Visto di conformità nell’acquisto di materiali edilizi, solo con lavori completati?
Nel caso di visto di conformità per comprare i materiali nell’edilizia ci sono alcuni provvedimenti da seguire, ecco una risposta di Silvio Rivetti per un caso specifico segnalato da L’esperto Risponde del Sole 24 Ore del 14/02/22.
Visto di conformità nell’acquisto di materiali edilizi, solo con lavori finiti?
“Nel caso di un soggetto che appone il visto di conformità relativamente all’acquisto di materiali edilizi con sconto in fattura, è necessario che egli verifichi anche che i lavori siano stati completati?”
La richiesta di comprovare anche la fine dei lavori, per il rilascio del visto di conformità sulla spesa per i materiali, non è giustificata, posto che il contribuente potrebbe procedere a più acquisti anche in anni d’imposta differenti e sostenere spese ulteriori e successive non solo per i materiali, ma anche per lavorazioni specifiche.
Stando alle consolidate indicazioni della prassi erariale, l’effettiva esecuzione dei lavori è condizione essenziale per la spettanza delle detrazioni, che sarà vagliata dall’amministrazione finanziaria (tra le molte, si veda la circolare 7/E/2021), mentre il meccanismo dell’apposizione del visto di conformità è funzionale a suggellare il controllo formale sull’esistenza dei requisiti che danno diritto ai bonus fiscali ai fini della fruizione alternativa di questi ultimi mediante cessione del credito o sconto in fattura (e oggi anche della fruizione diretta in dichiarazione, nel caso del 110%), anche con riferimento a una sola quota parte delle spese da sostenersi.
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Necessaria la documentazione tecnica e amministrativa
Resta ferma, in ogni caso, l’esigenza in capo al professionista che appone il visto di conformità di verificare l’esistenza di una documentazione tecnica e amministrativa completa (computo metrico, titoli abilitativi edilizi), idonea nel suo complesso a descrivere i lavori da svolgere e a giustificare così, nell’ambito di questi, il sostenimento della spesa detraibile.
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