Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 7/8/2007 n. 46/R
Articolo 22
Sostituzione dellarticolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
1. L’articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente:“Art. 42 - Residence
1. I residence di cui all’articolo 62 del testo unico devono possedere, oltre ai requisiti igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione, i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di unità abitative per l’alloggio della clientela non inferiore a sette, ciascuna delle quali è costituita dall’insieme di uno o più locali preordinato come autonomo appartamento, dotata di servizio autonomo di cucina e stanza da bagno;
b) i requisiti indicati nell’allegato H come obbligatori per la classificazione a due chiavi, salvo siano posseduti requisiti di livello superiore. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l’attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza;
c) fatti salvi gli esercizi già autorizzati alla data del 31 luglio 2007 nel caso in cui le unità immobiliari siano ubicate a più corpi la distanza tra gli stessi non deve superare, di norma, i 50 metri.
2. Il servizio di ricevimento quali la segreteria, le informazioni, il portierato, situato in uno degli stabili in cui sono collocate le unità abitative o eventuali servizi centralizzati, deve essere assicurato almeno otto ore al giorno, escluso festivi.
3. Ai fini del controllo sulla classificazione e sulla comunicazione dei prezzi il comune, entro cinque giorni dal ricevimento della denuncia di inizio attività, trasmette alla provincia competente copia della denuncia e il livello di classificazione dichiarato dal richiedente allegando le relazioni e le planimetrie della struttura ricettiva. Il comune trasmette alla provincia anche le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell’attività.
4. I residence sono pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista gestionale che strutturale e non sono, pertanto, autonomamente utilizzabili per singole parti.”
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifiche allarticolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 3 - Sostituzione dellarticolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 4 - Sostituzione dellarticolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 6 - Sostituzione dellarticolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 9 - Sostituzione dellarticolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 10 - Modifiche allarticolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 12 - Abrogazione dellarticolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 13 - Sostituzione dellarticolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 14 - Sostituzione dellarticolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 18 - Modifiche allarticolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 19 - Modifiche dellarticolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 20 - Modifiche allarticolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 22 - Sostituzione dellarticolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 23 - Inserimento dellarticolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 24 - Sostituzione dellarticolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 25 - Modifiche allarticolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 26 - Sostituzione dellarticolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 27 - Abrogazione dellarticolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 28 - Abrogazione dellarticolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 29 - Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 30 - Inserimento dellarticolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 31 - Inserimento dellarticolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 32 - Inserimento dellarticolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 33 - Inserimento dellarticolo 49 bis del d.p.g.r.18/R/2001
Articolo 34 - Modifiche allallegato A del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 35 - Modifiche allallegato B del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 36 - Sostituzione dellallegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 37 - Sostituzione dellallegato D del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 38 - Sostituzione dellallegato E del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 39 - Sostituzione dellallegato F del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 40 - Sostituzione dellallegato G del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 41 - Sostituzione dellallegato H del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 42 - Abrogazione dellallegato I del d.p.g.r. 18/R/2001