Legge Regionale Valle d'Aosta 13/3/2008 n. 5
Articolo 3
Piano regionale delle attività estrattive
PARTE II - COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO II - Piano regionale delle attività estrattive
Piano regionale delle attività estrattive
1. Il Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) è uno strumento di pianificazione strategico in considerazione dei suoi effetti sullo sviluppo economico, sulla salvaguardia ambientale e sull’assetto del territorio, che coinvolge aspetti di natura geologica, idrogeologica, economica, urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale, per la disciplina dell’attività estrattiva di materiali inerti nel territorio regionale.
2. Per soddisfare le esigenze connesse alla realizzazione delle opere e degli interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei Comuni, di ogni altro ente pubblico e dei privati e alla valorizzazione dell’attività produttiva del marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale, contemperando tali esigenze con quelle di salvaguardia del territorio, la Regione individua, sentiti anche i Comuni, le associazioni di categoria e i privati interessati ovvero su loro eventuale proposta, le aree ove insistono i giacimenti dei materiali di cava di cui all’articolo 2, comma 2, al fine del loro inserimento nel PRAE.
3. Il PRAE persegue l’obiettivo di rendere compatibili le esigenze di carattere produttivo con quelle di salvaguardia ambientale, tenuto conto della valutazione dei seguenti aspetti:
a) fabbisogni decennali per la realizzazione delle opere previste dagli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e, per il marmo e le pietre affini ad uso ornamentale, per la valorizzazione della produzione;
b) risorse, con l’indicazione delle fonti di approvvigionamento delle attività produttive del settore e degli effetti a livello occupazionale;
c) individuazione delle fonti di approvvigionamento alternative sulle quali orientare il soddisfacimento della domanda;
d) effetti sul territorio, sulla viabilità e sugli strumenti urbanistici, con particolare riferimento:
1) alla tutela delle acque superficiali e sotterranee;
2) alla tutela dell’inquinamento da polveri;
3) alla tutela del paesaggio, collegando le nuove previsioni di approvvigionamento con il ripristino o la riconversione dei siti già compromessi;
4) alla salvaguardia dell’ambiente naturale;
5) al razionale sfruttamento delle risorse disponibili;
6) alla razionale distribuzione dei siti di estrazione, favorendo il riutilizzo delle aree già interessate da attività estrattive,
in atto o abbandonate;
e) interventi di ripristino o di riconversione ambientale, al fine di minimizzare gli impatti negativi, sia per le cave in esercizio, sia per le aree di cava abbandonate, con particolare riferimento agli interventi attuabili mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti speciali inerti.
4. Il PRAE è suddiviso nei seguenti piani di settore:
a) piano inerti;
b) piano pietrame;
c) piano dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale.
5. Il PRAE e ciascun piano di settore devono contenere:
a) la relazione generale contenente le valutazioni di cui al comma 3;
b) l’elenco e la descrizione delle aree di cava in esercizio;
c) l’elenco e la descrizione delle cave dismesse ed ancora suscettibili di sfruttamento;
d) l’elenco e la descrizione delle nuove aree per attività estrattive;
e) l’individuazione dei siti di cava già oggetto di attività estrattiva non più suscettibili di coltivazione, indicando prioritariamente le possibili riconversioni e in subordine le possibili sistemazioni ambientali, dettando le linee progettuali di massima.
6. Qualora per i siti di cui al comma 5, lettera c), sia presentato un diverso utilizzo del sito stesso, indipendentemente dalla coltivazione del giacimento residuo, può procedersi all’utilizzo alternativo, previo nulla osta della Giunta regionale e successiva modificazione del PRAE ai sensi dell’articolo 4, comma 6.
7. Le aree di cui al comma 5, lettere c) e d), sono individuate sulla base di idonee indagini, da chiunque commissionate, che qualifichino il giacimento da un punto di vista tecnico, geologico ed economico. Tali indagini non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
8. Le previsioni contenute nel PRAE prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici, sostituendosi automaticamente alle previsioni comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque; le opere e gli impianti fissi sono considerati di pubblico interesse.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 4 - Procedure per ladozione e lapprovazione del PRAE
Articolo 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Articolo 7 - Criteri e termini per il rilascio dellautorizzazione. Contenuto dellautorizzazione
Articolo 8 - Subingresso nellautorizzazione
Articolo 9 - Durata, proroga e rinnovo dellautorizzazione
Articolo 10 - Regime di concessione
Articolo 11 - Diritto proporzionale
Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
Articolo 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
Articolo 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi
Articolo 15 - Prelievo di pietrame finalizzato allesecuzione di specifici interventi
Articolo 16 - Opere ed impianti a servizio dellattività estrattiva
Articolo 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Articolo 18 - Adempimenti particolari
Articolo 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
Articolo 20 - Oggetto
Articolo 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Articolo 22 - Oggetto
Articolo 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 27 - Diritto proporzionale
Articolo 28 - Oggetto
Articolo 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario
Articolo 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi
Articolo 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 32 - Diritto proporzionale
Articolo 33 - Pertinenze minerarie
Articolo 34 - Obblighi informativi
Articolo 35 - Durata e proroga della concessione
Articolo 36 - Oggetto
Articolo 37 - Natura e regime giuridico
Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 43 - Diritto proporzionale
Articolo 44 - Oggetto
Articolo 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Articolo 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 47 - Obblighi a carico del concessionario
Articolo 48 - Sospensione della coltivazione
Articolo 49 - Diritto proporzionale
Articolo 50 - Pertinenze minerarie
Articolo 51 - Obblighi informativi
Articolo 52 - Durata e rinnovo della concessione
Articolo 53 - Tutela dellarea di protezione igienico-sanitaria
Articolo 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente
Articolo 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Articolo 56 - Stabilimenti termali
Articolo 57 - Contenuti dellautorizzazione
Articolo 58 - Sospensione e revoca dellautorizzazione
Articolo 59 - Accesso ai fondi
Articolo 60 - Ipoteca mineraria
Articolo 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico
Articolo 62 - Conferenza di servizi
Articolo 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Articolo 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria
Articolo 66 - Domande in concorrenza
Articolo 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 68 - Estinzione dellautorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 69 - Rinuncia
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Revoca
Articolo 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca
Articolo 73 - Rinvio
Articolo 74 - Vigilanza
Articolo 75 - Sanzioni
Articolo 76 - Polizia mineraria
Articolo 77 - Diritti di istruttoria
Articolo 78 - Abrogazioni
Articolo 79 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 - Disposizioni finanziarie
Articolo 81 - Disposizione finale
Articolo 82 - Dichiarazione durgenza