Legge Regionale Veneto 6/7/2012 n. 24
Articolo 35
Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale
TITOLO IV - Attuazione della direttiva 2000/29/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale
1. Al fine di consentire l'adempimento degli obblighi imposti dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e in attuazione dell'Intesa sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 19 aprile 2010, la Regione destina annualmente al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale risorse equivalenti ai proventi della tariffa fitosanitaria introitata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e dell'allegato XX e successive modificazioni al medesimo decreto.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 13-quinquies della direttiva 2000/29/CE e dal comma 7 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la Giunta regionale determina ulteriori tariffe dovute dagli operatori destinate a coprire spese supplementari sostenute per attività particolari connesse ai controlli, mediante approvazione di uno specifico tariffario.
3. Le entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono introitate nell'upb E0147 "Altri introiti" e sono destinate al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale (upb U0039 "Lotta e profilassi delle malattie delle colture agricole").
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità.Articolo 2 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000".
Articolo 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.
Articolo 4 - Rinvii normativi
Articolo 5 - Oggetto e finalità
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni
Articolo 7 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni.
Articolo 8 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni.
Articolo 9 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni.
Articolo 10 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.
Articolo 11 - Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10"Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.
Articolo 12 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni.
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 14 - Modifica all'articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 15 - Modifica all'articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 16 - Modifica all'articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 17 - Modifica all'articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 18 - Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 19 - Modifica all'articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 20 - Abrogazione dell'articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 21 - Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 22 - Abrogazione dell'articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 23 - Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 24 - Modifica all'articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 25 - Modifiche all'allegato T "Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche" della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni.
Articolo 27 - Modifica all'articolo 3 del Reg. reg. 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia" e successive modificazioni.
Articolo 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni
Articolo 30 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
Articolo 31 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
Articolo 32 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
Articolo 34 - Attività di tinto-lavanderia
Articolo 35 - Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale
Articolo 36 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.