Articolo Normativa

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/6/2020

Definizione dei criteri di utilizzazione e di ripartizione delle risorse attribuite al Fondo per la demolizione delle opere abusive

Articolo 7

Trasferimento dei fondi

Trasferimento dei fondi

1. Le risorse assegnate con il decreto di cui all'art. 3, comma 5, iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono trasferite, nei limiti delle disponibilita' annuali iscritte in bilancio, direttamente ai comuni dalla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti modalita':
a. trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5;
b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione. Le richieste per l'erogazione del saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso disponibile nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.
2. In caso di parziale o mancata realizzazione degli interventi ammessi al contributo ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma 5, le somme eventualmente trasferite ai comuni, comprensive di interessi e rivalutazioni, sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa quietanza e' caricata nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Ambito di applicazione
Articolo 2 - Finalità e criteri di utilizzazione del fondo
Articolo 3 - Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo
Articolo 4 - Assegnazione delle economie
Articolo 5 - Risorse inutilizzate
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande di contributo
Articolo 7 - Trasferimento dei fondi
Articolo 8 - Monitoraggio e controlli a campione
Articolo 9 - Clausola di invarianza finanziaria

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