Legge Provinciale Trento 4/3/2008 n. 1
Articolo 57
Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Titolo II - La pianificazione territoriale
Capo XI - Disposizioni particolari per la redazione degli strumenti di pianificazione
territoriale
Disciplina degli alloggi destinati a residenza
1. Per favorire la conservazione delle peculiari caratteristiche paesaggistico-ambientali
del territorio provinciale e la sua identità insediativa, contenendo
il suo consumo nei limiti delle effettive necessità abitative e socio-economiche
della popolazione stabilmente insediata, questo articolo disciplina le modalità
per assentire la realizzazione di alloggi destinati a residenza, in modo tale
da privilegiare il soddisfacimento delle esigenze abitative per alloggi destinati
a residenza ordinaria rispetto a quelle per alloggi per tempo libero e vacanze.
2. Per i fini del comma 1 l’edilizia residenziale è distinta nelle
seguenti categorie d’uso:
a) alloggi per tempo libero e vacanze, cioè occupati saltuariamente per
vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini
turistico-ricreativi;
b) alloggi destinati a residenza ordinaria, cioè alloggi diversi da quelli
previsti dalla lettera a).
3. In considerazione del diverso rilievo che assume nei comuni la diffusione
degli alloggi per tempo libero e vacanze, con deliberazione della Giunta provinciale,
sentiti il Consiglio delle autonomie locali, la CUP e la competente commissione
permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i comuni che presentano
una consistenza di alloggi per tempo libero e vacanze rilevante ai fini della
tutela paesaggistico-ambientale del territorio comunale e delle effettive necessità
abitative e socio-economiche della popolazione, tanto da richiedere l’applicazione
di questo articolo, eventualmente anche a specifiche aree del territorio comunale.
Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce il dimensionamento
massimo degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero e vacanze rispetto
agli alloggi destinati a residenza ordinaria, tenuto conto, in particolare,
della consistenza della popolazione residente, delle diverse destinazioni d’uso
degli alloggi residenziali esistenti, della ricettività turistica, delle
presenze turistiche e delle tendenze dello sviluppo residenziale comunale, con
particolare riferimento alla domanda di nuovi alloggi da destinare ad abitazione
principale. La deliberazione della Giunta provinciale è coerente con
i parametri per il dimensionamento della residenza stabiliti dal piano urbanistico
provinciale e determina il dimensionamento relativo alle nuove edificazioni
e al mutamento d’uso delle costruzioni esistenti. Resta fermo quanto stabilito
dall’articolo 12 della legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, concernente
“Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento
urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza
ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica”.
Il cambio di destinazione d’uso dei volumi non residenziali esistenti
alla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 16 del 2005 per la
nuova destinazione ad alloggi per tempo libero e vacanze è disciplinato
dai piani regolatori generali, fermo restando che non può superare il
limite massimo del 50 per cento del volume per il quale è chiesto il
cambio di destinazione d’uso residenziale. Il piano regolatore generale
può determinare eccezioni all’applicazione di questo limite, in
ragione delle limitate dimensioni volumetriche e della localizzazione della
costruzione esistente. I piani territoriali delle comunità possono modificare
il limite del 50 per cento per il cambio di destinazione d’uso in determinate
aree del territorio comunale ai fini di garantire la sostenibilità e
la qualità dello sviluppo socio-economico nonché la salvaguardia
dell’identità locale.
4. I comuni individuati dalla deliberazione prevista dal comma 3 adeguano le
previsioni dei piani regolatori comunali ai contenuti della deliberazione, specificando:
a) le previsioni di sviluppo residenziale del comune nel successivo decennio,
con particolare riferimento ai nuovi alloggi da destinare ad abitazione principale;
b) gli effetti attesi sulle infrastrutture viarie, sull’approvvigionamento
idrico, energetico, sullo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti e i costi
di realizzazione e manutenzione presumibili per le nuove opere di urbanizzazione
necessarie o per il potenziamento di quelle esistenti;
c) il dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per tempo libero
e vacanze ritenuto compatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale
del territorio comunale e con le effettive necessità abitative e socio-economiche
della popolazione;
d) i casi in cui il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione
di alloggi per tempo libero e vacanze è subordinato all’approvazione
di un piano attuativo.
5. L’eventuale aumento del dimensionamento degli alloggi da destinare
a residenza disposto da successive varianti al piano regolatore generale non
produce effetti sul dimensionamento massimo degli interventi destinati ad alloggi
per tempo libero e vacanze fissato dalle previgenti disposizioni di piano ai
sensi della lettera c) del comma 4, fino a quando non sia stato realizzato almeno
l’80 per cento del dimensionamento degli alloggi destinati a residenza
ordinaria previsto dalle previgenti disposizioni di piano.
6. La concessione edilizia o la denuncia d’inizio di attività per
la realizzazione di nuovi alloggi residenziali, anche mediante cambio d’uso
con o senza opere, precisa la destinazione a residenza ordinaria o ad alloggio
per tempo libero e vacanze delle unità immobiliari. Il comune provvede
alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi edilizi che specificano la destinazione
degli alloggi e all’annotazione nel libro fondiario, a spese dell’interessato,
della destinazione a residenza ordinaria degli alloggi a ciò destinati.
