Legge Regionale Lombardia 8/6/2007 n. 10
Articolo 8
Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
1. Nella somministrazione di pasti e bevande l’azienda agrituristica
garantisce l’apporto di prodotti propri, secondo le seguenti
proporzioni minime:
a) almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere
ricavato da materie prime dell’azienda agricola direttamente
trasformate, oppure ottenuto attraverso lavorazioni
esterne di materie prime aziendali;
b) una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti
utilizzati deve essere costituito dall’insieme dei prodotti
aziendali di cui alla lettera a) e da prodotti direttamente
acquistati da altre aziende agricole o da artigiani
alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime
di origine locale.
2. L’imprenditore agrituristico e` tenuto ad esporre nei locali
destinati alla ristorazione l’indicazione della provenienza dei
prodotti di cui al comma 1, lettera b).
3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, si considerano come
zone di produzione quelle definite dall’ambito provinciale e dalle
province contigue.
4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare
a calamita` atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall’autorita`
competente, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma
1, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede
l’impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente
l’esercizio dell’attivita` .
5. Le attivita` di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono
svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalita` e alla somministrazione
di pasti e bevande di cui all’articolo 2, comma 3, lettere
a) e b), solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione
con l’attivita` e con le risorse agricole aziendali, nonche´ con le
altre attivita` volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale
e culturale. Le attivita` per le quali tale connessione non
si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi
e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda
agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita`
non puo` pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Definizione di attività agrituristiche
Articolo 3 - Connessione con lattività agricola
Articolo 4 - Elenco degli operatori agrituristici
Articolo 5 - Dichiarazione di avvio attività - DAA
Articolo 6 - Locali da utilizzare nellattività agrituristica
Articolo 7 - Requisiti igienico-sanitari
Articolo 8 - Requisiti della somministrazione di pasti e bevande
Articolo 9 - Uso della denominazione «agriturismo»
Articolo 10 - Programmazione e sviluppo dellagriturismo
Articolo 11 - Finanziamenti regionali
Articolo 12 - Osservatorio regionale dellagriturismo
Articolo 13 - Controlli
Articolo 14 - Sanzioni amministrative
Articolo 15 - Regolamento di attuazione
Articolo 16 - Abrogazioni
Articolo 17 - Norma finanziaria
