Legge Regionale Valle d'Aosta 13/3/2008 n. 5
Articolo 7
Criteri e termini per il rilascio dellautorizzazione. Contenuto dellautorizzazione
PARTE II - COLTIVAZIONE DELLE CAVE E TORBIERE
TITOLO III - Autorizzazioni e concessioni
CAPO I - Procedura di autorizzazione
Criteri e termini per il rilascio dell’autorizzazione. Contenuto dell’autorizzazione
1. L’autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere è rilasciata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto:
a) della salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e della salubrità della zona circostante;
b) della salvaguardia delle zone soggette a vincolo di competenza regionale;
c) della rilevanza del materiale da estrarre per l’economia regionale;
d) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell’organizzazione produttiva e alla sistemazione ambientale;
e) di altri preminenti interessi generali.
2. Nell’ipotesi in cui l’intervento sia assoggettato a VIA, l’autorizzazione tiene luogo della decisione sulla compatibilità ambientale e, in caso di valutazione positiva, contiene le relative prescrizioni e quelle concernenti le modalità di coltivazione dirette alla salvaguardia degli interessi di cui al comma 1.
3. Qualora il recupero ambientale dell’area oggetto di coltivazione sia attuato con il riporto di materiali di risulta provenienti da altre escavazioni, l’autorizzazione contiene inoltre l’indicazione delle eventuali autorizzazioni o prescrizioni per l’utilizzo di detti materiali, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di rifiuti.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 concerne anche le opere e gli impianti fissi e può dettare particolari prescrizioni, limitatamente alla durata del mantenimento degli stessi in sito, con riferimento alla compatibilità dea) gli stessi con il territorio e con le esigenze produttive del richiedente, fermi restando tutti gli altri adempimenti amministrativi previsti dalle disposizioni vigenti.
5. L’efficacia dell’autorizzazione è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate da presentare al momento della prima richiesta. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l’ammontare e la durata.
6. La Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro novanta giorni dalla sua presentazione e il relativo provvedimento è notificato, entro i successivi quindici giorni, al richiedente e al Comune o ai Comuni interessati.
7. Laddove sia prevista la VIA, la Giunta regionale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte della struttura competente del parere del Comitato tecnico per l’ambiente di cui all’articolo 4 della L.R. n. 14/1999.
8. Copia del provvedimento deve essere affissa all’Albo pretorio del Comune interessato per la durata di quindici giorni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto e finalitàArticolo 2 - Oggetto
Articolo 3 - Piano regionale delle attività estrattive
Articolo 4 - Procedure per ladozione e lapprovazione del PRAE
Articolo 5 - Catasto regionale dei giacimenti di marmo e delle pietre affini ad uso ornamentale
Articolo 6 - Domanda di autorizzazione e istruttoria
Articolo 7 - Criteri e termini per il rilascio dellautorizzazione. Contenuto dellautorizzazione
Articolo 8 - Subingresso nellautorizzazione
Articolo 9 - Durata, proroga e rinnovo dellautorizzazione
Articolo 10 - Regime di concessione
Articolo 11 - Diritto proporzionale
Articolo 12 - Diritti dei privati in caso di concessione
Articolo 13 - Contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale
Articolo 14 - Estrazione di materiale di cava nel caso di eventi calamitosi
Articolo 15 - Prelievo di pietrame finalizzato allesecuzione di specifici interventi
Articolo 16 - Opere ed impianti a servizio dellattività estrattiva
Articolo 17 - Prescrizioni comuni a più cave
Articolo 18 - Adempimenti particolari
Articolo 19 - Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse
Articolo 20 - Oggetto
Articolo 21 - Valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Articolo 22 - Oggetto
Articolo 23 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 24 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 25 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 26 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 27 - Diritto proporzionale
Articolo 28 - Oggetto
Articolo 29 - Domanda di concessione per la coltivazione del giacimento minerario
Articolo 30 - Domanda di concessione per la gestione dei siti minerari dismessi
Articolo 31 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 32 - Diritto proporzionale
Articolo 33 - Pertinenze minerarie
Articolo 34 - Obblighi informativi
Articolo 35 - Durata e proroga della concessione
Articolo 36 - Oggetto
Articolo 37 - Natura e regime giuridico
Articolo 38 - Oggetto
Articolo 39 - Domanda per il permesso di ricerca e istruttoria
Articolo 40 - Contenuto del permesso di ricerca
Articolo 41 - Durata e proroga del permesso di ricerca
Articolo 42 - Obblighi a carico del ricercatore
Articolo 43 - Diritto proporzionale
Articolo 44 - Oggetto
Articolo 45 - Domanda di concessione di coltivazione
Articolo 46 - Criteri e termini per il rilascio della concessione. Contenuto della concessione
Articolo 47 - Obblighi a carico del concessionario
Articolo 48 - Sospensione della coltivazione
Articolo 49 - Diritto proporzionale
Articolo 50 - Pertinenze minerarie
Articolo 51 - Obblighi informativi
Articolo 52 - Durata e rinnovo della concessione
Articolo 53 - Tutela dellarea di protezione igienico-sanitaria
Articolo 54 - Passaggio di titolo da acqua minerale naturale ad acqua di sorgente
Articolo 55 - Sorgenti idrominerali e idrotermali
Articolo 56 - Stabilimenti termali
Articolo 57 - Contenuti dellautorizzazione
Articolo 58 - Sospensione e revoca dellautorizzazione
Articolo 59 - Accesso ai fondi
Articolo 60 - Ipoteca mineraria
Articolo 61 - VIA e zone soggette a vincolo di carattere pubblicistico
Articolo 62 - Conferenza di servizi
Articolo 63 - Rapporti con la disciplina urbanistica
Articolo 64 - Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31
Articolo 65 - Opere ed impianti fissi a servizio della ricerca e della coltivazione mineraria
Articolo 66 - Domande in concorrenza
Articolo 67 - Trasferimento del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 68 - Estinzione dellautorizzazione, del permesso di ricerca e della concessione
Articolo 69 - Rinuncia
Articolo 70 - Decadenza
Articolo 71 - Revoca
Articolo 72 - Disposizioni comuni alla rinuncia, alla decadenza e alla revoca
Articolo 73 - Rinvio
Articolo 74 - Vigilanza
Articolo 75 - Sanzioni
Articolo 76 - Polizia mineraria
Articolo 77 - Diritti di istruttoria
Articolo 78 - Abrogazioni
Articolo 79 - Disposizioni transitorie
Articolo 80 - Disposizioni finanziarie
Articolo 81 - Disposizione finale
Articolo 82 - Dichiarazione durgenza
