Provvedimento Agenzia del territorio 19/4/2011
Articolo 2
Attribuzione dufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto
Attribuzione d’ufficio della rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto
1. Se i titolari di diritti reali sugli immobili non provvedono a presentare, ai sensi dell’art. 19, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, le dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il termine stabilito dall’articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita presunta, da iscrivere transitoriamente in catasto, ai sensi del citato art. 19, comma 10, dello stesso decreto, viene determinata secondo le seguenti modalità:
a) per le categorie a destinazione ordinaria (Gruppi A, B e C), la rendita presunta è individuata, per ciascuna unità immobiliare, moltiplicando la consistenza, determinata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per la tariffa propria della classe così come individuata nell’articolo 1, lettera a);
b) per le categorie a destinazione speciale (Gruppo D) o particolare (Gruppo E), la rendita presunta è determinata, con procedimento semplificato, applicando al valore della unità immobiliare il saggio di redditività pari al 2% per le unità immobiliari appartenenti al Gruppo D e al 3% per quelle riferibili al Gruppo E. Il valore della unità immobiliare è determinato moltiplicando la consistenza calcolata secondo i criteri di cui all’articolo 1, lettera b), per i corrispondenti valori venali unitari desunti sulla base degli elementi conoscitivi ed informativi a disposizione dell’Agenzia, con riferimento al biennio 1988-1989.
2. La rendita presunta è determinata sulla base di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, tenuto conto di ogni elemento conoscitivo desunto dalla documentazione disponibile presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio, nonchè degli eventuali elementi tecnici forniti dai Comuni, attraverso il “Portale per i Comuni”.