Legge Provinciale Trento 4/3/2008 n. 1
Articolo 148
Disposizioni per lapprovazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali 1
Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali.
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge ciascuna comunità, per il territorio di propria competenza, convoca una conferenza per la stipulazione dell'accordo-quadro di programma volto a stabilire i criteri e gli indirizzi ai sensi dell'articolo 22. Se la comunità non è stata ancora costituita o non provvede entro il termine, alla definizione dei criteri e indirizzi provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.
2. Entro duecentosettanta giorni dalla definizione degli indirizzi e dei criteri ai sensi del comma 1 la comunità o, se questa non è stata costituita o non vi provvede, la Provincia elabora il progetto di piano territoriale della comunità sulla base di questi indirizzi e criteri e lo adotta ai sensi dell'articolo 23. Nei termini previsti dall'articolo 23 la comunità adotta definitivamente il piano. Se la comunità non provvede o non è costituita, all'adozione definitiva provvede la Provincia, previa intesa con i comuni che rappresentano almeno il 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato e con gli enti parco interessati. Ai fini di questo comma ciascun ente si esprime sull'intesa proposta entro sessanta giorni dalla richiesta; decorsi i sessanta giorni si prescinde dalla sua posizione in merito all'intesa, anche ai fini del calcolo del 50 per cento della popolazione e dei comuni del territorio interessato.
3. I comuni adottano i propri piani regolatori generali adeguando le previsioni dei piani regolatori vigenti alle disposizioni di questa legge sui piani regolatori generali mediante la procedura di approvazione prevista dall'articolo 32. L'adeguamento è effettuato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del piano territoriale della comunità. Questo comma si applica anche per l'adeguamento dei piani dei parchi naturali provinciali.
4. Fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 fermo restando che non possono essere adottate più di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. In sede di approvazione di queste varianti la Provincia verifica la coerenza con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità eventualmente adottato (1).
5. Per l'approvazione delle varianti ai piani regolatori generali ai sensi del comma 4, in deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, si applicano le seguenti disposizioni:
0a) le date di deposito del piano sono rese note, oltre che con la pubblicazione del piano nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano locale e sul sito web del comune o del Consorzio dei comuni trentini (2);
a) il parere della CUP, previsto dall'articolo 40, comma 4, della legge provinciale n. 22 del 1991, è sostituito da una valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, espressa entro quarantacinque giorni, fatta salva la facoltà del servizio medesimo, in relazione all'importanza o alla complessità della variante, di devolvere alla CUP la valutazione di propria competenza; in tal caso la valutazione tecnica della CUP è resa entro sessanta giorni;
b) il termine per l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale di cui all'articolo 41, comma 1, della legge provinciale n. 22 del 1991 è ridotto a sessanta giorni;
c) fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), per le varianti relative a singole opere pubbliche o conseguenti a pubbliche calamità i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e si prescinde dal parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio previsto dall'articolo 41, comma 1, della medesima legge;
d) se l'accoglimento di osservazioni comporta l'introduzione di modifiche rispetto alle previsioni del piano adottato, il comune dispone una nuova pubblicazione, reiterando la procedura, per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica; in tal caso i termini previsti dall'articolo 40 della legge provinciale n. 22 del 1991 sono ridotti a metà e le variazioni apportate in accoglimento delle nuove osservazioni non sono soggette a pubblicazione, né a osservazioni. Non è ulteriormente richiesta la valutazione tecnica del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio o della CUP se le modifiche accolgono le osservazioni già espresse dal servizio medesimo o dalla CUP; negli altri casi la valutazione tecnica della CUP, ove richiesta, è sostituita dalla valutazione del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.
6. Fino alla nomina della CUP ai sensi dell'articolo 7, le competenze a essa attribuite sono svolte dalla commissione urbanistica provinciale e dalla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991 secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura. In seguito alla costituzione della nuova CUP i pareri devoluti ai sensi del comma 5 alla commissione urbanistica provinciale sono rilasciati dalla nuova CUP (3).
6-bis. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC le competenze in materia di tutela del paesaggio previste da questa legge sono svolte dagli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991, in base a quest'ultima legge e alle seguenti ulteriori disposizioni:
a) in caso di nomina della CUP le funzioni attribuite dalla legge provinciale n. 22 del 1991 alla commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale sono svolte dalla CUP mediante la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 4;
b) [il parere paesaggistico-ambientale per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale è rilasciato dal servizio provinciale competente] (4);
c) per i fini di questo comma, le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto sono prorogate di diritto fino al termine massimo di un anno dalla data prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15, concernente «Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)» (5) (6).
