Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 23/4/2007 n. 9

Legge finanziaria per l’anno 2007

Articolo 38

Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012"

Capo II - Disposizioni collegate
Sezione IV - Disposizioni in matereria di edilizia

Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012”

1. Per l’attuazione del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012, nell’esercizio finanziario 2007 è autorizzata una spesa complessiva pari a 748.850.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte con l’utilizzo delle risorse iscritte nell’UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 secondo la seguente ripartizione: a) 337.918.708,72 euro con l’utilizzo di fondi regionali; b) 410.931.291,28 euro con l’utilizzo delle economie derivanti dai seguenti fondi statali:
1) fondi collegati all’Accordo di Programma di edilizia agevolata del 26 ottobre 2000 per 305.536.852,25 euro;
2) fondi collegati all’Accordo di Programma di edilizia sovvenzionata del 19 aprile 2001 per 88.293.557,51 euro;
3) fondi collegati all’applicazione della rinegoziazione dei tassi agevolati prevista dalla legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) per 17.100.881,52 euro. 3. Alla spesa complessiva di 250.121.980,00 euro, quale quota parte relativa al triennio 2007-2009, si fa fronte riducendo il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nell’ambito dell’UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio regionale, nei seguenti importi: a) 44.456.980,00 euro per l’esercizio finanziario 2007; b) 91.470.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2008; c) 114.195.000,00 euro per l’esercizio finanziario 2009. 4. La realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di nuova costruzione, nell’ambito del Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 e dei successivi programmi regionali, può essere effettuata, oltre che dalle Agenzie territoriali per la casa (ATC), direttamente dai comuni. 5. Le ulteriori risorse finanziarie di fonte statale per l’edilizia residenziale pubblica destinate alle regioni sono utilizzate per finanziare gli interventi del Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 2 - Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006
Articolo 11 - Sostituzione dell’ articolo 28 della l.r. 14/2006
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 7 ter della l.r. 11/2001
Articolo 37 - Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi
Articolo 38 - Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012"
Articolo 39 - Fondo di garanzia Programma Casa: "10.000 alloggi entro il 2012"
Articolo 40 - Modifiche della l.r. 14/2004
Articolo 41 - Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi
Articolo 42 - Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l.r. 32/ 1982
Articolo 43 - Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati
Articolo 44 - Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati
Articolo 45 - Incentivi in materia di inquinamento ambientale
Articolo 46 - Modifiche della l.r. 38/2006
Articolo 47 - Ampliamento di superficie e modifiche dei locali
Articolo 48 - Modifiche alla l.r. 21/1997
Articolo 49 - Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 50 - Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della. l.r. 1/2000
Articolo 51 - Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26
Articolo 52 - Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra
Articolo 53 - Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto
Articolo 54 - Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap
Articolo 55 - Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006
Articolo 60 - Delega ai Comuni in materia di usi civici
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 14/2006
Articolo 67 - Dichiarazione di urgenza

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