Articolo Normativa

Decreto Presidente della Repubblica 13/2/2017 n. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata

Articolo 4

Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

Capo I - Disposizioni generali

Esonero dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi

1. Qualora nel provvedimento di vincolo, ovvero nel piano paesaggistico, siano contenute le specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la conservazione e la tutela del bene paesaggistico, le seguenti categorie di interventi ed opere sono esonerate dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata:
a) gli interventi e le opere di cui alle voci A.2, ultimo periodo,
A.5, A.7, A.13 e A.14 dell’Allegato «A», sottoposti al procedimento autorizzatorio semplificato in base al combinato disposto delle corrispondenti voci degli Allegati «A» e «B» nel caso in cui riguardino aree o immobili vincolati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, del Codice, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
b) gli interventi e le opere di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36.
2. La regione e il Ministero danno adeguata pubblicita’ sui rispettivi siti istituzionali della riscontrata condizione di esonero dall’obbligo di cui al comma 1. L’esonero decorre dalla data di pubblicazione del relativo avviso sui siti istituzionali.
3. Nelle regioni nelle quali sono stati stipulati gli accordi di collaborazione tra il Ministero, la regione e gli enti locali di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nell’ambito territoriale di efficacia degli accordi medesimi, sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica semplificata gli interventi di cui alle voci B.6, B.13, B.26 e B.36 dell’Allegato «B».
4. Sono fatti salvi in ogni caso gli specifici accordi di collaborazione gia’ intervenuti tra Ministero e singole regioni, stipulati ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Definizioni
Articolo 2 - Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
Articolo 3 - Interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
Articolo 4 - Esonero dall'obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi
Articolo 5 - Disposizioni specificative degli interventi
Articolo 6 - Procedimento e contenuti precettivi per la stipula degli accordi di collaborazione
Articolo 7 - Procedimento autorizzatorio semplificato per il rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche
Articolo 8 - Semplificazione documentale
Articolo 9 - Concentrazione procedimentale e presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata
Articolo 10 - Termine per la conclusione del procedimento
Articolo 11 - Semplificazioni procedimentali
Articolo 12 - Semplificazione organizzativa
Articolo 13 - Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate
Articolo 14 - Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione
Articolo 15 - Rinvio a normative di settore
Articolo 16 - Coordinamento con la tutela dei beni culturali
Articolo 17 - Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Articolo 18 - Specificazioni e rettificazioni
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato A - Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica
Allegato B - Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato
Allegato C -
Allegato D -