L’annotazione è richiesta dal comune ad avvenuta presentazione
della dichiarazione di fine lavori e prima del rilascio del certificato di agibilità,
sulla base del titolo edilizio e di un’attestazione del comune in cui
sono riportate le particelle edificali e le porzioni materiali soggette al vincolo.
La cancellazione del vincolo può essere richiesta dall’interessato
sulla base di una certificazione rilasciata dal comune che autorizza la cancellazione
del vincolo sulla base dell’accertata conformità urbanistica della
trasformazione d’uso dell’edificio.
7. Il cambio d’uso da alloggio per tempo libero e vacanze a residenza
ordinaria è sempre ammesso; quello da altre destinazioni d’uso
ad alloggio per tempo libero e vacanze è ammesso solo nei limiti stabiliti
dal piano regolatore generale ai sensi del comma 3 e della lettera c) del comma
4. Il proprietario dell’alloggio, o il titolare del diritto reale di usufrutto,
uso o abitazione, è responsabile nei confronti del comune per il mantenimento
della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini.
8. Il comune vigila sul mantenimento della destinazione delle costruzioni e
sul loro utilizzo, anche mediante la verifica dei contratti delle aziende erogatrici
di servizi, dei controlli ai fini fiscali e dei contratti di locazione stipulati.
I controlli, che i comuni possono delegare alle comunità, devono riguardare
un campione di unità immobiliari comunque non inferiore, annualmente,
al 10 per cento del totale. Nell’ambito dei poteri di vigilanza attribuiti
alla Provincia dal titolo VI essa effettua accertamenti sull’esecuzione
dei controlli di competenza dei comuni.
9. La realizzazione abusiva, anche mediante cambio d’uso con o senza opere,
di alloggi per tempo libero e vacanze comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 15.000 euro. La violazione è accertata
dal comune, al quale spetta l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione;
per il pagamento delle sanzioni si applica l’articolo 136. I proventi
delle sanzioni riscossi dal comune sono destinati a interventi di edilizia pubblica
o agevolata o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale.
10. Ciascun accertamento della violazione di cui al comma 9 da parte degli organi
comunali successivo al precedente costituisce un’autonoma violazione e
comporta una distinta sanzione, sempre che fra il precedente accertamento e
quello successivo sia decorso un periodo non inferiore a tre mesi. Per la prima
violazione la sanzione pecuniaria può essere ridotta sino a un quinto
del suo importo, tenuto conto della gravità della violazione, dell’opera
svolta dall’interessato per l’eliminazione delle conseguenze della
violazione, della personalità e delle condizioni economiche dell’interessato.
11. Con regolamento, previo parere della competente commissione permanente del
Consiglio provinciale, sono stabiliti i casi in cui il comune può autorizzare
temporaneamente, in deroga a questo articolo, l’utilizzazione di un alloggio
destinato a residenza ordinaria come alloggio per tempo libero e vacanze da
parte del proprietario dell’alloggio o di suoi parenti entro il secondo
grado e affini entro il primo grado, stabilendone le condizioni e i termini,
eventualmente prorogabili.
12. Questo articolo non si applica agli alloggi destinati alle attività
extra-alberghiere di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), b), c),
e), f) e f bis), della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli
esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità
della ricettività turistica), nonché agli alloggi realizzati ai
sensi dell’articolo 61, limitatamente a quelli che possono essere destinati
a fini abitativi solamente in modo non permanente, ferma restando la possibilità
di mutamento d’uso di tali alloggi nel rispetto dei vincoli previsti da
questo articolo e dalle disposizioni speciali che li concernono.
13. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono essere comunque utilizzati
quali alloggi per tempo libero e vacanze nei seguenti casi:
a) alloggi compresi nel medesimo edificio o in edifici contigui, nel limite
di tre per ciascun proprietario o usufruttuario, ceduti in locazione a turisti
in forma non imprenditoriale e con una capacità ricettiva complessiva
non superiore a dodici posti letto, a condizione che i proprietari risiedano
nell’edificio medesimo o in uno degli edifici contigui; il proprietario
o l’usufruttuario comunicano al comune l’utilizzo di tali alloggi
per tempo libero e vacanze; il comune tiene un elenco di tali alloggi, che ne
specifica la destinazione;
b) alloggi di proprietà di emigrati trentini all’estero ai sensi
dell’articolo 2 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi
a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti); alloggi
di proprietà di persone che abbiano risieduto nel comune interessato
per un periodo non inferiore a dieci anni e che abbiano successivamente trasferito
la residenza in un altro comune, o di proprietà del coniuge o di parenti
di primo grado; questa lettera si applica con riguardo a un unico alloggio per
i soggetti interessati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Finalità della legge
Articolo 3 - Sistema della pianificazione territoriale
Articolo 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
Articolo 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie
Articolo 6 - Autovalutazione dei piani
Articolo 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
Articolo 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
Articolo 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale
Articolo 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale
Articolo 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
Articolo 12 - Inquadramento strutturale e invarianti
Articolo 13 - Carta del paesaggio
Articolo 14 - Carta di sintesi della pericolosità
Articolo 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale
Articolo 16 - Documento preliminare
Articolo 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
Articolo 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale
Articolo 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
Articolo 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
Articolo 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
Articolo 22 - Accordo-quadro di programma
Articolo 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
Articolo 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
Articolo 25 - Varianti al piano territoriale della comunità
Articolo 25 bis - Stralci del piano territoriale della comunità.
