Articolo Normativa

Decreto Ministero dello sviluppo economico 5/5/2011

Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

Allegato 5

Impianti di cui al Titolo II

Allegato 5
Impianti di cui al Titolo II
Tariffe per l'anno 2011

1. Per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 1:

Tabella 1

  Giugno Luglio Agosto
  Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici
  [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 3 0,387 0,344 0,379 0,337 0,368 0,327
3 < P ≤ 20 0,356 0,319 0,349 0,312 0,339 0,303
20 < P ≤ 200 0,338 0,306 0,331 0,300 0,321 0,291
200 < P ≤ 1.000 0,325 0,291 0,315 0,276 0,303 0,263
1.000 < P ≤ 5.000 0,314 0,277 0,298 0,264 0,280 0,250
P > 5.000 0,299 0,264 0,284 0,251 0,269 0,238

2. Per i mesi da settembre a dicembre 2011 le tariffe sono individuate dalla tabella 2:

Tabella 2

  Settembre Ottobre Novembre Dicembre
  Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici
  [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 3 0,361 0,316 0,345 0,302 0,320 0,281 0,298 0,261
3 < P ≤ 20 0,325 0,289 0,310 0,276 0,288 0,256 0,268 0,238
20 < P ≤ 200 0,307 0,271 0,293 0,258 0,272 0,240 0,253 0,224
200 < P ≤ 1.000 0,298 0,245 0,285 0,233 0,265 0,210 0,246 0,189
1.000 < P ≤ 5.000 0,278 0,243 0,256 0,223 0,233 0,201 0,212 0,181
P > 5.000 0,264 0,231 0,243 0,212 0,221 0,191 0,199 0,172

Tariffe per l'anno 2012 3. Per il primo e secondo semestre 2012 le tariffe sono individuate dalla tabella 3:

Tabella 3

  1° sem. 2012 2° sem. 2012
  Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici
  [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 3 0,274 0,240 0,252 0,221
3 < P ≤ 20 0,247 0,219 0,227 0,202
20 < P ≤ 200 0,233 0,206 0,214 0,189
200 < P ≤ 1.000 0,224 0,172 0,202 0,155
1.000 < P ≤ 5.000 0,182 0,156 0,164 0,140
P > 5.000 0,171 0,148 0,154 0,133

Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

4. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 4:

Tabella 4

  Impianti sugli edifici Altri impianti fotovoltaici
  Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo
1 ≤ P ≤ 3 0,375 0,230 0,346 0,201
3 < P ≤ 20 0,352 0,207 0,329 0,184
20 < P ≤ 200 0,299 0,195 0,276 0,172
200 < P ≤ 1.000 0,281 0,183 0,239 0,141
1.000 < P ≤ 5.000 0,227 0,149 0,205 0,127
P > 5.000 0,218 0,140 0,199 0,121

5. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 5 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 5

  1° semestre 2° semestre
2013   9%
2014 13% 13%
2015 15% 15%
2016 30% 30%

6. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 5 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:

dove:

[in corso di inserimento]

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.

7. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

8. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO III

Tariffe per l'anno 2011

9. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 6:

Tabella 6

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 20 0,427
20 < P ≤ 200 0,388
P >200 0,359

Tariffe per l'anno 2012 10. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 7:

Tabella 7

  1° semestre 2012 2° semestre 2012
Intervallo di potenza Tariffa corrispondente Tariffa corrispondente
[kW] [Euro/kWh] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 20 0,418 0,410
20 < P ≤ 200 0,380 0,373
P > 200 0,352 0,345

Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

11. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 8:

Tabella 8

Intervallo di potenza Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo
[kW] [kWh] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 20 0,543 0,398
20 < P ≤ 200 0,464 0,361
P > 200 0,432 0,334

12. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 9 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 9

  1° semestre 2° semestre
2013   3%
2014 4% 4%

13. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 9 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente

applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:

dove:

[in corso di inserimento]

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.

14. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

15. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

16. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo III accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.

