Decreto Legge 1/10/2007 n. 159
Articolo 5
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
1. A decorrere dall’anno 2008 l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, al lordo delle quote di partecipazione alla spesa a carico degli assistiti, sia della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in dimissione ospedaliera, non puo’ superare a livello nazionale ed in ogni singola regione il tetto del 14,4 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita’ non rendicontate dalle Aziende sanitarie. Il valore assoluto dell’onere a carico del SSN per la predetta assistenza farmaceutica, sia a livello nazionale che in ogni singola regione e’ annualmente determinato dal Ministero della salute, entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, sulla base del riparto delle disponibilita’ finanziarie per il Servizio sanitario nazionale deliberato dal CIPE, ovvero, in sua assenza, sulla base della proposta di riparto del Ministro della salute, da formulare entro il 15 ottobre. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, le regioni trasmettono all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della salute e al Ministero dell’economia e delle finanze i dati della distribuzione diretta, come definita dal presente comma, per singola specialita’ medicinale, relativi al mese precedente, secondo le specifiche tecniche definite dal decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007, concernente l’istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta. Il rispetto da parte delle regioni di quanto disposto dal presente comma costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Nelle more della concreta e completa attivazione del flusso informativo della distribuzione diretta, alle regioni che non hanno fornito i dati viene attribuita, ai fini della determinazione del tetto e della definizione dei budget di cui al comma 2, in via transitoria e salvo successivo conguaglio, una spesa per distribuzione diretta pari al 40 per cento della spesa complessiva per l’assistenza farmaceutica non convenzionata rilevata dal flusso informativo del nuovo sistema informativo sanitario.
2. A decorrere dall’anno 2008 e’ avviato il nuovo sistema di regolazione della spesa dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, che e’ cosi’ disciplinato:
a) il sistema nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al comma 1, e’ basato sulla attribuzione da parte dell’AIFA, a ciascuna Azienda titolare di autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci (AIC), entro il 15 gennaio di ogni anno, di un budget annuale calcolato sulla base dei volumi e dei prezzi degli ultimi dodici mesi per i quali sono disponibili i dati, distintamente per i farmaci equivalenti e per i farmaci ancora coperti da brevetto. Dal calcolo di cui al precedente periodo viene detratto, ai fini dell’attribuzione del budget, l’ammontare delle somme restituite al Servizio sanitario nazionale per effetto dell’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e del comma 3. Viene detratto, altresi’, il valore della minore spesa prevedibilmente conseguibile nell’anno per il quale e’ effettuata l’attribuzione del budget, a seguito delle decadenze di brevetti in possesso dell’azienda presa in considerazione; tale valore e’ calcolato sulla base dei dati dell’anno precedente. Ai fini della definizione dei budget l’AIFA utilizza anche il 60 per cento delle risorse incrementali derivanti dall’eventuale aumento del tetto di spesa rispetto all’anno precedente e di quelle rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell’anno per il quale e’ effettuata l’attribuzione del budget. Un ulteriore 20 per cento delle risorse incrementali, come sopra definite, costituisce un fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi che saranno autorizzati nel corso dell’anno, mentre il restante 20 per cento costituisce un fondo di garanzia per esigenze allocative in corso d’anno. Il possesso, da parte di un farmaco, del requisito della innovativita’ e’ riconosciuto dall’AIFA, sentito il parere formulato dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica istituita presso la stessa Agenzia, e ha validita’ per 36 mesi agli effetti del presente articolo, fatta salva la possibilita’ dell’AIFA di rivalutare l’innovativita’ sulla base di nuovi elementi tecnico-scientifici resisi disponibili;
b) la somma dei budget di ciascuna Azienda, incrementata del fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi di cui alla lettera a), nonche’ dell’ulteriore quota del 20 per cento prevista dallo stesso comma, deve risultare uguale all’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica a livello nazionale, come determinato al comma 1;
c) in fase di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) e nelle more della concreta e completa attivazione dei flussi informativi, l’AIFA, partendo dai prezzi in vigore al 1° gennaio 2007 risultanti dalle misure di contenimento della spesa farmaceutica di cui all’articolo 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce a ciascuna Azienda titolare di AIC, entro il 31 gennaio 2008, un budget provvisorio sulla base delle regole di attribuzione del budget definite dalla stessa lettera a). Il budget definitivo viene attribuito a ciascuna Azienda entro il 30 settembre 2008 alla luce dei dati sulla distribuzione diretta forniti dalle regioni ai sensi del citato decreto del Ministro della salute in data 31 luglio 2007. In assenza di tali dati, ad ogni Azienda viene attribuito un valore di spesa per la distribuzione diretta proporzionale all’incidenza dei farmaci di PHT di cui alla determinazione AIFA del 29 ottobre 2004, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004;
d) l’AIFA effettua il monitoraggio mensile dei dati di spesa farmaceutica e comunica le relative risultanze al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle finanze con la medesima cadenza. L’AIFA verifica al 31 maggio, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno l’eventuale superamento a livello nazionale del tetto di spesa di cui al comma 1, calcolato sulla base dei dati dell’Osservatorio nazionale dell’impiego dei medicinali, disciplinato dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall’articolo 18 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, nonche’ sulla base dei dati delle regioni concernenti la distribuzione diretta di cui al medesimo comma 1;
e) qualora i valori di spesa verificati al 31 maggio di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 5 mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla lettera b), si da’ luogo al ripiano dello sforamento determinato nel predetto arco temporale, secondo le regole definite al comma 3. Qualora i valori di spesa verificati al 30 settembre di ogni anno superino la somma, rapportata ai primi 9 mesi dell’anno, dei budget aziendali, con gli incrementi di cui alla predetta lettera b), si da’ luogo al ripiano dello sforamento stimato del periodo 1° giugno-31 dicembre, salvo conguaglio determinato sulla base della rilevazione del 31 dicembre, secondo le regole definite al comma 3. La predetta stima tiene conto della variabilita’ dei consumi nel corso dell’anno.