6-ter. Nel periodo di proroga previsto dai commi 6 e 6 bis, resta ferma la facoltà della Giunta provinciale di sostituire i componenti della commissione urbanistica provinciale, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale nominati per la tredicesima legislatura in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali (6).
6-quater. Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale di cui alla lettera c) del comma 6-bis non si sia provveduto alla nomina della CPC, la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente composizione:
a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente;
b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita;
c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della Provincia (6).
6-quinquies. Per i fini di cui al comma 6-quater, con il provvedimento di nomina delle commissioni territoriali per la tutela del paesaggio, la Giunta provinciale può nominare membri supplenti per i componenti delle commissioni; non si applica in tal caso il divieto di riconferma di cui all'articolo 11, comma 5, della legge provinciale n. 22 del 1991. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia. Per il suo funzionamento la commissione provvede con proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell'esperto nominato in rappresentanza della Provincia le autorizzazioni paesaggistiche possono essere rilasciate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti (6).
6-sexies. Fino all'attuazione del capo IV del titolo V, l'esercizio dei poteri di deroga ai sensi degli articoli 104 e 105 della legge provinciale n. 22 del 1991 per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico in contrasto con la destinazione di zona è subordinato al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) l'autorizzazione del consiglio comunale, di cui all'articolo 104, comma 3, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni; il comune trasmette alla Provincia le osservazioni presentate nel periodo di deposito;
b) l'autorizzazione della Giunta provinciale, di cui all'articolo 105, comma 2, della legge provinciale n. 22 del 1991, è preceduta dalla pubblicazione all'albo della Provincia della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici della struttura provinciale competente in materia di urbanistica per un periodo non inferiore a venti giorni entro i quali chiunque può presentare osservazioni;
c) nel caso di impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale (7)(6).
6-septies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, contro i provvedimenti degli organi competenti in materia di tutela del paesaggio disciplinati dalla legge provinciale n. 22 del 1991 è ammesso ricorso alla Giunta provinciale secondo le procedure previste nell'articolo 101 della legge provinciale n. 22 del 1991, con esclusione dei provvedimenti previsti nell'articolo 99 della legge provinciale n. 22 del 1991 (8).
6-octies. In caso di nomina della CPC prima dell'approvazione del PTC, per l'esercizio delle competenze attribuite alla CPC si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica si applica il comma 7;
b) i pareri obbligatori previsti nell'articolo 8, comma 2, lettera c), concernenti le tipologie d'intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico, sono rilasciati relativamente agli interventi individuati con deliberazione della Giunta provinciale, eventualmente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento d'attuazione;
c) in seguito alla redazione del documento concernente gli esiti del tavolo di confronto e consultazione previsto nell'articolo 22, comma 2, le varianti ai PRG sono soggette al parere della CPC che si esprime in merito alla coerenza delle varianti con il documento medesimo. In seguito alla stipula dell'accordo-quadro di programma previsto nell'articolo 22, la valutazione di coerenza è effettuata rispetto ai criteri e indirizzi generali per la formulazione del PTC. Il parere è richiesto dal comune contestualmente alla richiesta di valutazione tecnica della struttura provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, prevista nel comma 5, lettera a), di quest'articolo, ed è rilasciato nel termine di trenta giorni; copia del parere è trasmessa alla Provincia (8).
6-nonies. Fino alla nomina da parte di ciascuna comunità della CPC, l'autorizzazione del consiglio comunale prevista dall'articolo 112, commi 3 e 4, ai fini del rilascio della concessione in deroga, è subordinata al rilascio dei seguenti pareri:
a) se gli immobili interessati non sono soggetti alla tutela del paesaggio, del parere del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, per gli interventi in contrasto con la disciplina di tutela degli insediamenti storici e con la destinazione di zona nonché per gli interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia da destinare ad esercizi alberghieri;
b) del parere della commissione edilizia comunale, per gli interventi diversi da quelli indicati dalla lettera a) (8).