Articolo 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
Articolo 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità
Articolo 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali
Articolo 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
Articolo 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Articolo 31 - Adozione del piano regolatore generale
Articolo 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
Articolo 33 - Varianti al piano regolatore generale
Articolo 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
Articolo 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale
Articolo 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale
Articolo 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione
Articolo 38 - Disposizioni generali
Articolo 39 - Comparti edificatori
Articolo 40 - Limiti alle variazioni di piano
Articolo 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata
Articolo 42 - Oggetto dei piani
Articolo 43 - Piano guida
Articolo 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata
Articolo 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
Articolo 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
Articolo 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
Articolo 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio
Articolo 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
Articolo 52 - Durata ed effetti dei piani
Articolo 53 - Perequazione urbanistica
Articolo 54 - Strumenti di attuazione della perequazione
Articolo 55 - Compensazione urbanistica
Articolo 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Articolo 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Articolo 58 - Standard urbanistici
Articolo 59 - Spazi per parcheggio
Articolo 60 - Tutela degli insediamenti storici
Articolo 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
Articolo 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Articolo 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico.
Articolo 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
Articolo 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
Articolo 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
Articolo 66 - Fasce di rispetto cimiteriale
Articolo 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
Articolo 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
Articolo 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
Articolo 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica
Articolo 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia
Articolo 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
Articolo 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP
Articolo 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC
Articolo 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Articolo 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
Articolo 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
Articolo 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
Articolo 78 bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico
Articolo 79 - Censimento dei locali storici
Articolo 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
Articolo 81 - Finalità
Articolo 82 - Formazione e informazione
Articolo 83 - Ambito di applicazione
Articolo 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Articolo 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
Articolo 86 - Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Articolo 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione
Articolo 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati 1
Articolo 89 - Regolamento di attuazione
Articolo 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali 1.
Articolo 91 - Vigilanza sullattività di certificazione
Articolo 92 - Finalità e oggetto
Articolo 93 - Definizioni
Articolo 94 - Contenuti del libretto del fabbricato
Articolo 95 - Regolamento di attuazione
Articolo 96 - Sanzioni
Articolo 97 - Disciplina degli interventi sul territorio
Articolo 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico 1
Articolo 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti 1
Articolo 100 - Interventi soggetti a concessione
Articolo 101 - Presentazione della domanda di concessione
Articolo 103 - Caratteristiche e validità della concessione
Articolo 103 bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità.
Articolo 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia dinizio di attività 1
Articolo 105 - Interventi soggetti a denuncia dinizio di attività
Articolo 106 - Disposizioni relative alla denuncia dinizio di attività 1
Articolo 107 - Varianti in corso dopera soggette a denuncia dinizio di attività 1
Articolo 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato
Articolo 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali 1
Articolo 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
Articolo 111 - Linee elettriche
Articolo 112 - Esercizio dei poteri di deroga
Articolo 113 - Realizzazione di opere per leliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga 1
Articolo 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
Articolo 115 - Contributo di concessione
Articolo 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione
Articolo 117 - Esenzione dal contributo di concessione
Articolo 118 - Edilizia convenzionata
Articolo 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni
Articolo 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio 1
Articolo 121 - Interventi durgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici 1
Articolo 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti 1
Articolo 123 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 124 - Accesso alla proprietà privata
Articolo 125 - Ordinanza di sospensione
Articolo 126 - Effetti dellordinanza di sospensione
Articolo 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista 1
Articolo 128 - Definizione delle costruzioni abusive
Articolo 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione 1
Articolo 130 - Lottizzazioni abusive
Articolo 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni
Articolo 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita
Articolo 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Articolo 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia dinizio di attività 1
Articolo 135 - Concessione in sanatoria
Articolo 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni 1
Articolo 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio
Articolo 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per lapposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati 1
Articolo 139 - Annullamento di provvedimenti
Articolo 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
Articolo 141 - Ambito di applicazione
Articolo 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione dimpatto ambientale 1
Articolo 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia 1
Articolo 144 - Conformità urbanistica
Articolo 145 - Opere degli enti locali e dinteresse statale
Articolo 145 bis - Indagini geologiche
Articolo 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dellarticolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino) 1
Articolo 146 bis - Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina.
Articolo 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio 1
Articolo 148 - Disposizioni per lapprovazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali 1
Articolo 149 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 150 - Disposizioni attuative e abrogative
Articolo 151 - Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dellarticolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici
Articolo 152 - Sostituzione dellarticolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità 1
Articolo 153 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi dacqua e delle aree protette) 1
Articolo 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione 1
Articolo 155 - Modificazioni dellarticolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)
Articolo 156 - Disposizioni finanziarie