Le opere temporanee: indicazioni edilizie

L’art. 6, comma 1, lett. e-bis, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001) dispone che, “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo le opere “dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale”.

Da una semplice analisi della disposizione riportata, nel caso di opere temporanee, si possono evincere alcuni principi.

Per leggere l’articolo completo dell’avvocato Mario Petrulli

pubblicato sul n. 5/2021 di Outdoor – living, design, technology:

Le opere temporanee: indicazioni edilizie

 

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