Articolo Normativa

Decreto Legge 24/4/2017 n. 50

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

Articolo 9 bis

Indici sintetici di affidabilita' fiscale

ARTICOLO AGGIUNTO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE 21/6/2017, N. 96
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TITOLO I - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA PUBBLICA
CAPO I - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

Indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono istituiti indici sintetici di affidabilita' fiscale per gli esercenti attivita' di impresa, arti o professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a piu' periodi d'imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalita' e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilita' fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11.
2. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Le eventuali integrazioni degli indici, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attivita' economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate. Gli indici sono soggetti a revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al precedente periodo e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. I dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici sono acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonche' da altre fonti.
4. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell'anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente. La disposizione del primo periodo si applica, nelle more dell'approvazione degli indici per tutte le attivita' economiche interessate, anche ai parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per i periodi d'imposta 2017 e 2018, il provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma e' emanato entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, per l'approvazione dei modelli di dichiarazione relativi ai predetti periodi d'imposta.
4-bis.  Dai modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sono esclusi i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi, approvati con il provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, fermo restando l'utilizzo, ai fini dell'applicazione degli indici, di tutti quelli individuati con il provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate rende disponibili agli operatori economici, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione di cui al precedente periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. (2)
5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 4, nonche' gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.
6. Gli indici non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente:
a) ha iniziato o cessato l'attivita' ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
b) dichiara ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici per determinate tipologie di contribuenti.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' istituita una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni dell'Amministrazione finanziaria, delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali. La commissione e' sentita nella fase di elaborazione e, prima dell'approvazione e della pubblicazione di ciascun indice, esprime il proprio parere sull'idoneita' dello stesso a rappresentare la realta' cui si riferisce nonche' sulle attivita' economiche per le quali devono essere elaborati gli indici. I componenti della commissione partecipano alle sue attivita' a titolo gratuito. Non spetta ad essi il rimborso delle spese eventualmente sostenute. Fino alla costituzione della commissione di cui al presente comma, le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. Le funzioni di quest'ultima sono attribuite alla commissione di cui al presente comma a decorrere dalla data della sua costituzione.
9. Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilita' nonche' per accedere al regime premiale di cui al comma 11. Tali ulteriori componenti positivi rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi si applica, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
10. La dichiarazione degli importi di cui al comma 9 non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalita' previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facolta' di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
11. In relazione ai diversi livelli di affidabilita' fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, determinati anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi di cui al comma 9, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attivita' produttive;
b) l'esonero dall'apposizione del visto di conformita' ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle societa' non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
d) l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; e) l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilita', dei termini di decadenza per l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilita' fiscale, anche con riferimento alle annualita' pregresse, ai quali e' collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attivita' svolto dal contribuente.
13. Con riferimento al periodo d'imposta interessato dai benefici premiali di cui al comma 11, in caso di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere c), d), e) e f), del presente articolo.
14. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilita' fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici nonche' delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
15. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «studi di settore,» sono inserite le seguenti: «degli indici sintetici di affidabilita' fiscale». La societa' indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresi', a porre in essere ogni altra attivita' idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attivita' di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento. Al fine di consentire lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo e di assicurare il coordinamento delle stesse con ulteriori attivita' svolte dalla medesima societa' per altre finalita' e per conto di altre amministrazioni, la stessa societa' puo' stipulare specifiche convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero con altri soggetti. Tali convenzioni, aventi ad oggetto anche lo scambio, l'utilizzo e la condivisione dei dati, dei risultati delle elaborazioni e delle nuove metodologie, nonche' altre attivita', sono stipulate esclusivamente per le finalita' stabilite dal presente comma o da altre disposizioni normative. Le convenzioni che hanno ad oggetto la mappa del rischio di evasione e l'analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili, anche di natura contributiva, sono stipulate, per le rispettive aree di competenza, con le agenzie fiscali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'Ispettorato nazionale del lavoro e con il Corpo della guardia di finanza. Le quote di partecipazione al capitale della societa' di cui al secondo periodo del presente comma possono essere cedute, in tutto o in parte, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento del tesoro, in conformita' ai principi disposti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. (1)
16. Nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici, o di comunicazione inesatta o incompleta dei medesimi dati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalita' di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione. L'Agenzia delle entrate, nei casi di omissione della comunicazione di cui al primo periodo, puo' altresi' procedere, previo contraddittorio, all'accertamento dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi, rispettivamente, del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
18. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e degli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi, con riferimento ai periodi d'imposta in cui si applicano gli indici. Ad eccezione di quanto gia' disposto dal presente articolo, le norme che, per fini diversi dall'attivita' di controllo, rinviano alle disposizioni citate nel precedente periodo e ai limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore si intendono riferite anche agli indici. Per le attivita' di controllo, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni effettuate in relazione ai periodi d'imposta antecedenti a quelli di cui al primo periodo si applicano le disposizioni vigenti il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono abrogati l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e l'articolo 7-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
19. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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(1) Comma modificato dall'art. 1, L. 27/12/2017, n. 205.
(2) Comma inserito dall’art. 4-quinquies, D.L. 30/4/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28/6/2019, n. 58.