6-decies. Fino all'attuazione del titolo V, capo IV, il comma 6-nonies, lettera a), si applica anche ai procedimenti di rilascio delle deroghe urbanistiche disciplinati dall'articolo 104 della legge provinciale n. 22 del 1991 (8).
6-undecies. Se la comunità ha nominato la CPC prima della data prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge provinciale n. 15 del 2009, essa è prorogata di diritto per la durata dell'assemblea della comunità eletta ai sensi del medesimo articolo 10, salvo che gli organi competenti non provvedano al suo rinnovo secondo la disciplina della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi) (9).
7. Fino all'approvazione del piano territoriale della comunità l'esercizio della funzione di tutela del paesaggio da parte degli organi competenti è effettuato in conformità con la carta del paesaggio e con le relative linee guida, nonché, in quanto compatibili, con i criteri per la tutela del paesaggio contenuti nella relazione illustrativa del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26, come modificato con la variante approvata con legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7.
7-bis. Fino all'entrata in vigore dei piani regolatori generali approvati in adeguamento al piano urbanistico provinciale e a questa legge, gli interventi di recupero e i piani attuativi di cui al comma 8 dell'articolo 62, riguardanti edifici esistenti con destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche parzialmente, dall'attività agricola alla data di entrata in vigore di questa legge, sono soggetti all'autorizzazione preventiva del comitato di cui al comma 9 del medesimo articolo 62, con esclusione della realizzazione di manufatti di natura pertinenziale e degli ampliamenti finalizzati a garantire la funzionalità degli edifici. In tal caso si applicano le disposizioni del comma 10-bis dell'articolo 62(6).
8. Nella prima applicazione dell'articolo 22, comma 4, qualora non siano costituite tutte le comunità il cui territorio è interessato da aree destinate a parchi naturali provinciali, alla sottoscrizione dell'intesa prevista dal medesimo comma 4 provvedono i comuni territorialmente interessati.
8-bis. Nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 6, concernenti la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni si applicano solo a seguito della scadenza di tali vincoli, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52 (6).
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(1) Comma modificato dall'art. 12, comma 13, L.P. 3 aprile 2009, n. 4. Per l'ulteriore modifica del presente comma, a decorrere dal 1° luglio 2010, si veda l'art. 3, commi 2 e 3, L.P. 3 marzo 2010, n. 4.
(2)Lettera aggiunta dall'art. 12, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.
(3)Comma sostituito dall'art. 12, comma 13, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.
(4)Lettera abrogata dall’art. 34, comma 1, lettera a), L.P. 3 marzo 2010, n. 4.
(5) Lettera modificata prima dall'art. 32, comma 3, L.P. 28 dicembre 2009, n. 19 e poi dal comma 1 dell'art. 2, L.P. 16 luglio 2010, n. 15.
(6) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 13, L.P. 3 aprile 2009, n. 4.
(7) Lettera modificata dall’art. 34, comma 1, lettera b), L.P. 3 marzo 2010, n. 4.
(8) Comma aggiunto dall’art. 34, comma 1, lettera c), L.P. 3 marzo 2010, n. 4.
(9) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 2, L.P. 16 luglio 2010, n. 15.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Oggetto della leggeArticolo 2 - Finalità della legge
Articolo 3 - Sistema della pianificazione territoriale
Articolo 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
Articolo 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie
Articolo 6 - Autovalutazione dei piani
Articolo 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
Articolo 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
Articolo 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale
Articolo 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale
Articolo 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
Articolo 12 - Inquadramento strutturale e invarianti
Articolo 13 - Carta del paesaggio
Articolo 14 - Carta di sintesi della pericolosità
Articolo 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale
Articolo 16 - Documento preliminare
Articolo 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
Articolo 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale
Articolo 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
Articolo 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
Articolo 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
Articolo 22 - Accordo-quadro di programma
Articolo 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
Articolo 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
Articolo 25 - Varianti al piano territoriale della comunità
Articolo 25 bis - Stralci del piano territoriale della comunità.
