Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 13/2/2017 n. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Articolo 8

Semplificazione documentale

Capo II - Procedimento autorizzatorio semplificato

Semplificazione documentale

1. L’istanza di autorizzazione paesaggistica relativa agli interventi di lieve entita’ e’ compilata - anche in modalita’ telematica - secondo il modello semplificato di cui all’Allegato «C» ed e’ corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta da un tecnico abilitato, nelle forme di cui all’Allegato «D». Nella relazione sono indicati i contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente nell’area, e’ descritto lo stato attuale dell’area interessata dall’intervento, e’ attestata la conformita’ del progetto alle specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici, se esistenti, e’ descritta la compatibilita’ del progetto stesso con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento e sono altresi’ indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste.
2. Alle autorizzazioni semplificate non si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2006, recante l’individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilita’ paesaggistica degli interventi proposti.
3. Per gli interventi di lieve entita’ che riguardano immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice medesimo, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, la relazione paesaggistica di cui al comma 1 deve contenere altresi’ specifici riferimenti ai valori storico-culturali ed estetico-percettivi che caratterizzano l’area interessata dall’intervento e il contesto paesaggistico di riferimento.
4. Alla presentazione della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata si applicano le vigenti disposizioni in materia di amministrazione digitale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Articolo 3 - Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
Articolo 4 - Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi
Articolo 5 - Disposizioni specificative degli interventi
Articolo 6 - Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione
Articolo 7 - Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
Articolo 8 - Semplificazione documentale
Articolo 9 - Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
Articolo 10 - Termine per la conclusione del procedimento
Articolo 11 - Semplificazioni procedimentali
Articolo 12 - Semplificazione organizzativa
Articolo 13 - Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
Articolo 14 - Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione
Articolo 15 - Rinvio a normative di settore
Articolo 16 - Coordinamento con la tutela dei beni culturali
Articolo 17 - Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Articolo 18 - Specificazioni e rettificazioni
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Allegato B - Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
Allegato C -
Allegato D -