Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 7/8/2007 n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42")

Articolo 39

Sostituzione dell’allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001

Sostituzione dell’allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L’ALLEGATO F del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO F REQUISITI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI

1. SISTEMAZIONE

DELL’AREA, STRUTTURE

E INFRASTRUTTURE

 

DESCRIZIONE DEI

REQUISITI

livelli di classifica

 

2

 stelle

3

stelle

4

stelle

 

1.1

Parcheggio auto

Numero di posti auto coperti calcolati in percentuale rispetto al numero complessivo dei posti auto ubicati nelle aree di parcheggio

 

 

 

 

 

30%

1.2

Aree libere per uso comune, espresse in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico (40)

10%

10%

15%

1.3

Aree sistemate a giardino non inferiore al 15%dell’area di cui alla voce 1.2

 

 

1.4

Ombreggiatura naturale delle aree, espressa in percentuale rispetto alla superficie complessiva del villaggio turistico

10%

20%

30%

1.5

Superficie media delle piazzole espressa in mq.

70

80

90

1.6

Superficie minima delle piazzole espressa in mq.

60

70

80

1.7

Impianto telefonico per uso comune  (41)

 

 

 

1.7.1 Con una linea esterna e cabina ogni 400 ospiti autorizzati

1.7.2 Servizio telefax

 


 

 

 

2. SERVIZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI COMPLEMENTARI

DESCRIZIONE DEI REQUISITI

livelli di classifica

2

stelle

3

stelle

4

stelle

2.1

Lingue straniere parlate dal personale addetto al ricevimento

1

2

3

2.2

Pulizia delle installazioni igienico-sanitarie

 

 

 

2.2.1 Due volte al giorno  (Quattro volte al giorno nei mesi di luglio e agosto)

 

2.2.2 Con addetti diurni permanenti o con idonea strumentazione meccanica automatica

 

 

2.3

Raccolta differenziata (nei comuni in cui è effettuata)  e   smaltimento  rifiuti   solidi   e   pulizia appositi recipienti, almeno una volta al giorno

2.4

Installazioni igienico sanitarie di uso comune  (42)

 

 

 

2.4.1 1 w.c. ogni  15 ospiti

(43)

2.4.2 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti

 

2.4.3 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti

 

 

2.4.4 1 lavabo ogni 20 ospiti, dotato di specchio e appoggio

 

 

2.4.5 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio e appoggio

 

 

2.4.6 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di specchio, appoggio e pannello divisorio

 

 

2.4.7 1 lavabo per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio ogni 40 ospiti

 

 

2.4.8 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti o gocciolatoio ogni 30 ospiti

 

2.4.9 1 lavatoio per panni ogni 50 ospiti (44)

 

2.4.10 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti (nota punto precedente)

 

 

2.4.11   Lavabiancheria ad uso degli ospiti (45)

 

2.4.12   Servizio di lavanderia e stireria

 

 

2.4.13 Asciugacapelli a muro (almeno due in ogni zona servizi)

 

2.5

Erogazione acqua calda (46)

 

 

 

2.5.1   In almeno il 30% delle docce chiuse

 

 

2.5.2 In almeno il 30% di ciascun tipo di installazione igienico sanitaria

 

 

2.5.3 In almeno il 70% di ciascun tipo di installazione igienico sanitaria

 

 

2.6

Dotazione delle piazzole con mezzo di pernottamento installato a cura della gestione

 

 

 

2.6.1 Attrezzatura per il soggiorno all’aperto composta da due poltroncine o sedie a sdraio , 2 sedie , 1 tavolo, 1 ombrellone..

 

2.6.2 Numero delle strutture allestite dotate di installazioni igienico-sanitarie (bagno privato completo) con erogazione di acqua calda e debitamente allacciate agli impianti idrico e fognario, espresso in percentuale del numero complessivo delle piazzole stesse.

30%

60%

100%

2.7

Attrezzature di ristoro

 

 

 

2.7.1   Bar in locale apposito

 

2.7.2   Bar in locale apposito con tavolini e sedie

 

 

2.7.3 Tavola calda o ristorante o ristorante self-service

 

2.8

Attrezzature sportive (piscina , tennis, bocce, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista pattinaggi, campo di calcio, ecc).

 

 

 

 

2.8.1 Almeno una attrezzatura

 

 

2.8.2 Almeno due attrezzature

 

 

2.8.3 Almeno tre attrezzature tra cui almeno una a scelta tra tennis e piscina

 

 

2.9

Attrezzature e servizi vari ad uso degli ospiti

 

 

 

2.9.1 Parco giochi bambini

 

 

2.9.2   Parco    giochi    bambini    con    attività    di animazione per almeno tre ore al giorno (l’attività di  animazione  può  essere  esclusa  nei   periodi bassa stagione ove è molto scarsa la presenza di bambini)

 

2.9.3 Zona coperta di uso comune

2.9.4 Locale TV separato

 

 

2.9.5    Scomparti    frigoriferi     o     mini-frigoriferi individuali per conservazione alimenti e bevande degli ospiti qualora le strutture allestite non ne siano dotate

 

 

2.9.6 Custodia valori in cassaforte

40) Escluse le aree destinate alla viabilità veicolare e pedonale.
41) Ove non sia possibile l’installazione di impianto telefonico, dev’essere presente un servizio di collegamento a mezzo di radio ricetrasmittente o telefono cellulare appositamente dedicato a tale scopo.
42) Non si deve tenere conto delle persone ospitate in piazzole dotate di installazioni igienico sanitarie riservate. Se tutte le piazzole ne sono fornite, occorre una installazione igienico sanitaria ogni 100 persone ospitabili.
43) Per le strutture esistenti, l’obbligo sussiste se tecnicamente e/o amministrativamente realizzabile; altrimenti il rapporto è 1 w.c. ogni 20 ospiti..
44) Nei villaggi turistici in montagna al lavatoio deve essere annesso un apposito vano stenditoio.
45) Una macchina lavabiancheria sostituisce tre lavatrici.
46) L’obbligo di erogazione dell’acqua calda va riferito distintamente sia alle installazioni di uso comune che a quelle riservate alle singole piazzole, laddove esistano. Nelle strutture ubicate oltre i 700 metri s.l.m. l’erogazione dell’acqua calda deve essere comunque assicurata in almeno il 50% delle installazioni igienico-sanitarie, a prescindere dal livello di classificazione della struttura.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 12 - Abrogazione dell’articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 19 - Modifiche dell’articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 23 - Inserimento dell’articolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 28 - Abrogazione dell’articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 29 - Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 30 - Inserimento dell’articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 31 - Inserimento dell’articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 32 - Inserimento dell’articolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 33 - Inserimento dell’articolo 49 bis del d.p.g.r.18/R/2001
Articolo 34 - Modifiche all’allegato A del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 35 - Modifiche all’allegato B del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 36 - Sostituzione dell’allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 37 - Sostituzione dell’allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 38 - Sostituzione dell’allegato E del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 39 - Sostituzione dell’allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 40 - Sostituzione dell’allegato G del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 41 - Sostituzione dell’allegato H del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 42 - Abrogazione dell’allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001