Articolo 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
Articolo 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità
Articolo 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali
Articolo 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
Articolo 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Articolo 31 - Adozione del piano regolatore generale
Articolo 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
Articolo 33 - Varianti al piano regolatore generale
Articolo 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
Articolo 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale
Articolo 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale
Articolo 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione
Articolo 38 - Disposizioni generali
Articolo 39 - Comparti edificatori
Articolo 40 - Limiti alle variazioni di piano
Articolo 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata
Articolo 42 - Oggetto dei piani
Articolo 43 - Piano guida
Articolo 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata
Articolo 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
Articolo 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
Articolo 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
Articolo 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio
Articolo 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
Articolo 52 - Durata ed effetti dei piani
Articolo 53 - Perequazione urbanistica
Articolo 54 - Strumenti di attuazione della perequazione
Articolo 55 - Compensazione urbanistica
Articolo 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Articolo 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Articolo 58 - Standard urbanistici
Articolo 59 - Spazi per parcheggio
Articolo 60 - Tutela degli insediamenti storici
Articolo 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
Articolo 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Articolo 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico.
Articolo 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
Articolo 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
Articolo 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
Articolo 66 - Fasce di rispetto cimiteriale
Articolo 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
Articolo 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
Articolo 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
Articolo 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica
Articolo 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia
Articolo 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
Articolo 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP
Articolo 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC
Articolo 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Articolo 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
Articolo 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
Articolo 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
Articolo 78 bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico
Articolo 79 - Censimento dei locali storici
Articolo 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
Articolo 81 - Finalità
Articolo 82 - Formazione e informazione
Articolo 83 - Ambito di applicazione
Articolo 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Articolo 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
Articolo 86 - Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Articolo 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione
Articolo 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati 1
Articolo 89 - Regolamento di attuazione
Articolo 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali 1.
Articolo 91 - Vigilanza sullattività di certificazione
Articolo 92 - Finalità e oggetto
Articolo 93 - Definizioni
Articolo 94 - Contenuti del libretto del fabbricato
Articolo 95 - Regolamento di attuazione
Articolo 96 - Sanzioni
Articolo 97 - Disciplina degli interventi sul territorio
Articolo 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico 1
Articolo 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti 1
Articolo 100 - Interventi soggetti a concessione
Articolo 101 - Presentazione della domanda di concessione
Articolo 103 - Caratteristiche e validità della concessione
Articolo 103 bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità.
Articolo 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia dinizio di attività 1
Articolo 105 - Interventi soggetti a denuncia dinizio di attività
Articolo 106 - Disposizioni relative alla denuncia dinizio di attività 1
Articolo 107 - Varianti in corso dopera soggette a denuncia dinizio di attività 1
Articolo 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato
Articolo 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali 1
Articolo 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
Articolo 111 - Linee elettriche
Articolo 112 - Esercizio dei poteri di deroga
Articolo 113 - Realizzazione di opere per leliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga 1
Articolo 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
Articolo 115 - Contributo di concessione
Articolo 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione
Articolo 117 - Esenzione dal contributo di concessione
Articolo 118 - Edilizia convenzionata
Articolo 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni
Articolo 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio 1
Articolo 121 - Interventi durgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici 1
Articolo 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti 1
Articolo 123 - Vigilanza sullattività edilizia
Articolo 124 - Accesso alla proprietà privata
Articolo 125 - Ordinanza di sospensione
Articolo 126 - Effetti dellordinanza di sospensione
Articolo 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista 1
Articolo 128 - Definizione delle costruzioni abusive
Articolo 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione 1
Articolo 130 - Lottizzazioni abusive
Articolo 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni
Articolo 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita
Articolo 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Articolo 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia dinizio di attività 1
Articolo 135 - Concessione in sanatoria
Articolo 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni 1
Articolo 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio
Articolo 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per lapposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati 1
Articolo 139 - Annullamento di provvedimenti
Articolo 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
Articolo 141 - Ambito di applicazione
Articolo 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione dimpatto ambientale 1
Articolo 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia 1
Articolo 144 - Conformità urbanistica
Articolo 145 - Opere degli enti locali e dinteresse statale
Articolo 145 bis - Indagini geologiche
Articolo 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dellarticolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dellautonomia del Trentino) 1
Articolo 146 bis - Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina.
Articolo 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio 1
Articolo 148 - Disposizioni per lapprovazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali 1
Articolo 149 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 150 - Disposizioni attuative e abrogative
Articolo 151 - Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dellarticolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici
Articolo 152 - Sostituzione dellarticolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità 1
Articolo 153 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi dacqua e delle aree protette) 1
Articolo 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione 1
Articolo 155 - Modificazioni dellarticolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)
Articolo 156 - Disposizioni finanziarie