Articolo Normativa

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/6/2020

Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive

Articolo 3

Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo

Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo

1. Le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei limiti delle diponibilita' finanziarie annuali, a seguito dell'istruttoria positiva delle richieste presentate secondo le modalita' indicate all'art. 6 del presente decreto.
2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario.
3. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico.
4. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2 e 3 del presente articolo, qualora l'ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parita' di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda.
5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni».
6. I comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione di cui al comma 5, pena la revoca del contributo.
7. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi di cui al comma 5, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.
8. Qualora un comune non abbia effettuato la demolizione degli abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano operano secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Finalità e criteri di utilizzazione del fondo
Articolo 3 - Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo
Articolo 4 - Assegnazione delle economie
Articolo 5 - Risorse inutilizzate
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande di contributo
Articolo 7 - Trasferimento dei fondi
Articolo 8 - Monitoraggio e controlli a campione
Articolo 9 - Clausola di invarianza finanziaria

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