Articolo Normativa

Legge Provinciale Trento 4/3/2008 n. 1

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

Articolo 8

Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità

Titolo II - La pianificazione territoriale
Capo III - Organi e strutture per il governo del territorio

Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità

1. Presso ciascuna comunità è istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC).
2. Le commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio:
a) esprimono pareri obbligatori ai fini dell’adozione dei piani regolatori generali e relative varianti, nonché dei regolamenti edilizi comunali;
b) rilasciano le autorizzazioni di loro competenza nei casi previsti dall’articolo 74 per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;
c) quando non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, esprimono pareri obbligatori sulla qualità architettonica dei piani attuativi, esclusi i piani guida, e delle tipologie d’intervento edilizio di particolare rilevanza sotto il profilo paesaggistico e architettonico individuate dal piano territoriale della comunità sulla base dei criteri generali stabiliti dal regolamento di attuazione. Nei comuni con popolazione superiore alla soglia individuata dal regolamento di attuazione i pareri possono essere resi dalla commissione edilizia comunale, se lo prevede il regolamento edilizio del comune interessato; in questi casi il regolamento edilizio deve prevedere che la commissione edilizia sia integrata da un componente designato dalla Giunta provinciale, al quale sono attribuite le prerogative previste dal comma 7. Le disposizioni demandate al regolamento di attuazione ai sensi di questa lettera sono approvate previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali; in caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro novanta giorni dalla richiesta della Provincia, il regolamento può essere approvato prescindendo da essa.
3. I pareri per la qualità architettonica previsti dal comma 2, lettera c), riguardano l’armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio e dalle sue linee guida. Per gli interventi che richiedono il parere obbligatorio della CPC ai sensi del comma 2, lettera c), si prescinde dal parere della commissione edilizia.
4. Si prescinde dal parere per la qualità architettonica di cui al comma 2, lettera c), nei seguenti casi:
a) per gli interventi previsti da piani attuativi, se la CPC, in sede di rilascio del parere sui piani attuativi medesimi, ha accertato che essi contengono precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali per la loro realizzazione;
b) a decorrere dall’approvazione nell’ambito del piano territoriale della comunità dei manuali a carattere tipologico o esplicativo di cui all’articolo 21, comma 4, relativamente alle parti di territorio considerate dai manuali medesimi;
c) in assenza dei manuali tipologici di cui alla lettera b) ovvero nelle aree non considerate dagli stessi, qualora le opere siano realizzate in conformità a previsioni dei regolamenti edilizi, approvate previa acquisizione del parere favorevole della CPC, che disciplinano le modalità costruttive per la realizzazione di specifiche tipologie di opere.
5. I comuni possono avvalersi della CPC per l’espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi alla richiesta di parere è allegato il verbale concernente l’esito dell’istruttoria urbanistica ed edilizia effettuata dall’ufficio comunale competente.
6. La CPC è nominata dalla comunità per la durata dell’assemblea della comunità medesima, ed è composta da: a) il presidente della comunità, che la presiede; b) un numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore a sei, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di storia e cultura locali e di sviluppo socio-economico, di cui uno designato dalla Giunta provinciale e uno dipendente della comunità. (1)
7. Gli organi competenti nominano o designano gli esperti indicati nel comma 6, lettera b), tenuto conto dei titoli in loro possesso. Nei casi previsti dal comma 5 la CPC è integrata da rappresentanti designati in via permanente dal comune in misura non superiore a tre. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunità. Per il suo funzionamento la CPC provvede secondo proprie determinazioni, fermo restando che in caso di voto negativo dell’esperto designato dalla Giunta provinciale le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualità architettonica possono essere rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:
a) i requisiti professionali minimi richiesti per la nomina a componente della CPC;
b) le modalità di selezione dei componenti della CPC sulla base di criteri proposti da un organismo tecnico composto da tre rappresentanti della Provincia e da tre rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;
c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia sui temi della pianificazione territoriale, della tutela del paesaggio e dell’ambiente;
d) le ipotesi d’incompatibilità con l’incarico di esperto e i casi di decadenza dall’incarico.
9. Ai componenti della CPC la comunità corrisponde i compensi stabiliti nell’atto di nomina e determinati entro i limiti minimi e massimi individuati dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli oneri per i compensi corrisposti ai rappresentanti dei comuni di cui al comma 7, se previsti, sono a carico del bilancio comunale. Per i componenti delle CPC che siano dipendenti degli enti territoriali si applicano le disposizioni in materia di compensi previste dai rispettivi ordinamenti.
-----------------