3. Le regole per il ripiano dello sforamento sono cosi’ definite:
a) l’intero sforamento e’ ripartito a lordo IVA tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti in misura proporzionale alle relative quote di spettanza sui prezzi dei medicinali, tenendo conto dell’incidenza della distribuzione diretta sulla spesa complessiva. L’entita’ del ripiano e’ calcolata, per ogni singola azienda, in proporzione al superamento del budget attribuito di cui al comma 2, lettera b). Al fine di favorire lo sviluppo e la disponibilita’ dei farmaci innovativi la quota dello sforamento imputabile al superamento, da parte di tali farmaci, del fondo aggiuntivo di cui alla citata lettera b) del comma 2 e’ ripartita, ai fini del ripiano, al lordo IVA, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto;
b) la quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 31 maggio, e’ comunicata dall’AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 luglio. La quota di ripiano determinata a seguito della verifica al 30 settembre e’ comunicata dall’AIFA a ciascuna Azienda entro il 15 novembre. Le Aziende effettuano il ripiano entro 15 giorni dalla comunicazione dell’AIFA, dandone contestuale comunicazione all’AIFA e ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute;
c) ai fini del ripiano, per le aziende farmaceutiche si applica il sistema di cui all’articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per la quota a carico dei grossisti e dei farmacisti, l’AIFA ridetermina, per i sei mesi successivi, le relative quote di spettanza sul prezzo di vendita dei medicinali e il corrispondente incremento della percentuale di sconto a favore del SSN. Le aziende farmaceutiche versano gli importi dovuti, entro i termini previsti dalla lettera b) del presente comma, direttamente alle regioni dove si e’ verificato lo sforamento in proporzione al superamento del tetto di spesa regionale;
d) la mancata integrale corresponsione a tutte le regioni interessate, da parte delle aziende, di quanto dovuto nei termini perentori previsti, comporta la riduzione dei prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto, in misura tale da coprire l’importo corrispondente, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.
4. Entro il 1° dicembre di ogni anno l’AIFA elabora la stima della spesa farmaceutica, cosi’ come definita al comma 1, relativa all’anno successivo distintamente per ciascuna regione e la comunica alle medesime regioni. Le regioni che, secondo le stime comunicate dall’AIFA, superano il tetto di spesa regionale prefissato, di cui al comma 1, sono tenute ad adottare misure di contenimento della spesa, ivi inclusa la distribuzione diretta, per un ammontare pari almeno al 30 per cento dello sforamento e dette misure costituiscono adempimento regionale ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato. Le regioni utilizzano eventuali entrate da compartecipazioni alla spesa a carico degli assistiti a scomputo dell’ammontare delle misure a proprio carico.
5. A decorrere dall’anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera cosi’ come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione diretta come definita al comma 1, non puo’ superare a livello di ogni singola regione la misura percentuale del 2 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attivita’ non rendicontate dalle Aziende sanitarie. L’eventuale sforamento di detto valore e’ recuperato interamente a carico della regione attraverso misure di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera o di voci equivalenti della spesa ospedaliera non farmaceutica o di altre voci del Servizio sanitario regionale o con misure di copertura a carico di altre voci del bilancio regionale. Non e’ tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Destinazione maggiori entrateArticolo 2 - Imprese pubbliche
Articolo 3 - Semplificazione delle procedure di utilizzo degli stanziamenti di cui allelenco 1 annesso alla legge finanziaria 2007
Articolo 3 bis - Disposizioni in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP
Articolo 4 - Commissari ad acta per le regioni inadempienti
Articolo 5 - Misure di governo della spesa e di sviluppo del settore farmaceutico
Articolo 5 bis - Disposizioni concernenti il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco
Articolo 6 - Destinazione della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
Articolo 7 - Contributi al trasporto metropolitano delle grandi città
Articolo 7 bis - Patto di stabilità interno 2007 per le regioni
Articolo 8 - Interventi per il trasferimento modale da e per la Sicilia e per il miglioramento del trasporto pubblico in Calabria e nello Stretto di Messina
Articolo 9 - Contratto di servizi pubblico con Trenitalia S.p.A.
