Decreto Ministero dello sviluppo economico 5/5/2011
Articolo 11
Requisiti dei soggetti e degli impianti
TITOLO II - Impianti solari fotovoltaici
Requisiti dei soggetti e degli impianti
1. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo i seguenti soggetti:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
2. Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:
a) potenza nominale non inferiore a 1 kW;
b) conformità alle pertinenti norme tecniche richiamate nell'allegato 1 e alle disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, ove applicabili; in particolare i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;
c) realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal decreto ministeriale 2 marzo 2009;
d) collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
e) che rispettano le condizioni stabilite dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, qualora realizzati con moduli collocati a terra in aree agricole, fatto salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 dello stesso art. 10;
f) che rispettano gli ulteriori requisiti e specifiche tecniche di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011, a decorrere dalla data ivi indicata.
3. Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:
a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione;
b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto;
c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico;
d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva;
e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete);
f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 3, il CEI - Comitato elettrotecnico italiano, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, definisce apposite norme tecniche.
5. Per gli impianti che entrano in esercizio dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 2011, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, ai sensi dell'allegato 2, comma 4, lettera b), del medesimo decreto legislativo, certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, con il quale viene attestato che i moduli fotovoltaici utilizzati godono per almeno dieci anni di garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione.
6. Per gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE, in aggiunta alla documentazione prevista per gli impianti che entrano in esercizio prima della medesima data, la seguente ulteriore documentazione:
a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione dello stesso a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l'azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all'art. 14, comma 1, lettera d).
Altri Articoli del provvedimento
preamboloArticolo 1 - Finalità e campo di applicazione
Articolo 2 - Criteri generali del regime di sostegno
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 4 - Obiettivi dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici
Articolo 5 - Cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta
Articolo 6 - Condizioni per l'accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 7 - Indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante
Articolo 8 - Iscrizione al registro per i grandi impianti
Articolo 9 - Certificazione di fine lavori per i grandi impianti
Articolo 10 - Trasmissione della documentazione di entrata in esercizio e accesso alle tariffe incentivanti
Articolo 11 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 12 - Tariffe incentivanti
Articolo 13 - Premio per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia
Articolo 14 - Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici
Articolo 15 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 16 - Tariffe incentivanti
Articolo 17 - Requisiti dei soggetti e degli impianti
Articolo 18 - Tariffe incentivanti
Articolo 19 - Impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica
Articolo 20 - Compiti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Articolo 21 - Verifiche e controlli
Articolo 22 - Monitoraggio della diffusione, divulgazione dei risultati e attività di informazione
Articolo 23 - Monitoraggio tecnologico e promozione dello sviluppo delle tecnologie
Articolo 24 - Pubblicizzazione dei dati sulle potenze cumulate e sui costi
Articolo 25 - Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 173, della legge n. 244/2007
Articolo 26 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Allegato 1
Allegato 2 - Modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini dell'accesso alla corrispondente tariffa
Allegato 3 - Modalità di richiesta di iscrizione al registro, di certificazione di fine lavori e di concessione della tariffa incentivante.
Allegato 3 - Allegato 3A
Allegato 3 - Allegato 3B
Allegato 3 - Allegato 3C
Allegato 4 - Caratteristiche e modalità di installazione per l'accesso al premio per applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica
Allegato 5 - Impianti di cui al Titolo II