(1) Comma modificato dall'art.1, L.P. 16/7/2010, n.15.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto della legge
Articolo 2 - Finalità della legge
Articolo 3 - Sistema della pianificazione territoriale
Articolo 4 - Flessibilità del sistema di pianificazione territoriale
Articolo 5 - Partecipazione alle scelte pianificatorie
Articolo 6 - Autovalutazione dei piani
Articolo 7 - Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio
Articolo 8 - Commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio delle comunità
Articolo 9 - Sistema informativo ambientale e territoriale
Articolo 10 - Obiettivi del piano urbanistico provinciale
Articolo 11 - Contenuti e struttura del piano urbanistico provinciale
Articolo 12 - Inquadramento strutturale e invarianti
Articolo 13 - Carta del paesaggio
Articolo 14 - Carta di sintesi della pericolosità
Articolo 15 - Flessibilità del piano urbanistico provinciale
Articolo 16 - Documento preliminare
Articolo 17 - Adozione del progetto di piano urbanistico provinciale
Articolo 18 - Approvazione del piano urbanistico provinciale e relazioni al Consiglio provinciale
Articolo 19 - Salvaguardia del piano urbanistico provinciale
Articolo 20 - Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale
Articolo 21 - Obiettivi e contenuti del piano territoriale della comunità
Articolo 22 - Accordo-quadro di programma
Articolo 23 - Adozione del piano territoriale della comunità
Articolo 24 - Approvazione ed entrata in vigore del piano territoriale della comunità
Articolo 25 - Varianti al piano territoriale della comunità
Articolo 25 bis - Stralci del piano territoriale della comunità.
Articolo 26 - Rettifica delle previsioni del piano territoriale della comunità
Articolo 27 - Salvaguardia del piano territoriale della comunità
Articolo 28 - Adeguamento dei piani regolatori generali e dei piani dei parchi naturali provinciali
Articolo 29 - Obiettivi e contenuti del piano regolatore generale
Articolo 30 - Accordi tra soggetti pubblici e privati
Articolo 31 - Adozione del piano regolatore generale
Articolo 32 - Approvazione ed entrata in vigore del piano regolatore generale
Articolo 33 - Varianti al piano regolatore generale
Articolo 34 - Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale
Articolo 35 - Salvaguardia del piano regolatore generale
Articolo 36 - Contenuti del regolamento edilizio comunale
Articolo 37 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, in materia di pianificazione
Articolo 38 - Disposizioni generali
Articolo 39 - Comparti edificatori
Articolo 40 - Limiti alle variazioni di piano
Articolo 41 - Contenuti dei piani attuativi d'iniziativa pubblica e di quelli d'iniziativa privata
Articolo 42 - Oggetto dei piani
Articolo 43 - Piano guida
Articolo 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata
Articolo 45 - Piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 46 - Formazione del piano attuativo d'iniziativa pubblica
Articolo 47 - Espropriazioni a fini di edilizia abitativa
Articolo 48 - Espropriazioni per il recupero degli insediamenti storici
Articolo 49 - Espropriazioni per insediamenti produttivi
Articolo 50 - Piano di lottizzazione d'ufficio
Articolo 51 - Programmi integrati d'intervento d'iniziativa mista pubblico-privata
Articolo 52 - Durata ed effetti dei piani
Articolo 53 - Perequazione urbanistica
Articolo 54 - Strumenti di attuazione della perequazione
Articolo 55 - Compensazione urbanistica
Articolo 56 - Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Articolo 57 - Disciplina degli alloggi destinati a residenza
Articolo 58 - Standard urbanistici
Articolo 59 - Spazi per parcheggio
Articolo 60 - Tutela degli insediamenti storici
Articolo 61 - Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente
Articolo 62 - Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
Articolo 62 bis - Disposizioni in materia di aree destinate a verde pubblico.
Articolo 63 - Tutela dagli inquinamenti, sicurezza del territorio e igiene
Articolo 64 - Distanze di rispetto stradali e ferroviarie
Articolo 65 - Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
Articolo 66 - Fasce di rispetto cimiteriale
Articolo 67 - Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
Articolo 68 - Lavori assoggettati ad autorizzazione paesaggistica
Articolo 69 - Individuazione di beni ambientali e inclusione negli elenchi
Articolo 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica
Articolo 71 - Autorizzazioni per opere di competenza dello Stato, della Regione e della Provincia
Articolo 72 - Autorizzazioni per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale
Articolo 73 - Autorizzazioni di competenza della CUP
Articolo 74 - Autorizzazioni di competenza della CPC
Articolo 75 - Limiti alle facoltà degli organi competenti alle autorizzazioni
Articolo 76 - Annullamento di autorizzazioni e ricorsi
Articolo 77 - Disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali)
Articolo 78 - Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio
Articolo 78 bis - Riconoscimenti per progetti di rilevante interesse architettonico o urbanistico
Articolo 79 - Censimento dei locali storici
Articolo 80 - Interventi per la conservazione e sistemazione paesaggistica
Articolo 81 - Finalità
Articolo 82 - Formazione e informazione
Articolo 83 - Ambito di applicazione