 

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Articolo 6 bis - Riduzione degli apparecchi da divertimento
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Articolo 8 - Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari
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Articolo 9 bis - Indici sintetici di affidabilita' fiscale
Articolo 9 ter - Misure urgenti per il personale dell'amministrazione finanziaria
Articolo 9 quater - Compensazione di somme iscritte a ruolo
Articolo 10 - Reclamo e mediazione
Articolo 11 - Definizione agevolata delle controversie tributarie
Articolo 11 bis - Disposizioni in materia di magistratura contabile
Articolo 11 ter - Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
Articolo 12 - Rimodulazione delle risorse
Articolo 12 bis - Rimodulazione del credito d'imposta per le imprese alberghiere
Articolo 13 - Riduzione dotazioni missioni e programmi di spesa dei Ministeri
Articolo 13 bis - Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90
Articolo 13 ter - Disposizioni in materia di controllo della spesa per la gestione dell'accoglienza
Articolo 13 quater - Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi
Articolo 14 - Riparto del Fondo di solidarieta’ comunale
Articolo 14 bis - Acquisto di immobili pubblici
Articolo 14 ter - Norme in materia di sanzioni per mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilita' interno per l'anno 2012
Articolo 15 - Contributo a favore delle province della regione Sardegna e della citta’ metropolitana di Cagliari
Articolo 16 - Riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e citta’ metropolitane
Articolo 17 - Riparto del contributo a favore delle Province e delle Citta’ metropolitane delle regioni a statuto ordinario
Articolo 18 - Disposizioni sui bilanci di Province e Citta’ metropolitane
Articolo 19 - Termine per l'invio delle certificazioni relative agli obiettivi di saldo finanziario da parte degli enti locali in dissesto
Articolo 20 - Contributo a favore delle province delle regioni a statuto ordinario
Articolo 21 - Contributo per fusioni di comuni
Articolo 21 bis - Semplificazioni
Articolo 21 ter - Contributi per la sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE
Articolo 22 - Disposizioni sul personale e sulla cultura
Articolo 22 bis - Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali
Articolo 22 ter - Organici di fatto
Articolo 23 - Consolidamento dei trasferimenti erariali alle province delle regioni Sardegna e Siciliana
Articolo 24 - Fabbisogni standard e capacita’ fiscali per Regioni
Articolo 25 - Attribuzione quota investimenti in favore delle regioni, province e citta' metropolitane
Articolo 26 - Iscrizione dell’avanzo in bilancio e prospetto di verifica del rispetto del pareggio
Articolo 26 bis - Disposizione concernente l'impiego dell'avanzo destinato a investimenti degli enti locali per estinzione anticipata di prestiti
Articolo 27 - Misure sul trasporto pubblico locale
Articolo 28 - Diverse modalita’ di conseguimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica
Articolo 29 - Flussi informativi delle prestazioni farmaceutiche
Articolo 30 - Altre disposizioni in materia di farmaci
Articolo 30 bis - Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza
Articolo 31 - Edilizia sanitaria
Articolo 32 - Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri
Articolo 33 - Spazi finanziari per investimenti in favore delle Regioni
Articolo 33 bis - Modifica della disciplina per le cessioni di beni mobili a titolo gratuito da parte del Ministero della difesa
Articolo 34 - Disposizioni sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Articolo 34 bis - Programma operativo straordinario della regione Molise
Articolo 35 - Misure urgenti in tema di riscossione
Articolo 36 - Procedura di riequilibrio finanziario e di dissesto e piano d rientro
Articolo 37 - Modifiche all'articolo 1, commi 467 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 38 - Disposizioni in materia di enti previdenziali e di gestione degli immobili pubblici
Articolo 39 - Trasferimenti regionali a province e citta’ metropolitane per funzioni conferite
Articolo 40 - Eliminazione delle sanzioni per le province e le citta' metropolitane
Articolo 40 bis - Interventi per l'integrazione dei cittadini stranieri
Articolo 41 - Fondo da ripartire per l’accelerazione delle attivita’ di ricostruzione a seguito di eventi sismici
Articolo 41 bis - Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico e per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico
Articolo 42 - Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamita' o cedimenti, di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 113 del 2016, e contributi per interventi di ripristino o ricostruzione
Articolo 43 - Ulteriore proroga della sospensione e rateizzazione tributi sospesi
