Articolo Normativa

Decreto Legge 1/10/2007 n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

Articolo 30

Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29/11/2007, N. 222
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Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, dispone entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, di seguito denominata FOM, con sede a Torino, nominando il commissario cui sono attribuite la rappresentanza anche giudiziale nonche' l'attivita' di gestione e liquidazione, nel rispetto dei valori storico-culturali e secondo le norme del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, in quanto compatibili col presente articolo.
2. L'attivita' di gestione e liquidazione e' controllata da un comitato di vigilanza composto da cinque membri, nominati: uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e per i beni e le attivita' culturali, uno dalla regione Piemonte e tre tra i creditori. La FOM preventivamente all'attivita' del comitato di liquidazione deve presentare una relazione tecnica patrimoniale, che dovra' allegare al suo bilancio annuale, contenente elementi idonei a valutare la consistenza complessiva dei debiti da liquidare, a fronte del valore stimato di massima della consistenza patrimoniale e delle passivita' in atto. Il comitato autorizza gli atti di valore pari o superiore ad un milione di euro ed il presidente del comitato medesimo presiede l'assemblea dei creditori competente ad approvare il piano di soddisfazione.
3. Nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, puo' essere iniziata o proseguita nei confronti della FOM dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il commissario predispone entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005. Il piano di liquidazione e' sottoposto al comitato di vigilanza, che provvede anche ai sensi dell'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Alla liquidazione il commissario procede tramite procedure competitive, assicurando adeguate forme di pubblicita' e ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di prelazione e di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Il commissario puo' avvalersi di esperti, nonche' degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze. (2)
4-bis. I compensi spettanti al commissario e ai componenti del comitato di vigilanza per le procedure di cui ai commi 1 e 4 non producono effetti a carico della finanza pubblica. Il compenso spettante al commissario e' determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570. Ai componenti del comitato di vigilanza, ad eccezione dei rappresentanti dei creditori cui compete esclusivamente il rimborso delle spese, e' corrisposto un compenso non superiore al dieci per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso delle spese. (2)
5. Il piano di soddisfazione, predisposto dal commissario, e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il piano e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Il piano puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, designato dal comitato di vigilanza. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
6. L'atto di approvazione e' trasmesso al Tribunale di Torino, che, verificatane la correttezza formale, pronuncia, con ordinanza, l'esdebitazione della FOM, con liberazione di essa dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Con tale atto e' disposta la cancellazione dei pignoramenti e delle ipoteche a qualunque titolo ed in qualunque momento iscritte su beni della FOM. Contro l'atto di approvazione del piano i creditori possono proporre reclamo al Tribunale di Torino, in composizione collegiale, funzionalmente competente, che decide con ordinanza in camera di consiglio. Contro tale provvedimento puo' essere proposto soltanto ricorso alla Corte di cassazione per motivi di legittimita'.
7. Gli atti di costituzione di pegno o ipoteca iscritti su beni della FOM, successivi al 23 settembre 2003, non possono essere opposti al commissario e sono inefficaci. Sono altresi' inefficaci i pagamenti eseguiti dopo tale data dalla FOM, con esclusione di quelli di carattere retributivo per prestazioni di lavoro o per spese correnti. Il commissario cura la ripetizione delle somme eventualmente corrisposte. La richiesta di restituzione di somme, approvata dal comitato di vigilanza, costituisce titolo esecutivo.
8. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, nonche' dagli articoli 183 e 184 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (1)

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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione.
(2) Comma modificato dall'art. 16, DL 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28/2/2008, n. 31.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Destinazione maggiori entrate
Articolo 2 - Imprese pubbliche
Articolo 3 - Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
Articolo 4 - Commissari ad acta per le regioni inadempienti
Articolo 5 - Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
Articolo 5 bis - Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
Articolo 6 - Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
Articolo 7 - Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città
Articolo 7 bis - Patto di stabilità interno 2007 per le regioni
Articolo 8 - Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina
Articolo 9 - Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
Articolo 10 - Disposizioni concernenti l’editoria
Articolo 10 bis - Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva
Articolo 11 - Estinzioni anticipate di prestiti
Articolo 12 - Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione
Articolo 13 - Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l’Agenzia della formazione
Articolo 13 bis - Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE
Articolo 14 - Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
Articolo 14 bis - Debiti contributivi
Articolo 15 - Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
Articolo 16 - Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
Articolo 17 - Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
Articolo 18 - Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
Articolo 19 - Misure in materia di pagamenti della P.A.
Articolo 20 - 5 per mille
Articolo 20 bis - Fondo rotativo per infrastrutture strategiche
Articolo 21 - Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici
Articolo 21 bis - Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano Contratti di quartiere
Articolo 22 - Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
Articolo 23 - Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
Articolo 24 - Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
Articolo 25 - Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia
Articolo 25 bis - Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo
Articolo 26 - Disposizioni in materia di ambiente
Articolo 26 bis - Variazioni colturali
Articolo 26 ter - Disposizioni in materia di servizi idrici
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n.296 - LSU Calabria
Articolo 27 bis - Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella
Articolo 28 - Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani
Articolo 29 - Contributi alla Fondazione ONAOSI
Articolo 30 - Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
Articolo 31 - Contributi ad enti e associazioni
Articolo 32 - Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
Articolo 33 - Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
Articolo 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo
Articolo 35 - Fondo per le zone di confine
Articolo 36 - Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unita’ nazionale
Articolo 37 - Investimenti degli enti previdenziali pubblici
Articolo 38 - Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
Articolo 39 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
Articolo 39 bis - Diritti aeroportuali di imbarco
Articolo 39 ter - Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.
Articolo 39 quater - Modifiche all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento
Articolo 39 quinquies - Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia
Articolo 40 - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
Articolo 41 - Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
Articolo 42 - Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole
Articolo 42 bis - Fabbricati rurali
Articolo 42 ter - Modifica dell’articolo 1193 del codice della navigazione
Articolo 43 - Lavori socialmente utili
Articolo 44 - Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
Articolo 45 - Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
Articolo 46 - Procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
Articolo 46 bis - Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas
Articolo 46 ter - Sostegno all’imprenditoria femminile
Articolo 46 quater - Pesca e vittime del mare
Articolo 46 quinquies - Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 47 - Copertura finanziaria
Articolo 48 - Entrata in vigore

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