Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 23/4/2007 n. 9

Legge finanziaria per l’anno 2007

Articolo 2

Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006

Capo I - Disposizioni finanziarie
Sezione I - Interventi in materia di bilancio

Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006

1. L’articolo 14 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 ’Legge finanziaria per l’anno 2006’) è sostituito dal seguente:
“Art. 14. (Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 14/2006)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli esercenti di cave e di miniere sono tenuti a versare un diritto di escavazione secondo le tariffe stabilite al comma 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce le modalità di applicazione delle tariffe, tenendo conto del diverso rapporto per tipologia di materiali estratti tra materiale estratto e materiale utilizzabile, i termini di versamento e le modalità di presentazione della dichiarazione.
2. Le tariffe del diritto di escavazione per le cave sono fissate secondo i seguenti parametri e sono aggiornate con deliberazione della Giunta regionale ogni due anni sulla base dell’indice ISTAT:
a) sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie euro 0,45 al metro cubo;
b) pietre ornamentali euro 0,75 al metro cubo;
c) argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba euro 0,50 al metro cubo;
d) minerali di I categoria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), euro 0,50 al metro cubo;
e) altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti euro 0,50 al metro cubo.
3. Le tariffe del diritto di escavazione relativamente alle miniere, sostituiscono la tassa regionale istituita dalla legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario). A tal fine il diritto proporzionale è commisurato al volume estratto in ragione di euro 0,50 al metro cubo.
4. Le tariffe del diritto di escavazione sono dovute ai comuni in cui sono ubicate le attività, alla Regione e agli Enti gestori delle aree protette, ove esistenti, secondo la seguente suddivisione: 60 per cento al comune e 40 per cento alla Regione. In caso di attività ricadenti in aree protette, 60 per cento al comune e 40 per cento all’Ente di gestione.
5. Gli introiti degli enti locali, derivanti dall’applicazione del presente articolo, sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero e riqualificazione ambientale e a progetti di sviluppo locale sostenibile. Il controllo in merito al pagamento delle tariffe sarà effettuato dalle amministrazioni comunali.
6. Per le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, la tariffa del diritto di escavazione si applica in sostituzione dell’onere già previsto dalla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni).
7. La tariffa del diritto di escavazione dovuta ai comuni o enti parco di cui al comma 4 è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni in atto tra esercenti di cave o miniere autorizzate e comuni o enti parco, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali, che non siano legati all’utilizzo di proprietà comunali.
8. Vengono mantenute a discapito della quota regionale le tariffe attualmente percepite dai comuni sulla base di convenzioni in atto, nel caso in cui tali tariffe risultino maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 4.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 2 - Tariffe del diritto di escavazione. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 35/2006
Articolo 11 - Sostituzione dell’ articolo 28 della l.r. 14/2006
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 7 ter della l.r. 11/2001
Articolo 37 - Determinazione del compenso agli esperti della Conferenza di Servizi
Articolo 38 - Programma Casa "10.000 alloggi entro il 2012"
Articolo 39 - Fondo di garanzia Programma Casa: "10.000 alloggi entro il 2012"
Articolo 40 - Modifiche della l.r. 14/2004
Articolo 41 - Concorso dei privati nei costi istruttori dei procedimenti amministrativi
Articolo 42 - Sostituzione degli articoli 38 e 39 della l.r. 32/ 1982
Articolo 43 - Funzioni in materia di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati
Articolo 44 - Autorizzazione all’accensione di mutui per il finanziamento del Programma Nazionale delle Bonifiche di Siti Inquinati
Articolo 45 - Incentivi in materia di inquinamento ambientale
Articolo 46 - Modifiche della l.r. 38/2006
Articolo 47 - Ampliamento di superficie e modifiche dei locali
Articolo 48 - Modifiche alla l.r. 21/1997
Articolo 49 - Investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale
Articolo 50 - Disposizioni in materia di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale. Modifica della. l.r. 1/2000
Articolo 51 - Collegamento autostradale interregionale Broni-Stroppiana - A26
Articolo 52 - Copertura della linea ferroviaria nel Comune di Bra
Articolo 53 - Innovazione tecnologica dei sistemi di trasporto
Articolo 54 - Libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico locale agli invalidi e portatori di handicap
Articolo 55 - Modifica all’articolo 4 della l.r. 22/2006
Articolo 60 - Delega ai Comuni in materia di usi civici
Articolo 61 - Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 14/2006
Articolo 67 - Dichiarazione di urgenza

Sorry. No data so far.