Bonus barriere architettoniche, il 75% anche per le società

Dal primo gennaio 2022 e e fino alla fine dell’anno gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti potranno godere di un’agevolazione del 75% che potrà essere utilizzata direttamente in dichiarazione dei redditi, in cinque quote annuali di pari importo, oppure attraverso le opzioni alternative tra la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Ma solo un soggetto privato può usufruirne o anche una società?

Vediamo la risposta data da Elisa de Pizzol su L’esperto Risponde del Sole 24 Ore 07/02/2022.

>> Per ulteriori informazioni: BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%, ANCHE PER GLI ESTERNI

Bonus barriere architettoniche, il 75% anche per le società

“La detrazione di cui l’art.119-ter del Dl 34/2020 (pari al 75% per l’eliminazione di barriere architettoniche) può essere fruita da una società? In quale rapporto sono l’art.16-bis del Tuir (Dpr 917/1986) che prevede la detrazione del 50% e l’art. 119-ter del Dl 34/2020, che prevede, appunto, la detrazione del 75%? É necessario che il fornitore indichi in fattura il riferimento al citato art.119-ter per chi vuole fruire della detrazione del 75%?”

Quanto al primo quesito, si evidenzia innanzitutto che l’art.119-ter del Dl 34/2020 é inserito nel titolo relativo alle “detrazioni fiscali“, senza precisare che riguarda le sole persone fisiche, e che nella parte iniziale dell’art. stesso si legge che è riconosciuta una detrazione dell’imposta lorda “ai fini della determinazione delle imposte sui redditi”: anche in questo caso la detrazione non risulta limitata alle sole persone fisiche. Di conseguenza, si ritiene che il beneficio possa essere fruito anche dalle società.

In merito, poi, al rapporto tra l’art.16-bis della Tuir, che disciplina gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, e il nuovo art. 119 ter del Dl 34/2020 (introdotto dall’art.1, comma 42, lettera a, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022) si precisa che quest’ultimo ha innalzato l‘aliquota di detrazione del 50%, già prevista dall’art.16 bis del Tuir, al 75% unicamente per l’anno 2022, e che ha previsto massimali specifici per tale intervento, diversificati a seconda della tipologia di edificio sul quale si intende intervenire, ovvero:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari indipendenti,
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio pe i fabbricati composti da due o otto unità immobiliari e
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli immobili costituiti da più di otto unità immobiliari.

Da ultimo, gli elementi contenuti nelle fatture per i bonus fiscali sono del tutto analoghi a quelli delle fatture tradizionali:

  • destinatario della fattura,
  • importi e descrizione del servizio,
  • aliquota iva applicata.
  • quanto all’oggetto della fattura, non è necessario, anche se opportuno, indicare i riferimenti normativi riguardanti la detrazione, obbligatori, invece per il bonifico “parlante”.

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Foto di copertina: iStock/beekeepx

Sorry. No data so far.