Articolo Normativa

Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10

Disciplina regionale dell’agriturismo

Articolo 11

Finanziamenti regionali

Finanziamenti regionali

1. Per il conseguimento della finalita` di cui all’articolo 1 e per l’attuazione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico, la Regione concede incentivi per interventi sugli immobili e per l’acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attivita` agrituristiche.
2. La Regione, in accordo con le province e con le associazioni agrituristiche, promuove le seguenti azioni:
a) organizzazione di seminari e corsi obbligatori di preparazione all’esercizio dell’attivita` agrituristica;
b) redazione di piani e programmi di sviluppo dell’attivita` agrituristica nelle aree rurali attraverso azioni di studio, ricerca, marketing, sperimentazione e formazione professionale;
c) programmi di monitoraggio dell’attivita` agrituristica, anche attraverso la partecipazione all’osservatorio regionale dell’agriturismo di cui all’articolo 12, finalizzati alla conoscenza della consistenza e dello stato dell’agriturismo,
nonche´ all’implementazione di siti internet di iniziative promozionali e alla programmazione normativa;
d) predisposizione di piani e programmi di adozione di tecniche per la qualita` e la classificazione degli agriturismi.
3. I contributi previsti per l’attuazione delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, se riguardanti gli aiuti di stato, sono attivati solo dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilita` della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con l’attività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nell’attività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dell’agriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dell’agriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria

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