procedimento di concessione di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
5. La concessione, previa osservanza delle disposizioni previste per il rilascio, può essere rilasciata per un periodo massimo di dieci anni per il pietrame e gli inerti e venti anni per i marmi e le pietre affini ad uso ornamentale e può essere rinnovata o prorogata, ai sensi dell’articolo 9, sino all’esaurimento del giacimento.
6. Al trasferimento della concessione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 67.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 4 - Procedure per ladozione e lapprovazione del PRAE
Articolo 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Articolo 7 - Criteri e termini per il rilascio dellautorizzazione. Contenuto dellautorizzazione
Articolo 8 - Subingresso nellautorizzazione
Articolo 9 - Durata, proroga e rinnovo dellautorizzazione
Articolo 10 - Regime di concessione
Articolo 11 - Diritto proporzionale
Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
Articolo 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
Articolo 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi
Articolo 15 - Prelievo di pietrame finalizzato allesecuzione di specifici interventi
Articolo 16 - Opere ed impianti a servizio dellattività estrattiva
Articolo 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Articolo 18 - Adempimenti particolari
Articolo 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
Articolo 20 - Oggetto
Articolo 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Articolo 22 - Oggetto
Articolo 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 27 - Diritto proporzionale
Articolo 28 - Oggetto
Articolo 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario
Articolo 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi
Articolo 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 32 - Diritto proporzionale
Articolo 33 - Pertinenze minerarie
Articolo 34 - Obblighi informativi
Articolo 35 - Durata e proroga della concessione
Articolo 36 - Oggetto
Articolo 37 - Natura e regime giuridico
Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 43 - Diritto proporzionale
Articolo 44 - Oggetto
Articolo 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Articolo 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 47 - Obblighi a carico del concessionario
Articolo 48 - Sospensione della coltivazione
Articolo 49 - Diritto proporzionale
Articolo 50 - Pertinenze minerarie
Articolo 51 - Obblighi informativi
Articolo 52 - Durata e rinnovo della concessione
Articolo 53 - Tutela dellarea di protezione igienico-sanitaria
Articolo 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente
Articolo 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Articolo 56 - Stabilimenti termali
Articolo 57 - Contenuti dellautorizzazione
Articolo 58 - Sospensione e revoca dellautorizzazione
Articolo 59 - Accesso ai fondi
Articolo 60 - Ipoteca mineraria
Articolo 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico
Articolo 62 - Conferenza di servizi
Articolo 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Articolo 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria
Articolo 66 - Domande in concorrenza
Articolo 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 68 - Estinzione dellautorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 69 - Rinuncia
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Revoca
Articolo 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca
Articolo 73 - Rinvio
Articolo 74 - Vigilanza
Articolo 75 - Sanzioni
Articolo 76 - Polizia mineraria
Articolo 77 - Diritti di istruttoria
Articolo 78 - Abrogazioni
Articolo 79 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 - Disposizioni finanziarie
Articolo 81 - Disposizione finale
Articolo 82 - Dichiarazione durgenza
