Legge Regionale Veneto 6/7/2012 n. 24
Articolo 29
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni
TITOLO III - Attuazione della direttiva 2003/126/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
Capo II - Disposizioni in materia di artigianato
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"1. La commissione d'esame di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, è nominata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione.".
2. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, è sostituito dal seguente:
"2. Le modalità di svolgimento dell'esame e le indennità spettanti ai membri della commissione d'esame di cui al comma 1 sono determinati con provvedimento della Giunta regionale.".
3. Il comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è sostituito dal seguente:
"6. La struttura regionale competente in materia di formazione, a seguito del superamento dell'esame finale, rilascia un attestato di qualificazione professionale.".
4. I commi 3 e 5 dell'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29, sono abrogati.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità.Articolo 2 - Piani di gestione dei siti "Natura 2000".
Articolo 3 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e successive modificazioni.
Articolo 4 - Rinvii normativi
Articolo 5 - Oggetto e finalità
Articolo 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni
Articolo 7 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni.
Articolo 8 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni.
Articolo 9 - Modifica all'articolo 17 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Nuova disciplina della professione di guida alpina" e successive modificazioni.
Articolo 10 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.
Articolo 11 - Modifiche agli articoli 4 e 6 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10"Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.
Articolo 12 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" e successive modificazioni.
Articolo 13 - Modifiche all'articolo 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 14 - Modifica all'articolo 32 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 15 - Modifica all'articolo 33 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 16 - Modifica all'articolo 75 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 17 - Modifica all'articolo 77 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 18 - Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 19 - Modifica all'articolo 83 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 20 - Abrogazione dell'articolo 84 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 21 - Modifiche all'articolo 85 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 22 - Abrogazione dell'articolo 87 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 23 - Modifiche all'articolo 88 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni.
Articolo 24 - Modifica all'articolo 89 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 25 - Modifiche all'allegato T "Commissioni di esame, elenchi e licenze per le professioni turistiche" della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni
Articolo 26 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" e successive modificazioni.
Articolo 27 - Modifica all'articolo 3 del Reg. reg. 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia" e successive modificazioni.
Articolo 28 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.
Articolo 29 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni
Articolo 30 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
Articolo 31 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"
Articolo 32 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
Articolo 33 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore".
Articolo 34 - Attività di tinto-lavanderia
Articolo 35 - Destinazione delle risorse derivanti dalla tariffa fitosanitaria al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale
Articolo 36 - Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.