Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 23/4/2007 n. 9

Legge finanziaria per l’anno 2007

Articolo 42

Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l.r. 32/ 1982

Capo II - Disposizioni collegate
Sezione VI - Disposizioni in materia di ambiente

Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l.r. 32/ 1982

1. L’articolo 38 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale), come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 29 del 21 giugno 1984, è così sostituito:
“Art. 38. (Sanzioni amministrative)
1. Per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) per le violazioni previste dagli articoli 5 e 6 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale);
b) per le violazioni previste dagli articoli 13, 14 e 26 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
c) per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 11, per le quali è sempre possibile il sequestro amministrativo del mezzo, si applica la sanzione da euro 50 a euro 300; la sanzione è maggiorata da euro 100,00 a euro 600,00 nei casi in cui il mezzo motorizzato:
· 1. non risulti regolarmente immatricolato;
· 2. sia privo di targa;
· 3. sia privo di assicurazione;
· 4. sia privo di libretto di circolazione;
· 5. sia impiegato ai fini dell’esercizio della attività venatoria;
· 6. sia impiegato dal tramonto alla levata del sole;
d) per le attività e le manifestazioni motoristiche fuoristrada organizzate, anche parzialmente, al di fuori dei percorsi individuati ai sensi del comma 3 dell’articolo 11, si applica la sanzione di euro 10.000,00 a carico degli organizzatori;
e) per le violazioni di cui ai commi 5 e 7 dell’articolo 11 si applica la sanzione di euro 150,00;
f) per la violazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione di cui al comma 2 dell’articolo 15 comporta la sanzione di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto in eccedenza al numero consentito;
g) per le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 16, 25 e 30 si applica la sanzione da euro 1.000,00 a euro 10.000,00;
h) per la violazione dei disposti di cui al comma 1 dell’articolo 20, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 27, di cui all’articolo 28 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
i) per la violazione del comma 2 dell’articolo 20 si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 1.000,00;
l) per la violazione dei disposti di cui agli articoli 22 e 33 si applica la sanzione da euro 40,00 a euro 240,00;
m) per la violazione dei disposti di cui all’articolo 23 si applica la sanzione di euro 90,00;
n) per la violazione di cui all’articolo 27 comma 1 e di cui all’articolo 29 si applica la sanzione di euro 90,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare catturato.
2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti. Seguendo tali criteri sono fissati entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 che si applicano con decorrenza dal 1 aprile successivo.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.”.
2. L’articolo 39 della l.r. 32/1982 è così sostituito:
“Art. 39. (Procedura amministrativa)
1. Salvo che non sia diversamente stabilito, per l’accertamento delle violazioni e l’applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme e i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Quando un cittadino di nazionalità straniera alla guida di un mezzo motorizzato immatricolato all’estero viola le disposizioni di cui all’articolo 11, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore il pagamento nella misura ridotta prevista dall’articolo 16 della l. 689/1981.”.

Altri Articoli del provvedimento

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Articolo 37 - Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi
Articolo 38 - Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012"
Articolo 39 - Fondo di garanzia Programma Casa: "10.000 alloggi entro il 2012"
Articolo 40 - Modifiche della l.r. 14/2004
Articolo 41 - Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi
Articolo 42 - Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l.r. 32/ 1982
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Articolo 44 - Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati
Articolo 45 - Incentivi in materia di inquinamento ambientale
Articolo 46 - Modifiche della l.r. 38/2006
Articolo 47 - Ampliamento di superficie e modifiche dei locali
Articolo 48 - Modifiche alla l.r. 21/1997
Articolo 49 - Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 50 - Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della. l.r. 1/2000
Articolo 51 - Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26
Articolo 52 - Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra
Articolo 53 - Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto
Articolo 54 - Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap
Articolo 55 - Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006
Articolo 60 - Delega ai Comuni in materia di usi civici
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 14/2006
Articolo 67 - Dichiarazione di urgenza

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