Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 5/12/2007 n. 22

Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 e disposizioni finanziarie

Articolo 15

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006

ARTICOLO ABROGATO DALL'ART.20, L.R. 27/1/2009, N. 3.
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Capo II - MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006

1. L’articolo 7 della l.r. 14/2006 è sostituito dal seguente: “Art. 7. (Concessione acque minerali o di sorgente)
1. A far data dall’entrata in vigore della presente legge, è prevista a carico del titolare di concessione di acque minerali o di sorgente con annesso stabilimento di imbottigliamento, la corresponsione, a favore degli enti di cui al comma 2, di un canone annuo pari ad euro 0,70 per ogni 1000 litri di acqua minerale o di sorgente imbottigliata, comprese anche le bibite confezionate con le suddette acque.
2. Il canone di imbottigliamento è dovuto ai comuni e alle comunità montane in cui sono ubicate le attività e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento al comune, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione Piemonte.
3. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono prioritariamente finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a iniziative di solidarietà sociale. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe è effettuato dalle amministrazioni beneficiarie.
4. La quota del canone di concessione, dovuta al comune o alla comunità montana sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione minerale, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra comuni, comunità montane e le imprese concessionarie.
5. Su richiesta del concessionario, è portata in detrazione dalla quantità di acqua assunta come base per il calcolo del canone annuo per l’imbottigliamento, il 50 per cento della quantità di acqua imbottigliata che, nello stesso periodo è stata commercializzata in bottiglie di vetro. Sono, altresì, portati in detrazione gli importi già versati dalle società sub concessionarie ai comuni titolari di concessioni minerarie ai sensi dell’articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 283 (Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali).
6. Al fine di beneficiare delle detrazioni previste al comma 5, il concessionario fornisce adeguata documentazione che comprovi la sussistenza dell’ipotesi summenzionata.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Variazioni
Articolo 2 - Utilizzo dell’avanzo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2006
Articolo 3 - Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali
Articolo 4 - Spese pluriennali
Articolo 5 - Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
Articolo 6 - Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale
Articolo 7 - Scadenze degli impegni anno 2007
Articolo 8 - Modifiche della l.r. 9/1992
Articolo 9 - Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007
Articolo 10 - Modifiche della l.r. 9/2000
Articolo 11 - Modifica della l.r. 23/2003
Articolo 12 - Modifica della l.r. 1/2004
Articolo 13 - Modifica della l.r. 12/2004
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2006
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 7 della l.r. 14/2006
Articolo 16 - Modifica della l.r. 22/2006
Articolo 17 - Modifica della l.r. 38/2006
Articolo 18 - Modifiche della l.r. 5/2007
Articolo 19 - Modifiche della l.r. 9/2007
Articolo 20 - Modifiche della l.r. 17/2007
Articolo 21 - Modifiche della l.r. 19/2007
Articolo 22 - Modifiche della l.r. 75/1995
Articolo 23 - Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione
Articolo 24 - Osservatorio sulla riforma amministrativa
Articolo 25 - Dichiarazione di urgenza