Articolo 43 bis - Assegnazione di spazi finanziari
Articolo 43 ter - Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione
Articolo 43 quater - Semplificazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi per i contribuenti coinvolti negli eventi sismici registrati a partire dal 24 agosto 2016
Articolo 44 - Proroga incentivi
Articolo 45 - Compensazione perdita gettito TARI
Articolo 45 bis - Erogazione ai comuni terremotati del 90 per cento del Fondo di solidarieta' comunale 2017
Articolo 46 - Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia
Articolo 46 bis - Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi calamitosi verificatisi tra il 2013 e il 2015
Articolo 46 ter - Calcolo del valore della raccolta differenziata dei rifiuti per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017
Articolo 46 quater - Incentivi per l'acquisto di case antisismiche
Articolo 46 quinquies - Personale degli Uffici speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere
Articolo 46 sexies - Proroga delle agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012
Articolo 46 septies - Modifiche ai commi 530, 531 e 532 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Articolo 46 octies - Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
Articolo 46 novies - Incremento del contingente di personale delle Forze armate da destinare alle esigenze di sicurezza del vertice dei Paesi del G7
Articolo 47 - Interventi per il trasporto ferroviario
Articolo 47 bis - Disposizioni in materia di trasporto su strada
Articolo 48 - Misure urgenti per la promozione della concorrenza e la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale
Articolo 49 - Disposizioni urgenti in materia di riordino di società
Articolo 50 - Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto dall'Alitalia Spa
Articolo 51 - Contenimento dei costi del trasporto aereo
Articolo 52 - Sviluppo sistema nazionale di ciclovie turistiche
Articolo 52 bis - Misure urgenti per la promozione della concorrenza nel trasporto a trazione elettrica su gomma
Articolo 52 ter - Modifiche al codice dei contratti pubblici
Articolo 52 quater - Organizzazione dell'ANAC
Articolo 52 quinquies - Sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25
Articolo 53 - APE
Articolo 53 bis - Ristrutturazione o riorganizzazione di imprese editoriali per crisi aziendale
Articolo 53 ter - Trattamento di mobilita' in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa
Articolo 54 - Documento Unico di Regolarita' Contributiva
Articolo 54 bis - Disciplina delle prestazioni occasionali. Libretto Famiglia. Contratto di prestazione occasionale
Articolo 55 - Premi di produttività
Articolo 55 bis - Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Articolo 55 ter - Disposizione interpretativa dell'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di interventi per la formazione e l'integrazione del reddito
Articolo 55 quater - Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga
Articolo 55 quinquies - Disposizioni in materia di contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri
Articolo 56 - Patent box
Articolo 56 bis - Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera
Articolo 57 - Attrazione degli investimenti
Articolo 57 bis - Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione
Articolo 57 ter - Modifica all'articolo 1, comma 151, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di incentivi per gli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili
Articolo 57 quater - Salvaguardia della produzione di energia da impianti fotovoltaici ed eolici
Articolo 58 - Modifiche alla disciplina dell'imposta sul reddito di impresa: disciplina del trattamento delle riserve imposta sul reddito di impresa presenti al momento della fuoriuscita dal regime
Articolo 59 - Transfer pricing
Articolo 60 - Proventi da partecipazioni a societa’, enti o OICR di dipendenti e amministratori
Articolo 60 bis - Disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti
Articolo 60 ter - Disposizioni di semplificazione per progetti di social innovation
Articolo 60 quater - Misure per assicurare la celerita' di procedure assunzionali dell'Amministrazione della giustizia
Articolo 60 quinquies - Esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in
Articolo 60 sexies - Cartolarizzazione di crediti
Articolo 61 - Eventi sportivi di sci alpino
Articolo 62 - Costruzione di impianti sportivi
Articolo 63 - Misure per la Ryder Cup 2022
Articolo 64 - Servizi nelle scuole
Articolo 64 bis - Misure per l'innovazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
Articolo 65 - Autorita’ nazionale di regolazione del settore postale
Articolo 65 bis - Modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
Articolo 65 ter - Clausola di salvaguardia
Articolo 66 - Disposizioni finanziarie
Articolo 67 - Entrata in vigore
Allegato -