Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 23/6/2020
Articolo 4
Assegnazione delle economie
Assegnazione delle economie
1. Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori per gli interventi ammessi al contributo restano assegnate ai comuni fino alla emissione del certificato di avvenuta ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione dell'intervento.
2. Le risorse inutilizzate di cui al comma 1 sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 5, da parte della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Ambito di applicazioneArticolo 2 - Finalità e criteri di utilizzazione del fondo
Articolo 3 - Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo
Articolo 4 - Assegnazione delle economie
Articolo 5 - Risorse inutilizzate
Articolo 6 - Modalità di presentazione delle domande di contributo
Articolo 7 - Trasferimento dei fondi
Articolo 8 - Monitoraggio e controlli a campione
Articolo 9 - Clausola di invarianza finanziaria