Articolo Normativa

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/6/2020

Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive

Articolo 8

Monitoraggio e controlli a campione

Monitoraggio e controlli a campione

1. Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in particolare la verifica delle informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l'impresa esecutrice e la conclusione dei lavori, e' effettuato attraverso la Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I comuni aggiornano i dati sullo stato di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale e comunicano alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente la data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni di anticipo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze effettua controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi di cui al presente decreto.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Finalità e criteri di utilizzazione del fondo
Articolo 3 - Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo
Articolo 4 - Assegnazione delle economie
Articolo 5 - Risorse inutilizzate
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande di contributo
Articolo 7 - Trasferimento dei fondi
Articolo 8 - Monitoraggio e controlli a campione
Articolo 9 - Clausola di invarianza finanziaria

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