Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 5/12/2007 n. 22

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie

Articolo 14

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006

Capo II - MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006

1. L’articolo 6 della l.r. 14/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 2 della l.r. 9/2007, è sostituito dal seguente:“Art. 6. (Tariffe del diritto di escavazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie: euro 0,45 al metro cubo;
b) pietre ornamentali: euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba: euro 0,50 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 70 per cento al comune e 30 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.
8. Sono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, alla data del 26 aprile 2007, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Variazioni
Articolo 2 - Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006
Articolo 3 - Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali
Articolo 4 - Spese pluriennali
Articolo 5 - Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
Articolo 6 - Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale
Articolo 7 - Scadenze degli impegni anno 2007
Articolo 8 - Modifiche della l.r. 9/1992
Articolo 9 - Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007
Articolo 10 - Modifiche della l.r. 9/2000
Articolo 11 - Modifica della l.r. 23/2003
Articolo 12 - Modifica della l.r. 1/2004
Articolo 13 - Modifica della l.r. 12/2004
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006
Articolo 16 - Modifica della l.r. 22/2006
Articolo 17 - Modifica della l.r. 38/2006
Articolo 18 - Modifiche della l.r. 5/2007
Articolo 19 - Modifiche della l.r. 9/2007
Articolo 20 - Modifiche della l.r. 17/2007
Articolo 21 - Modifiche della l.r. 19/2007
Articolo 22 - Modifiche della l.r. 75/1995
Articolo 23 - Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione
Articolo 24 - Osservatorio sulla riforma amministrativa
Articolo 25 - Dichiarazione di urgenza

Sorry. No data so far.