IMPIANTI DI CUI AL TITOLO IV

Tariffe per l'anno 2011

17. Le tariffe per gli impianti che entrano in esercizio a decorrere dal 1° giugno 2011 sono individuate dalla tabella 10:

Tabella 10

Intervallo di potenza Tariffa corrispondente
[kW] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 200 0,359
200 < P ≤ 1.000 0,310
P > 1.000 0,272

Tariffe per l'anno 2012

18. Le tariffe per il primo e secondo semestre del 2012 sono individuate dalla tabella 11:

Tabella 11

  1° semestre 2012 2° semestre 2012
Intervallo di potenza Tariffa corrispondente Tariffa corrispondente
[kW] [Euro/kWh] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 200 0,352 0,345
200 < P ≤ 1.000 0,304 0,298
P > 1.000 0,266 0,261

Tariffe per l'anno 2013 e per i periodi successivi

19. A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica. Le nuove tariffe sono individuate dalla tabella 12:

Tabella 12

  Tariffa onnicomprensiva Tariffa autoconsumo
[kW] [kW] [Euro/kWh]
1 ≤ P ≤ 200 0,437 0,334
200 < P ≤ 1.000 0,387 0,289
P > 1.000 0,331 0,253

20. Le riduzione programmate per i semestri successivi sono individuate dalla tabella 13 e sono applicate alle tariffe vigenti nel semestre precedente:

Tabella 13

  1° semestre 2° semestre
2013   3%
2014 4% 4%

21. Le tariffe di ciascun semestre possono essere ulteriormente ridotte rispetto a quanto previsto dalla tabella 13 sulla base del costo annuo imputabile agli impianti che entrano in esercizio nel periodo di osservazione. La riduzione aggiuntiva eventualmente

applicata è stabilita, nel solo caso in cui risulti C > C 0 , sulla base della formula riportata:

dove:

[in corso di inserimento]

d eff, i = riduzione % effettiva per il semestre i;

d i = riduzione programmata per il semestre i;

d i+1 = riduzione programmata per il semestre i+1;

C= Costo annuo della potenza installata nel periodo di osservazione;

C 0 = Costo indicativo annuo della potenza obiettivo del semestre precedente il semestre i, stabilito dall'art. 4.

22. Il periodo di osservazione è il periodo di 6 mesi antecedenti, rispettivamente, il 1° maggio per il 1° semestre di ciascun anno e il 1° novembre per il 2° semestre di ciascun anno.

23. Il GSE comunica, entro 3 giorni dalla fine di ciascun periodo di osservazione, le riduzioni per il semestre successivo.

24. A decorrere dal 2015 gli impianti di cui al titolo IV accedono alle tariffe previste per gli impianti di cui al titolo II, concorrendo alla formazione dei livelli di costo e degli obiettivi indicativi di potenza di cui alla tabella 1.2 dell'art. 4. Resta fermo il rispetto delle condizioni individuate dallo stesso titolo III.

Altri Articoli del provvedimento

preambolo
Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione
Articolo 2 - Criteri generali del regime di sostegno
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta
Articolo 6 - Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 7 - Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante
Articolo 8 - Iscrizione al registro per i grandi impianti
Articolo 9 - Certificazione di fine lavori per i grandi impianti
Articolo 10 - Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 14 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 15 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 16 - Tariffe incentivanti
Articolo 17 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 18 - Tariffe incentivanti
Articolo 19 - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 20 - Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Verifiche e controlli
Articolo 22 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 23 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 24 - Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi
Articolo 25 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 244/2007
Articolo 26 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Allegato 1
Allegato 2 - Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa
Allegato 3 - Modalità di richiesta di iscrizione al registro, di certificazione di fine lavori e di concessione della tariffa incentivante.
Allegato 3 - Allegato 3A
Allegato 3 - Allegato 3B
Allegato 3 - Allegato 3C
Allegato 4 - Caratteristiche e modalità di installazione per l'accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica
Allegato 5 - Impianti di cui al Titolo II

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