Articolo Normativa

Decreto Legge 1/10/2007 n. 159

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale

Articolo 21

Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 29/11/2007, N. 222
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Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici

1. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, e' finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l'anno 2007, un programma straordi-nario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all'adattamento funzionale di alloggi di proprieta' degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto, alla locazione di alloggi e all'eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all'articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorita' definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l'intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da parte del richiedente. L'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarieta' sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalita' di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d'intesa con le regioni e le province autonome.
4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e' destinato alla costituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l'implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalita' sociali, nonche' al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l'obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilita' e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un sistema integrato gestito dall'amministrazione finanziaria competente. Dall'attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Per l'anno 2007 e' stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate. (1)

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(1) Articolo modificato dalla legge di conversione.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Destinazione maggiori entrate
Articolo 2 - Imprese pubbliche
Articolo 3 - Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui all’elenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
Articolo 4 - Commissari ad acta per le regioni inadempienti
Articolo 5 - Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
Articolo 5 bis - Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
Articolo 6 - Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
Articolo 7 - Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città
Articolo 7 bis - Patto di stabilità interno 2007 per le regioni
Articolo 8 - Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina
Articolo 9 - Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
Articolo 10 - Disposizioni concernenti l’editoria
Articolo 10 bis - Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva
Articolo 11 - Estinzioni anticipate di prestiti
Articolo 12 - Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione
Articolo 13 - Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l’Agenzia della formazione
Articolo 13 bis - Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE
Articolo 14 - Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
Articolo 14 bis - Debiti contributivi
Articolo 15 - Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
Articolo 16 - Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
Articolo 17 - Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
Articolo 18 - Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
Articolo 19 - Misure in materia di pagamenti della P.A.
Articolo 20 - 5 per mille
Articolo 20 bis - Fondo rotativo per infrastrutture strategiche
Articolo 21 - Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici
Articolo 21 bis - Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano Contratti di quartiere
Articolo 22 - Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
Articolo 23 - Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
Articolo 24 - Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
Articolo 25 - Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia
Articolo 25 bis - Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo
Articolo 26 - Disposizioni in materia di ambiente
Articolo 26 bis - Variazioni colturali
Articolo 26 ter - Disposizioni in materia di servizi idrici
Articolo 27 - Modifiche all’articolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n.296 - LSU Calabria
Articolo 27 bis - Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella
Articolo 28 - Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani
Articolo 29 - Contributi alla Fondazione ONAOSI
Articolo 30 - Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
Articolo 31 - Contributi ad enti e associazioni
Articolo 32 - Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
Articolo 33 - Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
Articolo 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo
Articolo 35 - Fondo per le zone di confine
Articolo 36 - Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unita’ nazionale
Articolo 37 - Investimenti degli enti previdenziali pubblici
Articolo 38 - Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
Articolo 39 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
Articolo 39 bis - Diritti aeroportuali di imbarco
Articolo 39 ter - Misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.
Articolo 39 quater - Modifiche all’articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento
Articolo 39 quinquies - Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia
Articolo 40 - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
Articolo 41 - Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
Articolo 42 - Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole
Articolo 42 bis - Fabbricati rurali
Articolo 42 ter - Modifica dell’articolo 1193 del codice della navigazione
Articolo 43 - Lavori socialmente utili
Articolo 44 - Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
Articolo 45 - Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
Articolo 46 - Procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
Articolo 46 bis - Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas
Articolo 46 ter - Sostegno all’imprenditoria femminile
Articolo 46 quater - Pesca e vittime del mare
Articolo 46 quinquies - Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 47 - Copertura finanziaria
Articolo 48 - Entrata in vigore

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