Legge Regionale Piemonte 5/12/2007 n. 22
Articolo 20
Modifiche della l.r. 17/2007
Capo II - MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI
Modifiche della l.r. 17/2007
1. Dopo la lettera m) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.), è aggiunta la seguente:
“m bis) nell’accertamento degli illeciti amministrativi e nell’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici di cui alla precedente lettera a).”.
2. Al comma 7 dell’articolo 3 della l.r. 17/2007 la parola: “prevalentemente” è soppressa.
3. L’articolo 6 della l.r.17/2007 è sostituito dal seguente: “Art. 6. (Amministrazione e controllo)
1. L’amministrazione e il controllo della Finpiemonte s.p.a. e della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a. sono disciplinate dai rispettivi Statuti.
2. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Finpiemonte s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione e i soggetti nominati). Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.
3. La Regione, a norma dell’articolo 2449 del codice civile, nomina la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a., assicurando la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della l.r. 39/1995. Il Consiglio di amministrazione è composto da non più di nove componenti. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Presidente del Collegio sindacale delle società di cui ai commi 2 e 3 sono designati dalla Giunta regionale in conformità alle disposizioni della l.r. 39/1995.
5. Gli statuti delle società di cui ai commi 2 e 3 possono prevedere la delega di attribuzioni proprie dell’organo amministrativo ad un Comitato esecutivo, o ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione in base a requisiti di competenza tecnica.”.
4. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 17/2007 è aggiunta la seguente:
“b bis) articolo 18 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14).”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - VariazioniArticolo 2 - Utilizzo dellavanzo finanziario alla chiusura dellesercizio 2006
Articolo 3 - Disposizioni generali per gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali
Articolo 4 - Spese pluriennali
Articolo 5 - Modalità di versamento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
Articolo 6 - Esigenze post-olimpiche per lo sviluppo economico del territorio regionale
Articolo 7 - Scadenze degli impegni anno 2007
Articolo 8 - Modifiche della l.r. 9/1992
Articolo 9 - Legge regionale 9 agosto 1999, n. 20. Deroga dei termini per i Programmi annuali di attuazione, annualità 2007
Articolo 10 - Modifiche della l.r. 9/2000
Articolo 11 - Modifica della l.r. 23/2003
Articolo 12 - Modifica della l.r. 1/2004
Articolo 13 - Modifica della l.r. 12/2004
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 14/2006
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 7 della l.r. 14/2006
Articolo 16 - Modifica della l.r. 22/2006
Articolo 17 - Modifica della l.r. 38/2006
Articolo 18 - Modifiche della l.r. 5/2007
Articolo 19 - Modifiche della l.r. 9/2007
Articolo 20 - Modifiche della l.r. 17/2007
Articolo 21 - Modifiche della l.r. 19/2007
Articolo 22 - Modifiche della l.r. 75/1995
Articolo 23 - Disposizioni in materia di bonifica ed irrigazione
Articolo 24 - Osservatorio sulla riforma amministrativa
Articolo 25 - Dichiarazione di urgenza