Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10
Articolo 12
Osservatorio regionale dellagriturismo
Osservatorio regionale dell’agriturismo
1. E`
istituito presso la competente direzione generale agricoltura,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, l’osservatorio
regionale dell’agriturismo con i seguenti compiti:
a) esame della consistenza della domanda e dell’offerta agrituristica,
anche a supporto della fase informativa e della
promozione italiana ed estera;
b) supporto alla realizzazione di piani e programmi di sviluppo
ed investimento relativi all’agriturismo, con l’indicazione
di coefficienti di impatto sul reddito e sull’occupazione;
c) definizione e promozione di standard qualitativi relativi al
miglioramento dell’offerta agrituristica lombarda;
d) partecipazione all’osservatorio nazionale dell’agriturismo.
2. All’osservatorio partecipano le rappresentanze delle province,
delle comunita` montane, dell’associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, delle aggregazioni d’imprese, anche come previsto
dalla l.r. 1/2007, piu` rappresentative del settore agrituristico,
nonche´ delle competenti direzioni generali della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una
relazione biennale sull’attivita` svolta dall’osservatorio regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con lattività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nellattività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dellagriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria
