Articolo Normativa

Decreto Presidente Giunta Regionale Toscana 7/8/2007 n. 46/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo "Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42")

Articolo 24

Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001

Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001

1. L’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001 è sostituito dal seguente: “Art. 44 - Requisiti minimi
1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti minimi:
a) un numero di cabine pari al 10 per cento del numero dei punti ombra quali ombrelloni, tende e simili. La cabina, locale chiuso preordinato come spogliatoio avente superficie minima di 0,80 metri quadrati, deve essere fornita di attaccapanni, specchio, sgabello e porta chiudibile dall’interno;
b) un locale spogliatoio ad uso comune con le stesse caratteristiche previste per la cabina;
c) servizi igienici ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, oppure ogni quaranta cabine, negli stabilimenti in cui il numero delle cabine è superiore ai punti ombra, separati per uomini e per donne, costituiti da locali bagno dotati di vaso e lavabo, con superficie minima di 0,80 metri quadrati e porta chiudibile dall’interno. Il lavabo può essere collocato anche in zona antibagno;
d) le attrezzature di servizi previste dalla concessione demaniale e da specifiche disposizioni, compreso recipienti idonei alla raccolta di rifiuti la cui pulizia deve essere assicurata almeno una volta al giorno. Tutta l’area dello stabilimento a disposizione degli ospiti, arenile compreso, deve essere mantenuta in buono stato di pulizia;
e) una sedia a sdraio per punto ombra, due docce ogni cento punti ombra o frazione di cinquanta, conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del personale di ricevimento. Le attrezzature, gli arredi e i locali in cui si svolge l’attività devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, tale da assicurarne la funzionalità e la fruibilità da parte dell’utenza;
f) una cassetta di primo soccorso contenente i materiali prescritti dall’autorità sanitaria;
g) custodia valori da parte del gestore.
2. Per punto ombra s’intende la superficie dell’arenile riparata dal sole, dotata almeno di una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili, fornite della corrispondente dotazione, equivalgono a più punti ombra in rapporto alla loro superficie.
3. Il gestore dello stabilimento, a richiesta dell’ospite portatore di handicap, deve attivarsi, anche tenuto conto della morfologia del terreno, mediante apposita strumentazione o con l’ausilio di personale, a rendere fruibile i servizi di spiaggia e facilitare l’accesso al mare.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 11 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 3 - Sostituzione dell’articolo 12 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 4 - Sostituzione dell’articolo 13 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 14 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 6 - Sostituzione dell’articolo 15 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 16 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 18 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 20 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 10 - Modifiche all’articolo 21 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 25 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 12 - Abrogazione dell’articolo 32 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 13 - Sostituzione dell’articolo 33 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 14 - Sostituzione dell’articolo 34 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 35 del d.p.g.r 18/R/2001
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 36 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 37 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 18 - Modifiche all’articolo 38 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 19 - Modifiche dell’articolo 39 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 20 - Modifiche all’articolo 40 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 41 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 22 - Sostituzione dell’articolo 42 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 23 - Inserimento dell’articolo 42 bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 24 - Sostituzione dell’articolo 44 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 25 - Modifiche all’articolo 45 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 26 - Sostituzione dell’articolo 46 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 27 - Abrogazione dell’articolo 47 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 28 - Abrogazione dell’articolo 48 del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 29 - Inserimento del titolo III bis nel d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 30 - Inserimento dell’articolo 48 bis del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 31 - Inserimento dell’articolo 48 ter del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 32 - Inserimento dell’articolo 48 quater del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 33 - Inserimento dell’articolo 49 bis del d.p.g.r.18/R/2001
Articolo 34 - Modifiche all’allegato A del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 35 - Modifiche all’allegato B del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 36 - Sostituzione dell’allegato C del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 37 - Sostituzione dell’allegato D del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 38 - Sostituzione dell’allegato E del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 39 - Sostituzione dell’allegato F del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 40 - Sostituzione dell’allegato G del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 41 - Sostituzione dell’allegato H del d.p.g.r. 18/R/2001
Articolo 42 - Abrogazione dell’allegato I del d.p.g.r. 18/R/2001