Articolo Normativa

Decreto Legge 24/4/2017 n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Articolo 57 bis

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 21/6/2017, N. 96
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TITOLO IV - MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE
CAPO II - MISURE PER IL LAVORO, LA PRODUTTIVITA’ DELLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione

1. Per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell'acquacoltura. (3)
1-bis.  A decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2019, le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, del citato regolamento sono presentate dal 1° al 31 ottobre. (4)
2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi dell'identita' femminile e idonei a promuovere la piu' ampia fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione.
3. Per la concessione del credito di imposta di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, che costituisce tetto di spesa. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 50 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 12,5 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l'invio delle comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. I finanziamenti da assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1)
3-bis. Ai fini della prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di euro, a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dello stanziamento relativo all'annualita' 2018, e' destinata al riconoscimento del credito d'imposta esclusivamente sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1 per cento l'ammontare degli analoghi investimenti pubblicitari effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. (2)
4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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(1) Comma modificato dall'art. 4, DL 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4/12/2017, n. 172 e, successivamente, dall’art. 3-bis, DL 28/6/2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/8/2019, n. 81.
(2) Comma aggiunto dall'art. 4, DL 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4/12/2017, n. 172.
(3) Comma modificato dall’art. 4, DL 16/10/2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4/12/2017, n. 172, dall’art. 1, L. 30/12/2018, n. 145, a decorrere dal 1° gennaio 2019, e, successivamente, dall’art. 3-bis, DL 28/6/2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/8/2019, n. 81.
(4) Comma inserito dall’art. 3-bis, DL 28/6/2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 8/8/2019, n. 81.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale
Articolo 1 bis - Procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata
Articolo 1 ter - Modifiche alla disciplina della voluntary disclosure
Articolo 1 quater - Disposizioni in materia di rilascio del certificato di regolarita' fiscale e di erogazione dei rimborsi
Articolo 2 - Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA
Articolo 2 bis - Interpretazione autentica in materia di regime dell'imposta sul valore aggiunto per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari
Articolo 3 - Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni
Articolo 4 - Regime fiscale delle locazioni brevi
Articolo 4 bis - Modifiche alla disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini
Articolo 5 - Disposizione in materia di accise sui tabacchi
Articolo 5 bis - Estensione al settore dei tabacchi delle procedure di rimozione dai siti web dell'offerta in difetto di titolo autorizzativo o abilitativo
Articolo 6 - Disposizioni in materia di giochi
Articolo 6 bis - Riduzione degli apparecchi da divertimento
Articolo 7 - Rideterminazione della base Ace
Articolo 8 - Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari
Articolo 9 - Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise
Articolo 9 bis - Indici sintetici di affidabilita' fiscale
Articolo 9 ter - Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria
Articolo 9 quater - Compensazione di somme iscritte a ruolo
Articolo 10 - Reclamo e mediazione
Articolo 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie
Articolo 11 bis - Disposizioni in materia di magistratura contabile
Articolo 11 ter - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Articolo 12 - Rimodulazione delle risorse
Articolo 12 bis - Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere
Articolo 13 - Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri
Articolo 13 bis - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza
Articolo 13 quater - Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi
Articolo 14 - Riparto del Fondo di solidarieta’ comunale
Articolo 14 bis - Acquisto di immobili pubblici
Articolo 14 ter - Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2012
Articolo 15 - Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della citta’ metropolitana di Cagliari
Articolo 16 - Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e citta’ metropolitane
Articolo 17 - Riparto del contributo a favore delle Province e delle Citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario
Articolo 18 - Disposizioni sui bilanci di Province e Citta’ metropolitane
Articolo 19 - Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto
Articolo 20 - Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario
Articolo 21 - Contributo per fusioni di comuni
Articolo 21 bis - Semplificazioni
Articolo 21 ter - Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE
Articolo 22 - Disposizioni sul personale e sulla cultura
Articolo 22 bis - Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali
Articolo 22 ter - Organici di fatto
Articolo 23 - Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana
Articolo 24 - Fabbisogni standard e capacita’ fiscali per Regioni
Articolo 25 - Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e citta' metropolitane
Articolo 26 - Iscrizione dell’avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio
Articolo 26 bis - Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti
Articolo 27 - Misure sul trasporto pubblico locale
Articolo 28 - Diverse modalita’ di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica
Articolo 29 - Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche
Articolo 30 - Altre disposizioni in materia di farmaci
Articolo 30 bis - Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza
Articolo 31 - Edilizia sanitaria
Articolo 32 - Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri
Articolo 33 - Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni
Articolo 33 bis - Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa
Articolo 34 - Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 34 bis - Programma operativo straordinario della regione Molise
Articolo 35 - Misure urgenti in tema di riscossione
Articolo 36 - Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano d rientro
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 38 - Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici
Articolo 39 - Trasferimenti regionali a province e citta’ metropolitane per funzioni conferite
Articolo 40 - Eliminazione delle sanzioni per le province e le citta' metropolitane
Articolo 40 bis - Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri
Articolo 41 - Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attivita’ di ricostruzione a seguito di eventi sismici
Articolo 41 bis - Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
Articolo 42 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione
Articolo 43 - Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi
Articolo 43 bis - Assegnazione di spazi finanziari
Articolo 43 ter - Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
Articolo 43 quater - Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016
Articolo 44 - Proroga incentivi
Articolo 45 - Compensazione perdita gettito TARI
Articolo 45 bis - Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarieta' comunale 2017
Articolo 46 - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Articolo 46 bis - Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015
Articolo 46 ter - Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Articolo 46 quater - Incentivi per l'acquisto di case antisismiche
Articolo 46 quinquies - Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere
Articolo 46 sexies - Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 46 septies - Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 46 octies - Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Articolo 46 novies - Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7
Articolo 47 - Interventi per il trasporto ferroviario
Articolo 47 bis - Disposizioni in materia di trasporto su strada
Articolo 48 - Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di riordino di società
Articolo 50 - Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa
Articolo 51 - Contenimento dei costi del trasporto aereo
Articolo 52 - Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche
Articolo 52 bis - Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma
Articolo 52 ter - Modifiche al codice dei contratti pubblici
Articolo 52 quater - Organizzazione dell'ANAC
Articolo 52 quinquies - Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25
Articolo 53 - APE
Articolo 53 bis - Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale
Articolo 53 ter - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
Articolo 54 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva
Articolo 54 bis - Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
Articolo 55 - Premi di produttività
Articolo 55 bis - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Articolo 55 ter - Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito
Articolo 55 quater - Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga
Articolo 55 quinquies - Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri
Articolo 56 - Patent box
Articolo 56 bis - Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
Articolo 57 - Attrazione degli investimenti
Articolo 57 bis - Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
Articolo 57 ter - Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili
Articolo 57 quater - Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici
Articolo 58 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime
Articolo 59 - Transfer pricing
Articolo 60 - Proventi da partecipazioni a societa’, enti o OICR di dipendenti e amministratori
Articolo 60 bis - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 60 ter - Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation
Articolo 60 quater - Misure per assicurare la celerita' di procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia
Articolo 60 quinquies - Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in
Articolo 60 sexies - Cartolarizzazione di crediti
Articolo 61 - Eventi sportivi di sci alpino
Articolo 62 - Costruzione di impianti sportivi
Articolo 63 - Misure per la Ryder Cup 2022
Articolo 64 - Servizi nelle scuole
Articolo 64 bis - Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
Articolo 65 - Autorita’ nazionale di regolazione del settore postale
Articolo 65 bis - Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 65 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 66 - Disposizioni finanziarie
Articolo 67 - Entrata in vigore
Allegato -

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