Articolo 84 - Prestazione e certificazione energetica degli edifici
Articolo 85 - Certificazione della sostenibilità ambientale degli edifici
Articolo 86 - Interventi a favore della diffusione delle tecniche di edilizia sostenibile
Articolo 87 - Criteri di selezione dei materiali da costruzione
Articolo 88 - Utilizzo di acqua piovana, fonti energetiche rinnovabili e permeabilità dei suoli urbanizzati 1
Articolo 89 - Regolamento di attuazione
Articolo 90 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali 1.
Articolo 91 - Vigilanza sull’attività di certificazione
Articolo 92 - Finalità e oggetto
Articolo 93 - Definizioni
Articolo 94 - Contenuti del libretto del fabbricato
Articolo 95 - Regolamento di attuazione
Articolo 96 - Sanzioni
Articolo 97 - Disciplina degli interventi sul territorio
Articolo 98 - Installazione di tunnel e serre a scopo agronomico 1
Articolo 99 - Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti 1
Articolo 100 - Interventi soggetti a concessione
Articolo 101 - Presentazione della domanda di concessione
Articolo 103 - Caratteristiche e validità della concessione
Articolo 103 bis - Ultimazione dei lavori e certificato di agibilità.
Articolo 104 - Condizioni particolari per il rilascio della concessione e per la presentazione della denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 105 - Interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività
Articolo 106 - Disposizioni relative alla denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 107 - Varianti in corso d’opera soggette a denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 108 - Opere pubbliche di competenza dello Stato
Articolo 109 - Opere pubbliche di competenza della Provincia, della Regione e di altri enti territoriali 1
Articolo 110 - Opere pubbliche di competenza delle comunità e dei comuni
Articolo 111 - Linee elettriche
Articolo 112 - Esercizio dei poteri di deroga
Articolo 113 - Realizzazione di opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche e di parcheggi residenziali in deroga 1
Articolo 114 - Deroga per opere pubbliche non soggette a concessione
Articolo 115 - Contributo di concessione
Articolo 116 - Casi di riduzione del contributo di concessione
Articolo 117 - Esenzione dal contributo di concessione
Articolo 118 - Edilizia convenzionata
Articolo 119 - Destinazione dei proventi delle concessioni
Articolo 120 - Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio 1
Articolo 121 - Interventi d’urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici 1
Articolo 122 - Disposizioni per la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti 1
Articolo 123 - Vigilanza sull’attività edilizia
Articolo 124 - Accesso alla proprietà privata
Articolo 125 - Ordinanza di sospensione
Articolo 126 - Effetti dell’ordinanza di sospensione
Articolo 127 - Responsabilità del soggetto avente titolo, del committente, del costruttore, del direttore dei lavori e del progettista 1
Articolo 128 - Definizione delle costruzioni abusive
Articolo 129 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla concessione 1
Articolo 130 - Lottizzazioni abusive
Articolo 131 - Determinazione del valore venale delle costruzioni
Articolo 132 - Demolizione di opere e acquisizione gratuita
Articolo 133 - Coordinamento delle sanzioni pecuniarie
Articolo 134 - Sanzioni per opere eseguite in assenza o in difformità dalla denuncia d’inizio di attività 1
Articolo 135 - Concessione in sanatoria
Articolo 136 - Pagamento delle sanzioni e dei contributi. Interessi e riscossioni 1
Articolo 137 - Sanzioni a tutela del paesaggio
Articolo 138 - Sanzioni a tutela del paesaggio per l’apposizione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari non autorizzati 1
Articolo 139 - Annullamento di provvedimenti
Articolo 140 - Interventi sostitutivi da parte della Giunta provinciale
Articolo 141 - Ambito di applicazione
Articolo 142 - Procedimento per opere soggette a valutazione d’impatto ambientale 1
Articolo 143 - Procedimento per opere pubbliche di competenza della Provincia 1
Articolo 144 - Conformità urbanistica
Articolo 145 - Opere degli enti locali e d’interesse statale
Articolo 145 bis - Indagini geologiche
Articolo 146 - Disposizioni particolari per il territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino) 1
Articolo 146 bis - Disposizioni particolari per la Comunità della Vallagarina.
Articolo 147 - Formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio 1
Articolo 148 - Disposizioni per l’approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali 1
Articolo 149 - Altre disposizioni transitorie
Articolo 150 - Disposizioni attuative e abrogative
Articolo 151 - Disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali nonché modificazioni della legge provinciale 8 aprile 1997, n. 13, e dell’articolo 45 della legge provinciale sui lavori pubblici
Articolo 152 - Sostituzione dell’articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo al piano generale degli interventi per la viabilità 1
Articolo 153 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette) 1
Articolo 154 - Modificazioni della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), in materia di indennità di espropriazione 1
Articolo 155 - Modificazioni dell’articolo 13 bis della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica)
Articolo 156 - Disposizioni finanziarie