Articolo 10 - Disposizioni concernenti leditoria
Articolo 10 bis - Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva
Articolo 11 - Estinzioni anticipate di prestiti
Articolo 12 - Sostegno alladempimento dellobbligo di istruzione
Articolo 13 - Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e lAgenzia della formazione
Articolo 13 bis - Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE
Articolo 14 - Razionalizzazione dei servizi aggiuntivi - Beni culturali
Articolo 14 bis - Debiti contributivi
Articolo 15 - Rinnovi contrattuali 2006-2007 - Autorizzazione di spesa
Articolo 16 - Disposizioni in materia di sistema digitale terrestre
Articolo 17 - Somme da corrispondere a titolo di danno ambientale
Articolo 18 - Adempimenti conseguenti ad impegni internazionali
Articolo 19 - Misure in materia di pagamenti della P.A.
Articolo 20 - 5 per mille
Articolo 20 bis - Fondo rotativo per infrastrutture strategiche
Articolo 21 - Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici
Articolo 21 bis - Rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano Contratti di quartiere
Articolo 22 - Rifinanziamento della legge speciale per Venezia e MOSE
Articolo 23 - Polo ricerca Erzelli ed interventi infrastrutturali nella regione Liguria
Articolo 24 - Sostegno straordinario ai comuni in dissesto
Articolo 25 - Interventi nella regione Friuli-Venezia Giulia
Articolo 25 bis - Interventi per fronteggiare la crisi idrica ed ambientale nella regione Abruzzo
Articolo 26 - Disposizioni in materia di ambiente
Articolo 26 bis - Variazioni colturali
Articolo 26 ter - Disposizioni in materia di servizi idrici
Articolo 27 - Modifiche allarticolo 1, comma 1156 della legge 27 dicembre 2006, n.296 - LSU Calabria
Articolo 27 bis - Stabilizzazione del personale operante negli enti Parco nazionale del Gran Sasso e monti della Laga e della Maiella
Articolo 28 - Soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), disposizioni sul credito per l'impiantistica sportiva e sull'Agenzia nazionale per i giovani
Articolo 29 - Contributi alla Fondazione ONAOSI
Articolo 30 - Commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano
Articolo 31 - Contributi ad enti e associazioni
Articolo 32 - Disposizione concernente Finmeccanica ed ENEA
Articolo 33 - Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
Articolo 34 - Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalita' organizzata, nonche' ai loro familiari superstiti.Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo
Articolo 35 - Fondo per le zone di confine
Articolo 36 - Programma di interventi connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dellUnita nazionale
Articolo 37 - Investimenti degli enti previdenziali pubblici
Articolo 38 - Potenziamento ed interconnessione del Registro generale del casellario giudiziale
Articolo 39 - Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
Articolo 39 bis - Diritti aeroportuali di imbarco
Articolo 39 ter - Misure per il miglioramento dellefficienza energetica e per la riduzione delle emissioni ambientali di autovetture da noleggio e autoambulanze.
Articolo 39 quater - Modifiche allarticolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di esenzione contributiva per esibizioni musicali in spettacoli di intrattenimento
Articolo 39 quinquies - Disposizioni in materia di determinazione del tasso di cambio ai fini fiscali per i residenti a Campione d'Italia
Articolo 40 - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e disposizioni fiscali
Articolo 41 - Incremento del patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa
Articolo 42 - Rafforzamento controlli nel settore agricolo attuazione OCM ortofrutta e fondo solidarieta' nazionale. Disposizioni concernenti il risarcimento dei danni derivanti da sinistri che coinvolgono macchine agricole
Articolo 42 bis - Fabbricati rurali
Articolo 42 ter - Modifica dellarticolo 1193 del codice della navigazione
Articolo 43 - Lavori socialmente utili
Articolo 44 - Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
Articolo 45 - Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
Articolo 46 - Procedure di autorizzazione per la costruzione e lesercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
Articolo 46 bis - Disposizioni in materia di concorrenza e qualita' dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas
Articolo 46 ter - Sostegno allimprenditoria femminile
Articolo 46 quater - Pesca e vittime del mare
Articolo 46 quinquies - Disposizioni per favorire la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
Articolo 47 - Copertura finanziaria
Articolo 48 - Entrata in vigore
